ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ATTIVITA' COMMERCIALI ESERCITATE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ed ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE

di Renato Salvini

Lo status delle ASD, acronimo di associazioni sportive dilettantistiche, riveste senza dubbio un ruolo rilevante nel mondo dell’associazionismo pur tuttavia destando talvolta perplessità in ordine al reale tipo di attività svolta rispetto allo Statuto.

Come noto in base alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 le associazioni sportive dilettantistiche hanno un regime fiscale agevolato di determinazione delle imposte ai fini IRES ed ai fini IVA e un regime contabile semplificato, tra cui l’esonero dall’adempimento di taluni obblighi tributari (tenuta delle scritture contabili, presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, e certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti). Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla Legge n. 398 del 1991, determinano il proprio reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività predeterminato e versano, mediante detrazioni forfettarie, l’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia si deve precisare che l’accesso a tale regime fiscale è subordinato, ai sensi dell’articolo. 1 comma 2, della citata legge n. 398 del 1991 e dell’articolo 9 comma 2, del DPR n. 544 del 1999, all’esercizio di un potere di opzione e al rispetto di un limite dimensionale del valore dei proventi da attività commerciali, realizzate nel corso dell’anno di imposta, non superiore ai 250.000 euro.

Secondo la Cassazione sussiste l’obbligo di manifestazione dell’opzione attraverso la dichiarazione Iva nel momento in cui si effettui tale opzione (C. Cassazione sent. n. 547 del 2022)

Le citate norme vanno lette in combinato disposto con l’art. 148, comma 3 del TUIR  il quale prevede che, per le associazioni sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

L’applicabilità di tale disposizione è subordinata al fatto che le associazioni sportive dilettantistiche interessate si conformino a una serie di clausole sotto descritte, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e precisamente:

a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei 5 soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (si veda in proposito Cass. civ. 26 settembre 2018 n. 22939; Cass. civ. 9 maggio 2018, n. 11050).

Attenzione però che l’art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e s.m.i, nonché le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, venendo in evidenza non la veste formale bensì l’effettiva attività svolta in concreto.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione civile è unanime nell’affermare che “le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’interessato, sicché, l’agevolazione fiscale non spetta in base al solo dato formale bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata” (si veda per tutte C.Cassaz. Sez. L, n. 11492 del 30/04/2019, e C. Cassaz. Sez. 6, 5, n. 10393 del 30/04/2018).

E’ proprio la concreta attività svolta da una ASD che ha determinato il giudizio della Corte di Cassazione sezione penale nella sentenza n. 38800 depositata il 22 ottobre 2024 dopo aver verificato sulla base di elementi indiziari che di fatto l’associazione seppur formalmente non avente scopo lucrativo, in concreto svolgeva attività commerciale.

Per dimostrare questa effettiva attività svolta i giudici della Cassazione hanno ritenuto legittimo acquisire come prove documentali, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., le fotografie tratte da internet e dai social media, che rappresentano le offerte commerciali, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen.

Ma quali erano gli elementi indiziari dell’attività commerciale svolta dall’ASD, che hanno determinato il giudizio della Corte?

I giudici hanno verificato che diversamente dalla veste formale assunta, l’associazione non aveva mai espletato attività volte a perseguire in via diretta le finalità istituzionali indicate nello statuto (tra cui la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, la predisposizione di corsi per l’avvio o l’educazione allo sport, la partecipazione e l’organizzazione di gare, tornei, campionati o competizioni sportive).

Che l’associazione svolgesse infatti un’attività qualificabile come commerciale, secondo i giudici si desumeva da una serie di elementi, e precisamente:

a) la stipula di un contratto di affitto d’azienda con una società che di fatto subentrava nella gestione della palestra;

b) all’atto del controllo si era accertato che gli avventori accedevano alla palestra tramite badge, e fruivano di specifiche prestazioni di fitness individuale non riconducibili a pratiche dilettantistiche;

c) le ricevute per tali prestazioni erano impersonali e quindi non idonee ad escludere che tra i fruitori ci fossero soggetti non associati;

d) le attività promozionali promosse dalla società rappresentavano di fatto inviti al pubblico all’iscrizione “in palestra” anche per periodi molti brevi, con scontistica sui corsi di iscrizioni in occasione di determinate festività (ad esempio San Valentino e Halloween) e con un periodo gratuito in caso di procacciamento di ulteriori clienti da parte degli iscritti; tali attività promozionali secondo i supremi giudici rappresentavano dunque un carattere di offerte commerciali poiché fondate su logiche chiaramente concorrenziali.

A ciò si aggiunga che non risultavano mai effettuate attività di promozione e diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, non risultavano organizzati corsi di addestramento per l’avvio o l’educazione allo sporto e non risultava mai una partecipazione a gare, tornei, campionati o competizioni sportive, né tantomeno ne era stata promossa l’organizzazione.

Al fine di dimostrare questo carattere commerciale dell’attività svolta i giudici della Cassazione hanno ammesso come prove documentali, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., le fotografie ricavate da internet e dai social media, non ritenendo possibile invocare da parte degli interessati la disciplina del divieto delle intercettazioni, né quella relativa al divieto di acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., perché tale acquisizione non è riconducibile in alcun modo né ad una forma di intercettazione né ad una forma di acquisizione di corrispondenza. (si veda anche al proposito C. Cassaz. Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021e C. Cassaz. Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019).

L’insieme degli elementi sopra descritti sono stati valutati dai giudici della Cassazione secondo la regola di prevalenza della sostanza sulla forma, giungendo alla conclusione che nonostante lo schermo di società sportiva dilettantistica, l’associazione aveva operato, nei fatti, come ente commerciale.

 

 

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