LA CONFISCA NEI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CONFISCA NEI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CONFISCA NEI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

di Alessio Moladori *

La recente sentenza della Corte Costituzionale n.166/2025, (adita dal Tribunale di Firenze) nello specifico stabilisce che “in caso di condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, non è costituzionalmente illegittima la previsione della confisca di tutti i beni sproporzionati rispetto al reddito di cui il condannato sia trovato in possesso e di cui non riesca a giustificare la legittima provenienza. In tal caso, non è irragionevole presumere che quei beni siano stati acquistati mediante una più ampia attività criminosa. Tuttavia, la confisca non può essere disposta se le circostanze del caso concreto inducono invece il giudice a ritenere che i beni non costituiscano il profitto di precedenti reati”.

La confisca dei beni del condannato per reati in materia di stupefacenti, inclusa la “confisca allargata” introdotta dal “Decreto Caivano” per il reato di cui  all’art.73/5° (ovvero per quelle condotte rubricate dalla norma come di “lieve entità” ) prevede che in caso di condanna si proceda alla confisca dei beni di proprietà sproporzionati rispetto al reddito del condannato ……..

La “confisca allargata” non è illegittima, ma la Corte Costituzionale ne sottolinea un’interpretazione più restrittiva imponendo al Giudice che dovrà accertare “uno squilibrio incongruo e significativo” tra beni dichiarati e posseduti riferiti al periodo nel quale sono stati acquisiti, non escludendo la possibilità di retroattività della confisca in quanto la misura ha natura ripristinatoria e non afflittiva e dunque estranea al principio di irretroattività della legge penale.

In ragione della pronuncia della Corte Costituzionale ne scaturisce senz’altro un’approccio più approfondito da parte della Polizia Giudiziaria nella fase in cui opera in prima battuta.

La Polizia Giudiziaria dovrà, conformemente alle indicazioni della Corte, (n.d.a. nei limiti delle proprie capacità investigative per esempio durante attività in flagranza di reato) anche con attività successiva all’accertamento del reato:

>verificare uno “squilibrio incongruo e significativo” tra il denaro e altri beni rinvenuti ed il reddito dichiarato

>verificare gli elementi che al contrario rendano credibile la provenienza lecita del denaro e beni

>verificare ogni elemento utile a stabilire che il denaro ed altri beni siano stati acquistati in un momento non eccessivamente lontano dal reato per cui si procede

>verificare ogni circostanza dalla quale si possa ricavare se il reato commesso sia isolato, occasionale o sia espressivo di un habitus criminale laddove la persona trae costantemente i suoi profitti illeciti. Questo comporta una seria difficoltà per la Polizia Giudiziaria di fronte per esempio a modeste somme di denaro sequestrate che andranno inquadrate per motivare lo “squilibrio incongruo e significativo” stabilito dalla Corte.

  • Commissario Capo – Responsabile Nucleo di PG-  Polizia Locale Brescia –

 

Riferimenti normativi:

sentenza della Corte Costituzionale166/2025

art.85 bis DPR 309/90

art 73/7° bis DPR 309/90

art.240 bis cp

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