CONFISCA DEL DENARO PROVENIENTE DA SPACCIO DI DROGA

CONFISCA DEL DENARO PROVENIENTE DA SPACCIO DI DROGA

CONFISCA DEL DENARO PROVENIENTE DA SPACCIO DI DROGA

di Saverio Linguanti

La Corte di cassazione sez. II si è pronunciata con la sentenza n. 5500 del 8 febbraio 2024 sui requisiti per disporre la confisca del denaro nei reati in materia di stupefacenti. La premessa per poter commentare la pronuncia è costituita dallart. 73 comma 7 bis del D.P.R. n. 309 del 1990,secondo cui : “nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

E’ bene precisare che può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (in questo senso Cass. pen., sez. IV, 79 settembre 2016, n. 40912).

Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (in termini, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617).

La conseguenza immediata di quanto sopra detto è che certamente deve essere ammessa la confisca del danaro che costituisca profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede e per il quale sia stata pronunciata condanna. In riferimento al delitto di “detenzione” di stupefacenti a fini di spaccio, potrebbe sorgere il dubbio se anche in questo caso sia ammissibile la confisca, perché è facile che nel luogo ove il soggetto agente deteneva lo stupefacente siano anche reperite somme di denaro. La conseguenza però in questo caso è diversa perchè secondo la Cassazione non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, “costituiscano il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato” (si veda Cass. pen., sez. VI sent. 17 ottobre 2017, n. 55852).

Si osserva a tal proposito che la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del reo non costituisce il “profitto” del reato, «perché non è il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito».

Dunque la confisca del denaro rinvenuto può avvenire solo quando si provi che esso costituisca il prezzo del reato di detenzione, e quindi quando «risulti provato che sia il corrispettivo ricevuto dall’imputato da terzi per la detenzione della sostanza stupefacente» ; in pratica deve sussistere un nesso di pertinenzialità fra la cosa e l’attività illecita contestata, in riferimento all’art. 240 co. 2, n. 1 c.p.

Nella sentenza n. 5500 del 8 febbraio 2024 i supremi giudici della Cassazione affermano che non è sufficiente, per provare un collegamento tra denaro e detenzione, il fatto che la somma non sia stata giustificata dal reo all’atto dell’accertamento di polizia, e neppure che il medesimo reo non avesse una stabile occupazione lavorativa, tale da giustificare il possesso della cifra di denaro posseduta.

La pronuncia della Cassazione del 2024 non costituisce una novità assoluta ma anzi si inserisce ed è conforme ad un orientamento giurisprudenziale degli stessi supremi giudici secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata . Pertanto la Cassazione ritiene non confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017).

 

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