LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PANALE ANTI RAVE-PARTY
di Renato Salvini
La disposizione anti rave-party è contenuta nell’art. 5 del Decreto Legge n. 162/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022 e quindi convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304).
Il Decreto convertito in legge ha previsto l’introduzione nel codice penale del reato collegato a raduni illegali denominati come “rave-party” attraverso una specifica previsione normativa: l’articolo 633 bis del codice penale.
Le nuove disposizioni penali sono contenute nell’articolo 5 che cosi stabilisce:
Art. 5
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
Dopo l’articolo 633 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica).- Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumita’ pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche’ di quelle utilizzate per realizzare le finalita’ dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
Come detto dunque la nuova disposizione si aggiunge al già presente articolo 633 c.p , che era stato modificato dall’art. 30 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
Ma quali sono le differenze tra le due disposizioni penali e soprattutto quali sono i presupposti fondamentali e le caratteristiche di entrambe?
Articolo 633 codice penale (Invasione di terreni o Edifici) | OSSERVAZIONI |
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
| Si tratta di un reato comune, sancito a difesa dell’inviolabilità della proprietà altrui. Perché si configuri “invasione” non è necessario che ciò avvenga con il ricorso alla violenza fisica. |
Articolo 633 bis codice penale (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumita’ pubblica) | OSSERVAZIONI |
Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumita’ pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche’ di quelle utilizzate per realizzare le finalita’ dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. | In primo luogo si osservi che l’art. 633-bis c.p. configura una fattispecie autonoma, e non una circostanza aggravante dell’art. 633 c.p |
L’articolo 633
L’articolo 633 c.p è sancito a difesa dell’inviolabilità della proprietà altrui ma il delitto può essere commesso da chiunque, anche dal proprietario stesso, in pendenza di un rapporto di locazione, perché la fattispecie richiede che chi “invade” non abbia il possesso o la disponibilità del bene. La procedibilità è a querela di parte e solo se l’invasione è effettuata da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata, la procedibilità diventa d’ufficio .
Elemento materiale del reato è l’invasione del terreno o dell’ edificio, quindi l’introduzione arbitraria, senza titolo, nel terreno altrui, e la permanenza non è necessario che si protragga per lungo tempo, purché abbia come fine l’occupazione o abbia come scopo altre utilità. L’aspetto violento della condotta può anche non essere presente, pertanto l’invasione fa riferimento al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente.
Per quanto riguarda l’eventuale stato di necessità addotto dall’occupante, affinchè si possa eliminare il carattere di reato alla condotta del soggetto lo stato di necessità dovrebbe mettere seriamente in pericolo la vita o altro diritto fondamentale dell’occupante abusivo, quindi la pura e semplice esigenza abitativa non può essere considerata causa di esclusione della punibilità.
L’articolo 633 bis
Rispetto all’articolo 633 c.p., nella nuova disposizione dell’articolo 633 bis cambiano i soggetti attivi in quanto sono incriminati solamente promotori e organizzatori, in qualsiasi numero, mentre i partecipanti, se ricorrono i presupposti, continueranno ad essere punibili in base all’art. 633 c.p.
Soltanto i promotori e gli organizzatori potranno essere intercettati e destinatari di misure restrittive della libertà personale durante la fase delle indagini, strumenti che non sono invece consentiti ex art. 633 c.p. per i semplici partecipanti.
L’individuazione della figura del promotore/organizzatore, cioè di colui che promuove la partecipazione altrui al raduno musicale o di intrattenimento, non è di facile soluzione ; se non c’è dubbio che organizzatore debba essere considerato colui che attrezza, predispone gli strumenti e prima ancora individua il luogo di svolgimento, o ancora organizza per esempio delle campagne sui social rivolte ad un numero indeterminato di soggetti, resta da capire se colui che condivide la notizia del raduno su di un social possa considerarsi anch’esso promotore, oppure colui che accompagna in auto una o più persone nel luogo stabilito. Ad un primo esame e considerazione in fase di indagini colui che condivide sui social o con i suoi contatti la notizia potrebbe essere considerato un promotore ma certo se così fosse verrebbe a crearsi un numero enorme di “organizzatori” che finirebbe per far combaciare la figura del partecipante con quella dell’organizzatore, considerando dunque l’azione dei soggetti che condividono la notizia una vera e propria “correità” con i veri promotori.
Altrettanto certo è che colui che accompagna alcuni soggetti al “rave” non possa essere considerato un organizzatore pur contribuendo con la sua azione alla condotta del partecipante che eventualmente se ricorrono i presupposti sarà punito ai sensi dell’articolo 633 c.p
L’articolo 633 bis configura con l’invasione arbitraria un c.d reato di pericolo, espressamente qualificato dal legislatore come concreto e legato alla salute pubblica o all’incolumità pubblica, e non all’ordine pubblico. Il pericolo dovrà essere accertato dal giudice in riferimento alla eventuale inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti (dunque per esempio in riferimento alla detenzione finalizzata allo spaccio, o allo spaccio ), ovvero in materia di sicurezza o igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento (per esempio in caso di mancanza della verifica di incolumità dell’articolo 80 TULPS o per mancato rispetto delle norme del DM 19 agosto 1996, “anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi”.
Le norme in materia di sicurezza ed igiene per uno spettacolo o una manifestazione sono molte e svariate, richiamate del resto dalle stesse Linee Guida dettate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 , ma c’è da chiedersi se altre norme possano essere considerate idonee allo scopo , cioè se non commetterebbe il reato l’invasore che violasse per esempio le normative in materia di somministrazione di alcool a minorenni o di vendita di sigarette di contrabbando.
Dunque l’articolo 633 bis appartiene ai cosidetti “reati di pericolo concreto”, cioè sono quelli nei quali il giudice valuta in base a un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato. Il pericolo è per questi reati un elemento costitutivo della fattispecie.
Il pericolo concreto secondo il legislatore dovrà essere valutato volta per volta alla luce dei singoli fattori di contesto e la formula “anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi” può fornire un doppio indice probatorio anche se solo esemplificativo.
E’ bene ricordare che di pericolo concreto si parla nei casi in cui il pericolo, inteso come probabilità di verificazione di un certo evento, è elemento costitutivo dell’illecito e in quanto tale deve essere accertato di volta in volta nei casi portati all’attenzione del giudice. Nel reato di pericolo concreto il bene tutelato, che nel caso dell’articolo 633 bis è la salute pubblica o l’incolumita’ pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene, viene effettivamente messo a rischio dalla condotta dell’agente.
Altri esempi di reati di pericolo concreto sono:
- il reato di omissione di soccorso, quando sia prevista la presenza di pericolo effettivo;
- il reato di incendio (art. 423 c.p.);
- il reato di strage (art. 422 c.p.);
- gli attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.).
Una ulteriore considerazione deve essere fatta riguardo al tipo di invasione, trattandosi di un’invasione tipica, e come tale soltanto quella finalizzata all’organizzazione di un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. Pertanto deve escludersi rilevanza alle invasioni arbitrarie a scopo non ludico-musicale (per esempio occupazioni scolastiche, manifestazioni non autorizzate di protesta e simili).
Altra incertezza nasce quando le invasioni si riferiscono ad altri scopi di intrattenimento: eventi spirituali, raduni di raider motociclisti, manifestazioni religiose e più spesso eventi “misti”, in cui gli spettacoli si affiancano ad altri momenti.
Per qualificare o meno la fattispecie dell’articolo 633 bis c.p sarà indispensabile in questi casi accertare se il raduno musicale o altro evento di intrattenimento costituisce lo scopo prevalente dell’occupazione, nel qual caso si applicherà la disposizione in questione, oppure se ricorrono i presupposti riferirsi al più benevolo articolo 633 c.p.
Fin tanto che i promotori/organizzatori non abbiano ancora invaso i terreni/edifici saranno eventualmente punibili per tentativo di raduno musicale illegale, qualora siano provati atti idonei diretti in modo non equivoco all’invasione pericolosa finalizzata al raduno musicale.
Qualora l’invasione sia già avvenuta, ma il pericolo non sia ancora sorto (ad es. perché non vi è droga nel luogo deputato al raduno), i promotori ed organizzatori dovrebbero comunque rispondere di tentativo del nuovo delitto, ma gli stessi fatti potrebbero configurare anche il delitto consumato dell’art. 633 c.p. . Sarà interessante vedere come la giurisprudenza si comporterà nei casi concreti, cosi come affronteranno i giudici i casi in cui l’invasione ponga problemi di interferenza con altre fattispecie (si pensi allo spaccio di stupefacenti) , se ciò in alcuni casi sarà ipotizzabile l’assorbimento di alcune fattispecie punite meno severamente (ad. es art. 73, co. 5 DPR n. 309/1990; spaccio di droghe c.d. “leggere”) nel più pesante delitto dell’articolo 633 bis o nel caso di spaccio di “droghe pesanti”, punito più severamente rispetto all’art. 633-bis c.p., se sarà individuato il concorso di reati .
L’art. 633-bis, co. 2, prevede la confisca obbligatoria delle cose “che servirono o furono destinate a commettere il reato” (furgoni, attrezzature stereo, e simili), di quelle “utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione” (cellulari, pc, recinzioni, cartelli segnaletici) e di “quelle che ne sono il prodotto o il profitto , come eventuale denaro. La confisca riguarda il delitto di promozione e organizzazione di raduno musicale illegale, e dunque non si applicherà a cose appartenenti ai meri partecipanti (per esempio i mezzi utilizzati per raggiungere il luogo del raduno).
Infine, il legislatore ha integrato con la legge n. 199/2022 l’art. 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) aggiungendovi, nella clausola di riserva, il riferimento all’art. 633-bis c.p.

