LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA RESPONSABILITA DEL SOGGETTO CHE PARCHEGGIA IN DIVIETO DI SOSTA
di Renato Salvini
Con sentenza n. 26491 del 21 luglio 2025 la Cassazione penale Sez. IV si è espressa in tema di responsabilità, a titolo di colpa, di chi, avendo parcheggiato il proprio veicolo in divieto di sosta ed avendo ridotto lo spazio utile di percorrenza della carreggiata, abbia causato la caduta di un soggetto che tentando di evitare tale veicolo, ha urtato un altro mezzo di trasporto.
In particolare un ciclista nell’effettuare la manovra di superamento di uno scooter parcheggiato in divieto di sosta, occupando parte della carreggiata, veniva colpita dal cassone di un motocarro che sopraggiungeva nella medesima corsia di marcia, e cadeva contro lo scooter parcheggiato riportando lesioni superiori a 40 giorni di prognosi.
Il proprietario dello scooter veniva sanzionato per violazione degli articoli 146 e 158 del C.d.S ma il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del conducente del motocarri che pur avvistando il ciclista mentre effettuava la manovra di spostamento, aveva continuato la marcia determinando l’urto. Lo stesso Tribunale aveva invece assolto il proprietario dello scooter escludendo il nesso causale tra il posizionamento in divieto di sosta del mezzo ed il sinistro.
Contro la sentenza del Tribunale presentava ricorso il Procuratore generale e la Cassazione dopo aver ricostruito i fatti, nell’esprimere le proprie considerazioni partono dalla premessa che “l’apposizione del divieto di sosta può essere riconducibile alla finalità di evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree (in particolare, quelle descritte dall’art. 158 CdS, quali incroci, presenza di dossi, corsie riservate a mezzi pubblici ecc…), oppure può essere riconducibile alla diversa esigenza di riservare spazi di sosta a categorie protette (e non già dalla necessità di non intralciare la circolazione). Deve, pertanto, essere accertata la ragione della apposizione del divieto di sosta, ai fini di comprendere se la previsione abbia finalità cautelare e rispetto a quale rischio“.
Richiamando precedente sentenza della stessa Cassazione sezione 4 n. 9463 del 9 febbraio 2023, i giudici affermano che “il divieto mira ad evitare che, in determinati luoghi, la circolazione non sia intralciata, impedita o resa difficoltosa dalla presenza di ostacoli” e dunque il divieto attiene al rischio di verificazione di sinistri, non solo perché potrebbe trattarsi di ostacoli non visibili o inattesi (come in presenza di dossi o curve, dove infatti è vietata, oltre alla sosta, anche la fermata), ma anche perché tali ostacoli, facilmente evitabili per chi tenga una condotta di guida prudente ed accorta, potrebbero non esserlo in caso contrario“.
Contestando pertanto le conclusioni della sentenza del Tribunale il quale aveva affermato che le prescrizioni del divieto di sosta avrebbero la finalità di regolare la speditezza della circolazione e non quella di salvaguardare gli utenti della strada dal rischio di incidenti mediante segnalazione del pericolo, i giudici di Cassazione ricordano che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare “abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla violazione della regola cautelare“.
Secondo i supremi giudici il Tribunale non ha motivato la natura cautelare del divieto di sosta nel caso specifico ed in relazione a quale rischio, motivazione che invece appare necessaria considerando che lo scooter aveva provocato un restringimento della corsia di marcia dove si era verificato l’urto. I giudici della cassazione dunque hanno ritenuto indispensabile approfondire ulteriormente la circostanza per chiarire le ragioni dell’apposizione del divieto di sosta, per individuare la natura delle prescrizioni ed il tipo di rischio che il divieto di sosta tendeva a prevenire. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rinviandola al Tribunale per un nuovo esame sui punti evidenziati.

