FIERE, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI: LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

FIERE, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI: LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

FIERE, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI: LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

di Saverio Linguanti

Tra le tematiche di maggior interesse e purtroppo anche di discussioni interpretative, c’è quello della obbligatorietà o meno nonché dell’ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperta al pubblico, sia in spazi all’aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell’ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento. La problematica si innesta per quegli eventi che prevedono la partecipazione di un pubblico anche di migliaia di unità, ma che non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo; allo stesso tempo la problematica sorge in riferimento al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia consistente che non. Partendo da quest’ultima fattispecie corre l’obbligo di precisare che tale insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante non integra la fattispecie di “parco di divertimento” ricordando che la nozione di “parco di divertimento” non ha una definizione esplicita a livello normativo. Dal punto di vista funzionale appare logico e coerente considerare che il presupposto di un Parco di divertimento presuppone la presenza di elementi come:

  • l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata,
  • una delimitazione evidente e strutturale dell’area, mediante recinzione permanente, transenne antipanico ovvero con altri sistemi analoghi,
  • presenza di entrate e uscite/vie di esodo,
  • presenza di servizi comuni e di strutture organizzate all’attività del Parco.

Sulla base di tale considerazione non è possibile integrare nella figura del “parco di divertimento” i gruppi di alcune attrazioni installate in aree all’aperto, non delimitati e con una capienza limitata a qualche decina di utenti senza alcuna organizzazione di servizi comuni. Questo non significa che l’attività sia libera ma che sia necessario comunque ricondurla al regime autorizzatorio previsto dall’art. 69 TULPS, previa verifica della legittimazione a funzionare dell’attrazione stessa quindi al possesso della Licenza dell’articolo 69 TULPS (che non è la licenza di trattenimento da rilasciare ogni volta che si vuole installare l’attrazione e farla funzionare in ogni comune), ed anche alla disciplina della registrazione ed attribuzione del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007 ed eventualmente al regime della concessione di suolo pubblico se necessario.

Tuttavia può accadere che gli allestimenti temporanei di attrazioni benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità o per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell’affluenza di pubblico e dello spazio utilizzato sufficientemente definito; si tratta di una valutazione che certamente possiede aspetti “discrezionali”, in relazione proprio ai potenziali rischi di incolumità che possano presentarsi.

Purtroppo non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura di rischio potenziale” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l’allestimento è soggetto al regime di cui sopra, pertanto alla valutazione complessiva dell’evento e delle sue implicazioni potenziali non potrà che pervenirsi di volta in volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione al caso concreto ed alle forme di svolgimento dell’attività , secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

In caso si ravvedano i caratteri che portino ad una disciplina unitaria e complessiva dell’installazione di più attrazioni in questi casi deve essere individuato un organizzatore dell’evento , che deve essere assoggettato alla disciplina dell’art. 68 TULPS ( licenza o SCIA in base alla capienza complessiva ed alla durata dell’evento) ma soprattutto deve essere eseguita la verifica tecnica preventiva di incolumità della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sull’intera area, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

E’ bene precisare dunque che indipendentemente dalla natura dell’evento , dallo scopo di lucro, delle finalità prospettate, l’allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale o l’allestimento di una pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un’area aperta al pubblico e deputata al divertimento , costituiscono un  “pubblico spettacolo”, soggetto alla relativa disciplina e quindi alla verifica della competente commissione di vigilanza eventualmente sostituita  in toto dalla Relazione del Tecnico abilitato.

Infatti già con la circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successiva-mente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e dì pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali” di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all’aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

Per ciò che concerne l’attività della Commissione di Vigilanza, oggetto della verifica di incolumità sarà in primo luogo il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l’allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, e del loro posizionamento.

Del resto una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna delle attrazioni, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all’Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, il che presuppone la “regolarità” di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le “attività esistenti”, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell’attrazione aggiornato, assicurazione, corretto montaggio).

Rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, dovrà effettuare un esame anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso, o a seguito, del montaggio nel luogo di allestimento. Quindi saranno oggetto delle verifiche della Commissione la distanza minima tra le varie attrazioni, la corretta messa in sicurezza degli impianti elettrici, fonici e di altra natura , la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, l’interdizione al pubblico di aree pericolose, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico necessari per interdire le stesse aree pericolose, ecc.), fermo restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni (presentazione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio, dichiarazione di approntamento dei mezzi antincendio).

 

Related Posts