IL COMUNE E GLI SPAZI DI SOSTA DAVANTI ALLE FARMACIE
di Renato Salvini
Il dubbio se il Comune possa o debba individuare dei parcheggi riservati ai clienti delle Farmacie alimenta da tempo la discussione in dottrina ed in giurisprudenza. Tra i giudici amministrativi sembrerebbe prevalere la linea interpretativa di legittimazione delle concessioni di un parcheggio su area pubblica riservato ai clienti di una Farmacia ma le pronunce su questo tema in generale non sono molte e soprattutto non sono univoche.
Di certo possiamo dire che in base all’articolo 7 comma 1 lettera d) del codice della strada tra gli spazi riservati alla sosta di determinati veicoli non rientrano gli spazi davanti alle Farmacie essendo indicate puntualmente le categorie che possono usufruire di tale riserva.
Sul punto esiste anche un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 5014 dell’11 ottobre 2011 secondo cui:
Relativamente al quesito inerente l’ordinanza per carico/scarico merci si evidenzia che l’art. 7 c. 1 del Codice della Strada consente nei centri abitati la possibilità che il sindaco emetta un’ordinanza per prescrivere orari e riservare spazi per veicoli utilizzati per il carico e scarico delle cose. A parere dello scrivente Ufficio relativamente al caso prospettato nella missiva, non è possibile istituire una zona di carico/scarico per “acquisti urgenti in farmacia”. Si ritiene infatti che l’istituzione di un’area di carico/scarico di merci può essere consentita se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.
E’ pure vero che in dottrina ed in giurisprudenza viene avanti una tesi in base alla quale la farmacia contribuirebbe a svolgere una funzione di tutela della salute pubblica e per questo motivo garantire uno stallo di sosta per i clienti di una farmacia costituirebbe da parte del Comune una modalità di agevolazione del servizio pubblico nel pubblico interesse.
Un precedente giurisprudenziale si ravvede nella sentenza del TAR Sicilia n. 1590 del 29 giugno 2020 che appare favorevole a riconoscere la legittimità di concessioni di appositi “stalli di sosta temporanea” nei pressi appunto delle farmacie.
Ma sulla base di quale presupposto normativo potrebbe essere sostenuta questa tesi?
Ebbene sostanzialmente secondo alcuni facendo una distinzione tra i poteri specifici e vincolati attribuiti al Comune dall’articolo 7 comma 1 lettera d) del Codice della Strada e poteri “generali” riconosciuti invece dal medesimo articolo 7 comma 1 lettera e).
In pratica anche se i parcheggi riservati ai clienti della farmacia non rientrano tra le tipologie di sosta espressamente menzionate all’art. 7 comma 1 lett. d) del Codice della Strada, secondo alcuni la salute pubblica, tutelata anche attraverso le farmacie, giustificherebbe l’intervento comunale ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. e) del Codice della Strada ed il relativo potere di individuare le aree in cui è autorizzato il parcheggio dei veicoli destinato alla sosta, che può essere o meno regolamentata.
Tutto ciò ovviamente a patto che non ci siano superiori motivi di interesse pubblico contrari a questa individuazione da parte del Comune.
Gli stessi giudici amministrativi di primo grado del TAR Sicilia nella sentenza citata sembrano sostanzialmente condividere la tesi secondo cui ogni Comune può individuare spazi di sosta temporanea per le categorie di veicoli indicate dall’art. 7, comma 1, lett. d) (limitate), ma allo stesso tempo dispone del potere generale derivante dalla lettera e) di individuare aree adibite a parcheggio, potenzialmente riservate alla sosta di tutti i veicoli, senza distinzione, regolamentandone o meno l’accesso.
Per quanto riguarda invece il valore giuridico da attribuire al citato parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche questa rappresenta un’annosa questione al pari del valore da attribuire alle circolari: non si finirà mai di ripetere per tutti coloro che non vogliono capire, che le circolari cosi come i pareri non trovano spazio nella gerarchia delle fonti se non all’ultimo posto, e certamente non in grado di inficiare o modificare una disposizione di legge. La stessa giurisprudenza amministrativa da tempo ormai afferma in modo costante che il parere rappresenta un atto consultivo privo di cogenza normativa e, in ogni caso, subordinato, sul piano gerarchico, alla disciplina legislativa di rango primario”.
Questa affermazione giurisprudenziale dovrebbe avere una diffusione senza dubbio maggiore e generale tra i vari funzionari e dirigenti di enti pubblici territoriali che normalmente basano la loro condotta procedurale sulle circolari e sui pareri, paradossalmente talvolta anche di direzione e contenuto diversi rispetto alle stesse normative.
Dunque il tema della possibilità per il Comune di riservare spazi di sosta difronte alle farmacie a servizio dei clienti è ancora del tutto “fluido” dove il legislatore avrebbe modo di chiarire in una delle innumerevoli modifiche al codice della strada che da anni appaiono sistematiche.



