IL POSSESSO DI UN TAGLIERINO E LA CONFIGURABILITA’ DEL REATO
di Saverio Linguanti
La Corte di Cassazione Penale si è espressa su un ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato dell’articolo 4 co. 2 della Legge n. 110/1975 per possesso di un taglierino che il suddetto asseriva essere strumento di lavoro. La questione trae derivazione dal contenuto dell’articolo citato secondo cui : “Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.”.
I supremi giudici sez. 1 con la sentenza n. 16494 del 19 aprile 2024 esaminando il caso hanno in primo luogo evidenziato che “La norma di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 distingue, in effetti, tra le armi improprie ma la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, che sono elencate nel primo comma e il cui porto è sempre vietato, e gli oggetti non destinati per loro natura all’offesa alla persona, descritti nel secondo comma, il cui porto costituisce reato solo se avviene senza giustificato motivo. Gli oggetti indicati nel secondo comma sono a loro volta distinti tra quelli elencati nella sua prima parte, come le armi da punta o da taglio e gli oggetti comunque atti ad offendere, che sono equiparabili alle armi improprie, e gli strumenti non considerati espressamente da punta o da taglio, indicati in modo generico nella seconda parte del comma, il cui porto costituisce reato se, oltre ad essere privo di un giustificato motivo, avviene in circostanze di tempo e luogo tali da renderli chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona “.
Secondo la Cassazione Penale sez. I “la necessità di accertare l’utilizzabilità in concreto per l’offesa alla persona affinché uno di questi strumenti possa essere considerato un’arma il cui porto costituisce reato, è corretta, ma solo se l’oggetto portato rientra, per le sue caratteristiche, tra gli strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio”.
I giudici di primo grado avevano qualificato il taglierino come uno «strumento da punta e da taglio atto ad offendere» e rispetto a questa valutazione la Cassazione afferma che “tale valutazione non è manifestamente illogica,… l’oggetto in questione era dotato di una lama affilata e tagliente, ed era astrattamente idoneo per l’offesa alla persona, potendo essere utilizzato per minacciare e ledere fisicamente “.
Dunque i supremi giudici nella sentenza n. 16494 hanno confermato il corretto agire dei giudici di primo grado ritenendo che tale oggetto fosse compreso tra quelli elencati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, per i quali il porto costituisce reato per il solo fatto di avvenire in assenza di un giustificato motivo, “senza che debba anche accertarsi la loro concreta utilizzabilità per l’offesa alla persona, essendo tale utilizzabilità già valutata, in astratto, dal legislatore”.
La Cassazione in pratica ha confermato nella sentenza che “la potenzialità offensiva dell’arma deve essere desunta dalle sue caratteristiche,… non è necessario accertare se essa fosse chiaramente utilizzabile, nel contesto del suo rinvenimento, per l’offesa alla persona, essendo tale ultimo requisito richiesto solo nel caso del porto di strumenti non considerati “da punta o da taglio”.
Altrettanto importante l’ulteriore considerazione dei giudici secondo cui “…La valutazione dell’oggetto come uno strumento di lavoro, quale il taglierino può essere, è legata non alla sua qualificazione come arma impropria o meno, ma alla sussistenza di un giustificato motivo per il suo porto”.
Può infatti essere considerato consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale «È legittimo il porto degli oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all’offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, se esso è in rapporto di causalità con l’attività lavorativa”.
Legge 18 aprile 1975 n. 110 “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”
Art. 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere
1.Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. (1)
2.Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. (2) (3)
3.Il contravventore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. (4) (5)
4.E’ vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da due a quattro anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. (6)
5.Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. (7)
6.La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’ articolo 4 secondo comma della legge 2 ottobre 1967 n.895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. (8)
[7.] Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto. (9) ]
8. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
9. Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
10. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(4) Comma così modificato dall’ art. 113 comma 4 della legge 24.11.1981 n. 689, dall’ art. 2 comma 1 D.L 20.8.2001 n. 336, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.10.2001 n. 377, dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs 26.10.2010 n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 dello stesso D.lgs 204/2010, e, successivamente, dall’ art. 4 comma 1 lett. a) D.L 15.9.2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.11.2023 n. 159.
(5) A norma dell’art.2 bis comma 1 D.L 20.8.2001 n. 336, per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
(9) Comma soppresso dall’art. 8, comma 1, D.L. 26 aprile 1993, n. 132, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
(8) Comma così sostituito dall’ art. 3 comma 31 Legge 15.7.2009 n. 94.
(1) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), Dlgs 26.10.2010 n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 dello stesso Dlgs 204/2010.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), Dlgs 26.10.2010 n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 dello stesso Dlgs n. 204/2010.
(6) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 4), Dlgs 26.10.2010 n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 dello stesso Dlgs n. 204/2010, e, successivamente, dall’ art. 4 comam 1 lett. b) DL 15.9.2023 N. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.11.2023 n. 159.
(7) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 5), Dlgs 26.10.2010 n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 8 comma 1 dello stesso Dlgs 204/2010, e, successivamente, dall’ art. 4 comma 1 lett. c) DL 15.9.2023 N. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.11.2023 n. 159.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 2023 n. 139 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Art. 4-bis Porto di armi per cui non è ammessa licenza (10) (11)
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d’arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite;
b) nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
(10) Articolo inserito dall’ art. 4 comma 1 bis DL 15.9.2023 N. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.11.2023 n. 159.
(11) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’ art. 71 comma 1 Dlgs 6.9.2011 n. 159, come modificato dall’ art. 4 comma 2 ter DL 15.9.2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13.11.2023 n. 159.

