LA POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE
di Saverio Linguanti
La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 2278 del 21 gennaio 2026 in tema di intervento della polizia locale in ambito di sicurezza alimentare non ha introdotto né novità né provvede a riattribuire la competenza alla polizia locale per la contestazione di violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare. Si tratta di un’annoso problema dove c’è chi ancora confonde le acque tra accertamenti amministrativi ed attività conseguente ad azioni di polizia giudiziaria affermando che la sentenza avrebbe chiarito che anche la polizia locale può procedere come organo di polizia giudiziaria all’accertamento di reati in materia alimentare.
E chi l’ha mai messo in dubbio?
Semplicemente una cosa è procedere ad accertamenti di reati per i quali ogni organo di polizia che riveste funzioni di polizia giudiziaria (non solo la polizia locale) può effettuare, anzi deve effettuare; un’altra cosa è procedere ad accertamenti di violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare che non costituiscono reato e che dunque sono valutabili ai fini della contestazione solo ed esclusivamente dall’autorità sanitaria competente, cioè le aziende sanitarie locali in virtù della specifica riserva di competenza attribuita dall’articolo 2 del dlgs n. 27/2021.
Per la precisione i reati in tema di sicurezza alimentare sono quelli previsti dall’articolo 5 e 6 della legge n. 283/62, in pratica le fattispecie di insudiciamento e cattivo stato di conservazione degli alimenti, fattispecie che non a caso sono state riconsiderate penali dopo la modifica (ad opera del dlgs n. 42/2021) dell’originaria prima versione del dlgs n. 27/2011 che le aveva depenalizzate. Tali reati dell’articolo 5 e 6 sono stati fra l’altro oggetto della riforma c.d Cartabia dlgs n. 150/2021 per i quali è stata prevista una procedura penale semplificata.
Ma proprio il dlgs n. 27/2021 modificato dal dlgs n. 42/2021 ha sancito all’articolo 2 quali sono le autorità sanitarie competenti e quali sono le loro competenze, in particolare quelle di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in tutte i settori elencati dal medesimo articolo 2 cioè:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche’ la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.
Ciò significa che qualora la fattispecie accertata possa costituire un reato nessuno mette in dubbio che un organo di polizia giudiziaria possa intervenire, peraltro nei limiti previsti dall’articolo 55 c.p.p , ma se la fattispecie accertata non da luogo ad un reato ed anzi necessiti di una valutazione tecnica discrezionale, non oggettiva cioè, ebbene l’intervento di valutazione e contestazione spetta solo ed esclusivamente all’autorità sanitaria competente individuata dall’articolo 2 del dlgs n. 27/2021. Tale concetto era già stato specificato ed affermato nella circolare Ministero della Salute n. 26164 del 4/8/2011 che era stato investito del problema in vigenza del Regolamento UE 882 oggi sostituito dal Reg. UE 625 (la sostituzione NON ha mutato la situazione giuridica della problematica). Nella circolare si legge in particolare:
Non sembra pertanto possibile dubitare della piena legittimità degli accertamenti effettuati da ciascuno degli ufficiali ed agenti a cui la legge a vario titolo attribuisce le inerenti facoltà, nei casi in cui l’attività ispettiva di controllo si sostanzi nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedano valutazioni di ordine tecnico da parte dell’agente accertatore, con conseguente validità di tutti gli atti adottati per le finalità procedimentali di cui alla legge 689/81.
Con l’occasione si rammenta che, sulla base delle previsioni di cui al regolamento (UE) 882/2004, il soggetto deputato al controllo chiamato ad effettuare valutazioni di ordine discrezionale – ad esempio verificare il grado di igienicità dei locali, sicurezza dei prodotti ecc – deve risultare in possesso di un’adeguata e documentata formazione per il proprio ambito di competenza, che gli consenta di espletare le proprie funzioni in maniera efficace e coerente.
Pertanto se si tratta di valutare una condotta penalmente rilevante anche la polizia locale è tra gli organi dotati di funzioni di polizia giudiziaria in dovere di intervenire, altrimenti vale la riserva di legge dell’articolo 2 del dlgs n. 27/2021. In aggiunta alle condotte rilevanti dal punto di vista penale, la polizia locale può legittimamente accertare e contestare le c. violazioni oggettive, come per esempio la scadenza di un prodotto o la mancanza di tracciabilità dell’alimento, o la mancanza della notifica sanitaria o manuale di autocontrollo, perché tale oggettività non necessita di una competenza discrezionale professionale per essere accertata e valutata, ma devono considerarsi escluse tutte quelle condotte non rilevanti penalmente e che invece costituiscono violazioni amministrative per la cui valutazione scatta la riserva di legge dell’articolo 2 del dlgs n. 27/2021 e serve l’intervento dell’azienda sanitaria locale come autorità sanitaria competente . Si tratta in pratica di quelle violazioni per la cui contestazione è necessaria una valutazione tecnico discrezionale che solo l’autorità sanitaria competente di cui all’articolo 2 del dlgs n. 27/2021 può effettuare e ciò in virtù del fatto che la valutazione di una non conformità, che costituisce il “controllo ufficiale”, ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento UE 625 spetta esclusivamente alle autorità indicate dal citato articolo 2.
Il concetto è del resto chiaramente espresso nella disposizioni richiamata che non necessita di interpretazioni e che letteralmente al comma 12 cosi dispone:
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attivita’ istituzionale, sospettino la presenza di non conformita’ nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorita’ competenti.
Dunque la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 2278 del 21 gennaio 2026 va letta con attenzione ed in rapporto all’intero sistema del diritto in materia di sicurezza alimentare, distinguendo tra penale ed amministrativo, per evitare distorsioni che già in passato hanno rappresentato contestazioni non corrette e legittime ed evitare che taluno si senta investito di facoltà “senza confini”, più da sceriffi che da organo di controllo con poteri di polizia giudiziaria limitati.
I giudici della Cassazione nella sentenza n. 2278/2026 hanno affermato che è legittimo il sequestro preventivo d’urgenza operato dalla Polizia Locale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex artt. 55 e 57 c.p.p., in quanto atto finalizzato a impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori : MA PROPRIO PERCHE’ LA FATTISPECIE ACCERTATA ERA POTENZIALMENTE IN GRADO DI COSTITUIRE REATO (ex art. 5 legge n. 283/62) con applicazione della procedura semplificata introdotta dal dlgs n. 150/2021 c.d riforma “Cartabia”.
Quindi teniamo ben distinti i profili amministrativi di accertamento di violazioni amministrative, dai profili penali in cui la violazione costituisce reato e come tale perseguibile dalla polizia giudiziaria.



