SINISTRO STRADALE E ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. TAR LAZIO, SENTENZA 17 GIUGNO 2025, n. 11814

SINISTRO STRADALE E ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. TAR LAZIO, SENTENZA 17 GIUGNO 2025, n. 11814

SINISTRO STRADALE E ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. TAR LAZIO, SENTENZA 17 GIUGNO 2025, n. 11814

In caso di sinistro stradale, legittimamente la Polizia Locale può fissare un incontro con l’istante al fine di valutare, in contraddittorio, i dati di comune interesse e comunque oscurare quelli relativi alle persone non coinvolte

di Paolo Negrini

 1. La videosorveglianza comunale tra gestione operativa, privacy e diritto di accesso

Gli impianti di videosorveglianza (di seguito VDS) comunale sono in costante espansione.

L’impiego intensivo e diffuso di tanta tecnologia ha comportato per Comuni e PL altrettanta responsabilità a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento al trattamento dei dati personali e, quindi, continui e crescenti adempimenti in materia di privacy alla luce del regolamento UE 2016/679.

Ha comportato anche – come era prevedibile – la crescita dell’aspettativa da parte dei privati cittadini di poter accedere al sistema pubblico di VDS comunale utilizzando i filmati a tutela dei propri interessi.

Di qui la crescita esponenziale di richieste di accesso alle immagini e la conseguente difficoltà dei Comuni e PL a gestire queste richieste e, inevitabilmente, le prime sentenze in materia.

Il tema del diritto di accesso al sistema di videosorveglianza (VDS) comunale è stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce:

  • TAR Puglia sent. 02.22.2021, n. 1579;
  • TAR Campania sent. 02.25.2023, n. 2608;
  • TAR Marche sent. 04.09.2023, n. 538;
  • TAR Lombardia, sez. Brescia, sent. 20.10.2022, n. 94.

In sintesi, dall’esame delle sentenze emerge la necessità di effettuare un bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza (art. 24, co. 6, lett. d) L. 241/90), estrapolando e consegnando le sole parti di filmato riproducenti quanto strettamente indispensabile per la tutela degli interessi con oscuramento di ogni dato personale di terzi non coinvolti (come, ad esempio, volti o targhe.

Del pari, anche per le immagini della VDS acquisite per la ricostruzione di incidenti stradali nonché per i relativi verbali di visione e analisi, consegue che gli stessi saranno inseriti nei relativi fascicoli di incidente stradale e l’accesso a tali atti previsto ex art. 11, co. 4 D.Lgs 285/1992 e subordinato, ove necessario, al nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria e che, anche in questo caso, dovranno essere consegnate agli interessati le sole parti di filmato riproducenti quanto strettamente indispensabile per la tutela degli interessi con oscuramento di ogni dato personale di terzi non coinvolti.

 In conformità alle pronunce di cui sopra, è intervenuto recentemente anche il TAR Lazio, con sentenza 17.06.2025, n. 11814, sempre in tema di accesso agli atti relativi ad un sinistro stradale.

 2. La fattispecie

Il ricorrente, con riferimento ad un sinistro stradale nel quale era stata coinvolta l’autovettura di sua proprietà, richiedeva l’esibizione e la copia del verbale, delle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli coinvolti e dagli operatori di PL in servizio, delle riproduzioni fotografiche dei veicoli e del luogo del sinistro, dei relativi rilievi effettuati nonchè, infine, dei filmati eseguiti dal sistema di VDS pubblica.

La PL di Roma Capitale con nota 3.2.2024, trasmetteva solo il “Rapporto di incidente stradale”, il “Verbale di sommarie informazioni” ed il “Fascicolo fotografico”, contenente le riproduzioni per immagini del luogo del sinistro, evidenziando, quanto alle riprese video, rappresentando che nell’orario indicato la telecamera stava inquadrando solo un’area.

La ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. chiedendo l’annullamento della nota di trasmissione di cui sopra della documentazione trasmessa (contestata nella parte non contenente i filmati) nonché la condanna della PA a consentire l’accesso anche alle riprese del sistema di VDS.

Roma Capitale si costituiva in giudizio rilevando il carattere provvedimentale della sola nota 6.12.2024 (omessa da parte ricorrente) in cui si evidenziava come “relativamente alla richiesta di filmati, si rappresenta che sono stati acquisiti dall’ufficio e saranno disponibili per la visualizzazione, trascorsi i termini predetti (di presentazione della querela da parte della P.O.), previo appuntamento”, invero mai richiesto dall’interessata.

L’Amministrazione sosteneva dunque di non aver denegato l’accesso bensì indicato specificatamente le modalità di esecuzione ai fini di un’ostensione integrale dei documenti richiesti.

3. La decisione del TAR

Il Collegio ha ritenuto “la manifesta infondatezza del ricorso, risultando agli atti di causa che la ricorrente abbia già ottenuto la documentazione e che, per quanto riguarda le videoriprese, l’unico documento di cui si lamenta in giudizio l’omessa ostensione, l’Amministrazione le abbia già rese disponibili all’istante con nota 6.12.2024, ragionevolmente prevedendo a tal fine un “previo appuntamento” che non è mai stato richiesto dall’interessato e che, invece, era suo onere domandare successivamente allo scadere dei 120 giorni dal fatto stabilito per la presentazione della querela”.

  Secondo il Collegio, “legittimamente l’amministrazione nel riscontrare l’istanza di accesso, piuttosto che procedere direttamente alla divulgazione dei filmati, abbia ritenuto necessario fissare a tal fine un relativo incontro con l’istante nell’intento di consentire agli uffici la possibilità di valutare, in contradittorio con l’interessato, i dati di effettivo interesse e, comunque di oscurare, per evidenti ragioni di riservatezza, quelli relativi alle persone non coinvolte nell’incidente, quali le targhe di altri veicoli o i volti di persone estranee a tale evento”.

 Per il TAR, infatti, “l’interesse concreto, diretto e attuale, di natura difensiva vantato dalla ricorrente all’ostensione delle immagini registrate, da questi ragionevolmente valutate indispensabili per verificare la dinamica del sinistro e poter risalire al responsabile, deve essere necessariamente coniugato con il contrapposti diritto alla riservatezza dei soggetti terzi, con la conseguenza che l’accesso non potrà che essere limitato “alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro” – le uniche da considerarsi strettamente indispensabili alla difesa del ricorrente – “con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o o contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda (TAR Campania, Napoli, sente. 02.05.2023, n. 2608)”.

4. In sintesi

L’orientamento favorevole della giustizia amministrativa all’ostensibilità dei filmati della VDS comunale appare delineato in merito:

  • alla natura di documento amministrativo dei filmati (accesso documentale);
  • alla sussistenza dell’ interesse difensivo (accesso difensivo) nei casi di specie;
  • alle modalità ed alle cautele con cui consentire l’accesso (in contemperamento dei diritti dei terzi in materia di privacy).

La recente sentenza del TAR Lazio conferma il suddetto orientamento, ritenendo, in ordine alle modalità e cautele con cui consentire in accesso, sia sussistere la legittima possibilità per la PA di fissare un incontro con l’istante al fine di valutare, in contraddittorio, i dati di comune interesse sia sussistere la necessità per la PA di comunque oscurare quelli relativi alle persone non coinvolte.

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