APPROVATO E PUBBLICATO IL DECRETO SICUREZZA 2026
di Renato Salvini
Da tempo ormai si sente l’esigenza e la necessità di interventi normativi e misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti idonei ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale. A tal fine il Governo ha approvato il nuovo Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 con il quale sono state introdotte disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni. Tra le molteplici novità riteniamo di evidenziare in sintesi le seguenti:
1) Armi e coltelli
Il decreto legge n. 23 all’articolo 1 modifica la legge n. 110/1975 stabilendo che il porto fuori dell’abitazione di lame affilate o appuntite superiori a 8 cm diventa costituisce reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la stessa pena si applica alle lame “tipizzate”, come coltelli pieghevoli ≥5 cm con meccanismi di blocco, coltelli a farfalla o lame camuffate. Il divieto è accompagnato da sanzioni amministrative accessorie, applicate dal prefetto, che arrivano fino alla sospensione di patente e porto d’armi.
Qualora sia un minore a commettere uno dei reati legati al porto di armi bianche, il decreto prevede la sanzione a carico del genitore nella misura da 200 a 1.000 euro. Il decreto vieta inoltre la vendita ai minori di strumenti da punta o taglio, imponendo l’obbligo di verificare la maggiore età, anche nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite e-commerce, e nel caso di inadempienze è sancito il blocco del sito con provvedimento applicato dall’Autorità garante delle Comunicazioni Agcom.
2) Violenza giovanile
Il Decreto aumenta i casi in cui può essere disposto l’ammonimento del questore, includendo reati come lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. Se dopo l’ammonimento il soggetto reitera il reato, sono previste sanzioni da applicarsi ai genitori analoghe a quelle previste per l’uso dei coltelli.
3) Manifestazioni pubbliche, scudo e fermo preventivo
Il cosiddetto “scudo” del decreto sicurezza nella versione definitiva del decreto cambia nome e viene definito “annotazione preliminare”, atto con cui il pubblico ministero potrà indagare riguardo a un reato commesso “in presenza di una causa di giustificazione”, sia per le forze dell’ordine che per i cittadini. L’annotazione sarà applicabile nei casi di legittima difesa, adempimento di un dovere o stato di necessità.
Pensato per evitare che presunti violenti partecipino a manifestazioni di piazza, è previsto un fermo preventivo per i soggetti ritenuto potenzialmente pericolosi; esso sarà applicato solo “in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” ed ha una durata di 12 ore negli uffici di pubblica sicurezza per accertamenti.
La polizia provvede al fermo del soggetto informando immediatamente il pubblico ministero, il quale potrà confermare il fermo stesso, o disporre il rilascio nel caso in cui non ci siano sufficienti presupposti.
Il fermo preventivo è stato inserito a seguito della modifica del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, inserendo dopo l’articolo 11 il nuovo articolo 11 bis.
Altra misura prevista dal decreto è quella che modifica il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 articolo 9 , perché dopo il comma 3 è stato inserito il comma 3 bis secondo cui il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604 -ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico DPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4 -bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
L’allontanamento scatta nel momento in cui i predetti soggetti nelle zone in questione tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.
In tema di pubbliche manifestazioni particolare rilevanza ricopre la modifica dell’articolo 18 TULPS R.D n. 773/1931. Infatti al terzo comma, le parole: «sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000», e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all’Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».
Ecco allora che viene depenalizzato il “famoso” articolo 18 TULPS sul preavviso al questore di riunioni in luogo pubblico.
Ma le modifiche all’articolo 18 non si fermano qui poiché dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l’uso dei mezzi di cui all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all’articolo 5 -bis della legge anzidetta.
Nell’ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell’arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto.
4) Ulteriori previsioni
Oltre alle novità sopra citate in materia di pubblica sicurezza il Decreto contiene anche disposizioni contro lo spaccio di stupefacenti, norme sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei docenti vittime di lesioni, norme in tema di valorizzazione dei beni confiscati e prevede programmi di assunzione riservati per vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata.



