IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI: UNA STRAGE EVITABILE

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI: UNA STRAGE EVITABILE

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI: UNA STRAGE EVITABILE 

Riflessione sui recenti tristi fatti di cronaca avvenuti a Crans Montana (Ch)

del Cav. Dr. Nicola Salvato

Comandante di Polizia Locale – Cultore della Materia nel Diritto dei Trasporti e della Navigazione presso l’Università degli Studi di Bologna – facoltà di Giurisprudenza

Troppo spesso l’attività di controllo di polizia amministrativa, la seconda categoria delle attività di polizia in generale, dopo la polizia giudiziaria, viene stigmatizzata da gestori e proprietari (amministratori), opinione pubblica ed alcuni opinionisti. Invero questa attività mai pubblicizzata perchè non attira il favor del pubblico, trova spunto per la polemica dopo l’accadimento di gravi fatti come quello che recentemente ha travolto la stazione turistica di Crans Montana in Svizzera. Sebbene ci troviamo al di fuori dello Stato italiano, un tragico bilancio ha colpito il nostro Paese con 4 vittime identificate (ad oggi), e diversi feriti oltre che ad altri ragazzi incolumi ma che porteranno le ferite psicologiche di questa strage per sempre e confinato nello spazio dei loro ricordi più tremendi.

Le Autorità inquirenti elvetiche, hanno ormai raggiunto e denunciato di Gestori del locale, e sia tanno concentrando sugli aspetti tecnici dell’indagine che in questa sede non sarà minimamente criticata o avallata da posizioni pro o contro, ma delineare un mero quadro oggettivo basto esclusivamente sulla normativa dell’Italia che è cresciuta nel tempo ma, che, alla luce di questo fatto, ad umile giudizio dello scrivente, abbisogna di qualche ritocco: sopratutto nella parte operativa e di intervento diretto in caso di sopralluogo di comune routine da pare degli Organi di Polizia Amministrativa totut court.

Ebbene si, a 360 gradi perchè se da un lato la verifica del rispetto delle normative antincendio con i controlli su materiali, uscite di sicurezza, capacità ricettiva e verifica della presenza di impianti antincendio e altri presidi sia di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e delle Commissioni Locali o Provinciali in caso di pubblici spettacoli, dall’altra nel corso dell’attività di controllo del territorio, fatti come questo, in caso di controlli possono e devono trovare misure preventive amministrative naturalmente efficaci e direttamente applicabili senza la rigida e tortuosa attivazione della macchina burocratica ordinaria, tarata su due avverbi temporali divenuti ormai d’uso comune nei vari provvedimenti Governativi che nell’ultimo quindicennio hanno interessato la materia della sicurezza senza esclusione di ruoli e funzioni: contingibilità e urgenza.

Se da un lato i provvedimenti emanati dalle Autorità Locali di concerto con le varie Prefetture trovano – come da evoluzione giurisprudenziale – temporali coperture extra ordine per colmare vuoti normativi nel firmamento normativo attualmente vigente, dall’altra occorrerebbe ritoccare con un minimo intervento chirurgico la disciplina del TULPS e Legge su Pubblici Esercizi, quest’ultima in parte devoluta al legislatore Regionale in virtù dell’entrata in vigore della devolution ovvero la Legge Costituzionale 3/2001.

In questo punto preciso, esiste – purtroppo ormai da anni – un cortocircuito Istituzionale su soggetto legittimato a rilasciare l’Autorizzazione di Polizia e l’Autorità competente alla Sospensione o alla sua Revoca: la prima il Comune, attraverso il neo istituito Sportello SUAP e dall’altra il Questore che opera – giustamente – con l’applicazione della misura preventiva ex art. 100 TULPS. Ma qui ci si permette di fare una piccola riflessione operativa.

Se con l’avvento del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entrato in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/04/2019), la competenza dello Stato abbandona il rilascio delle licenze di pubblici esercizi e sale da ballo o discoteche agli Enti Locali, come ambito di gestione endoprocedimentale, verifica dei requisiti, per pubblici esercizio, discoteche e sale da ballo ex art. 68 TULPS convocando la Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo mantenendo sempre (e giustamente) le competenze di vigilanza con gli strumenti che l’ordinamento attribuisce al Questore, dall’altra inconsapevolmente – apre un vulnus normativo che alcun esecutivo è riuscito a colmare: cioè l’applicazione di pari misura preventiva in capo agli Organi di Polizia degli Enti Locali, in primis la Polizia Amministrativa Locale come sarebbe previsto dall’art. 114 della Costituzione. La differenza è sottile ma merita di essere analizzata un po’ più da vicino. L’analisi viene immediatamente alla luce dipingendo una tipica attività di controllo, prendendo proprio come esempio Le Costellation di Crans Montana: se la sera, prima del tragico momento, fosse intervenuta una pattuglia della P.L. per verificare la corrispondenza della licenza amministrativa (si ricorda che è un bar – ristorante), ed avesse trovato ciò che si è visto nei video che ormai da due giorni popolano rete e social: di quali strumenti normativi ed operativi disponeva per prevenire ciò che poi si è verificato?

L’articolo che abilita i pubblici ufficiali ad esperire il sopralluogo è l’art. 13 della Legge 689/81 con la verifica di tutti i requisiti ascrivibili ad un pubblico esercizio, ma nel caso di specie, la situazione è ben diversa: ci si trova infatti di fronte ad un locale BAR privo di autorizzazione utile ad ospitare trattenimento danzante con ballo.

Immediatamente lumeggiano gli estremi applicativi ex art. 666 C.P. che punisce chiunque organizza spettacoli, trattenimenti, apre circoli o sale da ballo senza licenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico: Sanzioni:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 € a 1.549 € per la mancanza di licenza.

Sanzione aumentata (da 413 € a 2.478 €) se la licenza è stata negata, revocata o sospesa.

Notizia di reato all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 681 c.p .

Conseguenze: Disposta la cessazione immediata dell’attività. (con tutte le ulteriori implicazioni che la fattispecie e la situazione compete – una pattuglia operante, ricordo).

E in concorso, stante il (grave) pericolo per la sicurezza degli avventori anche l’immediata applicazione dell’art. 100 TULPS, che è di esclusiva competenza del Questore.

Ancora, analizzato ulteriormente il contesto, la pattuglia si trova di fronte all’utilizzo dei c.d. “bengala da bottiglia”, in riferimento al D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, dove al suo articolo 3 comma 1 lettera a) “fuochi d’artificio”, disciplina al punto 1) la categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita’ trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione.

Tali articoli pirotecnici si reperiscono facilmente in rete al costo di pochi €uro e, tracciando letteralmente una vetrina l’articolo viene posto in vendita come:

“fontana pirotecnica completa di clip per agganciare la candela alle bottiglie di spumante o champagne”.

– Candele fontana ottime per brindisi a base di champagne: grazie alla clip infatti potranno essere fissate al collo della bottiglia, illuminando così i brindisi delle occasioni speciali.

– Candele fontana per torte 14,5 cm ideali per party e Capodanno.

– Fontane pirotecniche per torte con puntale alla base idoneo al contatto con gli alimenti, che garantisce un ottimo fissaggio su torte o supporti non infiammabili.

– Candele pirotecniche con scintille idonee all’uso all’interno di abitazioni e complete di stick di innesco per l’accensione.

– Fiaccole per torta di libera vendita CAT. F1 con rischio potenziale molto basso. Prodotte nel rispetto dell’Art. 1 del D.lgs. 123/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/29/UE.

Apparentemente tali articoli, classificati e definiti come articoli pirotecnici, possono apparire innocui……. ma se la loro concentrazione è multipla, se la distanza di sicurezza da rivestimenti o materiali infiammabili è assai ridotta e in più non v’è ricambio d’aria, è plausibile e logico pensare – e chi scrive non è certo un ingegnere dei materiali – che applicato un elementare principio della fisica che sancisce che l’aria calda sale verso l’alto e se questa è particolarmente concentrata, il “punto di fumo” del materiale immediatamente sovrastante inizierà a decomporsi e rilasciare sostanze tossiche ma anche potrà iniziare la combustione provocando l’accensione del suddetto materiale, originando poi, ciò che abbiamo potuto tristemente vedere.

Tornando alla risposta del quesito, da questi assunti, l’operatore di Polizia – chiunque esso sia – ha l’obbligo di identificare il proprietario del locale e i suoi delegati (il personale dipendente), notiziare immediatamente il Pubblico Ministero di turno, offrendogli una panoramica dei fatti oggettiva e dipingendo l’alto rischio per la pericolosità delle persone, significando che si procederà all’interruzione dei festeggiamenti e la chiusura del locale ex art. 666 C.P., ma anche avvisando il Questore chiarendo l’eventuale applicazione del combinato disposto con il 100 TULPS stante la pericolosità della condotta come riscontrata.

Naturalmente in sede di redazione degli atti, sarà data ampia descrizione dei fatti e delle condotte riscontrate avendo cura di acquisire idoneo compiego video fotografico, corredato anche da una serie di identificazioni degli avventori e del personale dipendente. Se del caso acquisendone anche verbali SIT. Sarà anche opportuno CONTESTARE al Personale presente e al proprietario del locale l’ART. 703 CP, in concorso con il precedente, perchè l’accensione di fuochi d’artificio è estremamente pericoloso.

Una volta messa in sicurezza l’area o il locale, sarebbe opportuno trasmettere idonea relazione sia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma anche all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, nonché al Prefetto per le ulteriori valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Naturalmente nell’accompagnatoria di trasmissione del verbale di ispezione di pubblico esercizio, si avrà cura di chiedere un ulteriore sopralluogo congiunto per verificare tutti gli altri profili legati ai materiali, che rispondano alle categorie ignifughe come previste dal D.M. 19 agosto 1996 ma sopratutto per il controllo del rispetto della normativa in argomento afferente le regole tecniche di prevenzione degli incendi, per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Da ultimo, preme sottolineare, in chiosa a queste considerazioni come sopra esposte che, l’Italia – almeno sula carta – ha un sistema normativo preventivo capace di prevenire agevolmente quanto accaduto in Svizzera, sempre con l’accortezza di osservare e fare osservare l’asset normativo e ciò per la salvaguardia dell’incolumità, della sicurezza e della salute di tutti. E se mi è consentito, la cultura e la formazione su questo tema è fondamentale sopratutto per gli Operatori della polizia locale e in particolare dei Comandi più piccoli perchè solamente con la conoscenza saremo pronti a prevenire ciò che speriamo non accada mai più.

Porpetto/San Vito di Cadore, 4 gennaio 2026

Cav. Dott. Nicola Salvato

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