GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: QUESTIONE APERTA TRA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E REGIME PROBATORIO

GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: QUESTIONE APERTA TRA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE E REGIME PROBATORIO

GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: QUESTIONE APERTA TRA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE E REGIME PROBATORIO

L’inizio dell’anno (Giudiziario), immediatamente dopo le Festività Natalizie, ha aperto la stagione offrendo la prima pronuncia di legittimità Costituzionale n° 10/2026 del neonato impianto normativo sanzionatorio dell’articolo 187 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 “Codice della Strada” in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il punto è, e vado direttamente al nocciolo della questione: perchè è importante questa pronuncia?

Il Giudice a quo, sollevando la questione di legittimità Costituzionale della nuova formulazione del testo normativo, pretende chiarezza sulla effettiva rispondenza della norma oltre che al dettato Costituzionale appunto, ma non “distogliendo” lo sguardo alla linea di giudicato (orientamento), che i Giudici di merito hanno intrapreso, ovvero oltre ad avere prova dell’assunzione – certificata oggi dal prelievo di liquidi salivare direttamente al momento del fatto, su screening non invasivi tarati su due livelli e conservazione delle matrici aprendo di fatto la ripetibilità del test, correlato allo stato di alterazione psico fisica consumata durante la guida ovvero quale causa di sinistro stradale.

Come già da me asserito nelle osservazioni precedenti, a mio modesto parere, gli Ermellini hanno cristallizzato in maniera del tutto condivisibile ciò che ho sempre sostenuto: il fatto di associare entrambi i requisiti, utili ad offrire al Giudice sotto il profilo indiziario una valenza probatoria di più elevato spessore, rispetto ad una mera positività che si è valevole, ma non è detto che tale elemento fattualmente acclarato, sia bastevole a portare il giudicato, rispondendo a quel “oltre ragionevole dubbio” che il dettato procedura penalistico impone. Questo è i motivo per cui, nell’essenza della consumazione del reato in argomento, ricordiamolo, reato di pericolo e di immediata consumazione rispetto alla condotta, abbisogna anche di una maggiore e pesante impalcatura accusatoria capace di dimostrare il nesso di causalità tra assunzione e pregiudizio per la sicurezza stradale. Si impone una duplice esemplificazione, per maggiore chiarezza.

Se in un primo caso il conducente risulta positivo, ipotizziamo ad entrambi gli screening, di primo e secondo livello, dovrà essere associata, ad esempio una violazione alle norme di comportamento del Codice della Strada capaci di dimostrare che l’assunzione e dunque la positività comporta ex se una condotta pericolosa e a spregio dei principi di sicurezza stradale tarati dal combinato disposto artt. 1 e 140. Quindi una positività associata ad una condotta di guida pericolosa, ad esempio per la velocità, per la mano da tenere, superamento di linee di margine o delimitazione dei due sensi di marcia, sorpassi, distanza di sicurezza, condotta del veicolo imprudente. Nel secondo caso, questo molto più “pesante” dal punto di vista investigativo, nel caso di incidente stradale, stabilire che la positività riscontrata, sia essa da doppio screening che da prelievo ematico, dimostri che causa o concausa dell’evento infortunistico sia ascrivibile oltre che all’assunzione di sostanza stupefacente, alla sua cassazione relativa alla condotta di guida che abbia causato l’incidente stradale. In questo secondo caso, l’organo di polizia stradale dovrà ricercare, avvalendosi degli istituti propri dell’attività di p.g., appunto di ogni elemento utile a offrire al P.M. inquirente un impianto accusatorio che sia dimostrabile e sostenibile nell’instaurando procedimento capaci di contenere le giustificazioni che l’imputato porterà al Giudice per sua discolpa.

Un ultima battuta mi sia concessa, l’assunzione di farmaci contenenti stupefacenti, tendenzialmente utilizzati da patologie che siano cause di dolori o peggio patologie tumorali, contenenti oppiacei, codeina o morfina: sostanze stupefacenti delineate nel TU. delle sostanze stupefacenti. Su questo punto sarà valevole quanto fin qui descritto, ma con una postilla informativa: se da un lato l’assunzione del farmaco comporta ex se un diritto di cura e tutela della salute, dall’altra a futura memoria i bugiardini contenuti in ogni confezione del farmaco prestito, contiene inequivocabili indicazioni che impongono l’impossibilità di conduzione dei veicoli o l’impiego di macchinari, dopo l’assunzione proprio in virtù degli effetti che il farmaco provoca dopo l’assunzione. Ciò che mi spetto nel proseguo dell’analisi della Corte Costituzionale, sarà l’equivalente di misura dei c.d. valori cut off, dati dal valore massimo consentito pace di non influire sulla “piccola positività” data magari dal diritto alla cura, e dunque incapace o insufficiente per incidere sulla pericolosità alla guida, rispetto ad un valore più alto bastevole e dunque inconfutabile quale rispondenza al rapporto causa effetto che il dettato normativo ed interpretativo impone.

Di rilievo su queste prime considerazioni, come la formazione su questo importante ed attuale tema, destinato a ripercuotersi nell’attività di vigilanza, controllo e garanzia della tutela della circolazione stradale, abbisogni, in particolare nella redazione degli atti, un’attenzione maggiore e specifica proprio in relazione degli istituti che sono applicati, a garanzia della tutela della prova e consequenziale piena utilizzabilità nell’ambito del processo. Un terreno fertile su cui investire.

A cura di Nicola Salvato

Comandante nella Polizia Locale e Cultore della Materia del Diritto dei Trasporti e della Navigazione presso l’Università degli Studi – Alma Mater di Bologna

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