CIRCOLARE RELATIVA ALL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NOME DEL PRODUTTORE O DELL'OPERATORE NELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI DOP E IGP

CIRCOLARE RELATIVA ALL’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NOME DEL PRODUTTORE O DELL’OPERATORE NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI DOP E IGP

CIRCOLARE RELATIVA ALL’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NOME DEL PRODUTTORE O DELL’OPERATORE NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI DOP E IGP – Art. 37, par. 5, regolamento (UE) 2024/1143

Il Ministero delle Politiche Agricole emana la circolare prot. n. 110473 del 6 marzo 2026 per fornire indicazioni sull’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP.

Le indicazioni sono in riferimento all’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143 dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Ricordiamo che il regolamento 2024/1143 prevede, all’articolo 37, specifiche disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose designati da un’indicazione geografica.

L’articolo in questione è stato successivamente modificato dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2026/471 ed in particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, così come modificato introduce un nuovo obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP; il comma 5 cosi dispone:

«5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

[…]

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.

I prodotti agricoli […] commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti».

Importante la definizione di produttore fornita nella circolare: per “produttore” si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413 ed iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

Poiché l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 richiede l’indicazione del “produttore”, al singolare, se un prodotto è realizzato da più produttori, sull’etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali.

Per “operatore” invece deve intendersi la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Questa definizione di operatore consente di semplificare l’attuazione dell’obbligo in caso di più produttori o in caso di difficoltà nella loro identificazione.

Circ. etichettatura_prodotti_agricoli_DOP_e_IGP_06.03.2026

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