LA FARMACIA DEI SERVIZI DOPO LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE N. 182/2025

LA FARMACIA DEI SERVIZI DOPO LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE N. 182/2025

LA FARMACIA DEI SERVIZI DOPO LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE N. 182/2025

di Saverio Linguanti

La legge n. 182 del 2 dicembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 3 dicembre 2025, detta anche legge di semplificazione contribuisce con gli artt. 60, 61 e 62 a disciplinare in modo avanzato l’attività di farmacista. In particolare l’art. 60 della legge promuove l’erogazione dei servizi in farmacia, l’art. 61 detta disposizioni per contrastare la carenza di medicinali e l’art. 62 semplifica le misure di assistenza farmaceutica nei confronti dei pazienti cronici e di quelli dimessi dagli ospedali.

Le modifiche dell’articolo 60 riguardano l’articolo 1 comma 2 del dlgs n. 153/2009 e precisamente le seguenti lettere:

– lettera a) numero 3),

– lettera e)

– lettera e-quater)

– lettera f)

Vengono poi introdotte all’interno del medesimo art. 1 comma 2 le:

– lettera e-quinques),

– lettera e-sexies)

– lettera e-septies).

La premessa dell’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 non viene modificata e quindi in via generale la disposizione prevede che: “I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

 lett. a) numero 3),  (aggiunta in neretto)

la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale”.

 lettera e)

l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo (eliminata) nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”.

lettera e-quater), (aggiunta in neretto):

la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici annianti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa

lettera f), (aggiunta in neretto)

la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate

Ma a caratterizzare il nuovo ruolo delle Farmacie sono soprattutto le sottoindicate lettere aggiunte dalla legge n. 182/2025, che prevedono:

e-quinquies): “l’effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all’antibiotico-resistenza

e-sexies):“l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali

e-septies): “l’esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l’individuazione del virus dell’epatite C”.

Sempre l’articolo 60 della nuova legge di semplificazione, ma il comma 2, stabilisce che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell’art. 1 comma 2 dalla lettera e-quater) fino alla lettera e-septies) del d. lgs. n. 153/2009 sono a carico degli utenti.

Ed ancor più, il comma 3 del medesimo articolo dispone che per l’erogazione, da parte delle farmacie, dei servizi sanitari di cui all’art. 1 del suddetto d. lgs. n. 153/2009, i titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia; in tali locali separati è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

Sempre l’articolo 60 della legge n. 182/2025 al comma 4 stabilisce che: “L’erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 e’ soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneita’ igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica”.

Il comma 5 dell’art. 60 invece prevede che: “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”.

Interessante ed importante anche la disposizione del comma 6 dell’articolo 60, secondo cui: “Due o piu’ farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete e’ rilasciata al rappresentante di rete”.

Infine il comma 7 dell’art. 60 della l. n. 182/2025 prescrive che: “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009”.

Tra i vari commi sopra illustrati merita una particolare riflessione il comma 3 che prevede che i titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia.

Questa disposizione va letta in rapporto all’obbligo di rispetto di una distanza minima di 200 metri tra i locali esterni alla farmacia e le altre farmacie, nonché tra i locali esterni delle farmacie, disposizione contenuta nell’art. 6 comma 5 dell’allegato 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 502/92, che prevede altresì la misurazione della distanza mediante la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

Questo obbligo di distanza minima anche in relazione ai locali esterni avrà un notevole impatto nello sviluppo della farmacia dei servizi e del suo business considerando che la distanza potrà essere maggiore dei 200 metri indicati, dal momento che l’obbligo riguarderà non più soltanto le farmacie, ma anche gli “incroci” tra i locali esterni e le farmacie (fermo restando l’autonomia normativa che la Costituzione assegna alle regioni in materia).

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