NEWS CASSAZIONE SU AG. POL. GIUDIZIARIA E DROGA

NEWS CASSAZIONE SU AG. POL.  GIUDIZIARIA E DROGA

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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13264 del 4 aprile 2025

di Saverio Linguanti

Una interessante pronuncia della Cassazione Penale impone una riflessione sulla qualifica di polizia giudiziaria riconosciuta agli agenti di polizia locale dal codice di procedura penale. Secondo la Cassazione Penale sezione VI, sentenza n. 13264 del 4 aprile 2025 in tema di resistenza a pubblico ufficiale, gli appartenenti alla Polizia locale sono qualificabili come agenti di polizia giudiziaria operando un combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e dell’art. 57, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., qualora esercitino il loro potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute, tra le quali l’accertamento dei reati.

Secondo i supremi giudici quando l’articolo 57 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale utilizza la locuzione “quando sono in servizio”, questa deve essere interpretata facendo riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro. Ciò significa che l’intervento dell’agente di polizia locale eseguita sulla base di una segnalazione mentre il suddetto si trovava all’interno del proprio Comando “è qualificabile come atto di ufficio o di servizio, risultando irrilevante il mero dato formalistico del superamento del turno di servizio” purchè l’intervento sia rivolto all’accertamento di un reato in flagranza rientrante nelle sue attribuzioni istituzionali di natura pubblicistica e nel territorio di competenza.

Secondo i giudici al fine dell’attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria si deve attribuire prevalente valore a situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e di perseguimento dei reati nel momento in cui gli agenti ne vengano a diretta conoscenza. A seguito di questa valutazione complessiva i giudici della Sezione VI della cassazione penale hanno ritenuto che la condotta illecita commessa nei confronti dell’agente della polizia locale  intervenuto in abiti civili e fuori dell’orario di servizio (seppur all’interno del Comando) per sventare una truffa ai danni di un automobilista , deve essere qualificato come atto dell’ufficio di appartenenza/atto di servizio, e configura pertanto il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta tenuta dal soggetto che stava perpetrando la truffa.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9561 Anno 2025 6 FEBBRAIO 2025

In materia di stupefacenti, ricorre molto spesso in giurisprudenza e tra le forze di polizia il tema della valutazione sulla destinazione della droga a uso personale o allo spaccio sequestrata ad un soggetto.

La Corte di cassazione penale ha più volte sentenziato che valutare se la destinazione della droga sia ai fini di uso personale o di cessione a terzi, quindi spaccio, deve essere effettuata dal giudice di merito in base ad un’analisi globale degli elementi di prova, non essendo sufficiente il solo dato quantitativo. In pratica il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio: questo è quanto ha stabilito e confermato rispetto a giurisprudenza precedente la Corte di cassazione penale Sez. 3 nella sentenza 9561 del 6 febbraio 2025. I supremi giudici hanno cosi affermato la necessità di valutare le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione per poter escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (si veda la proposito anche Cassazione Penale Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2014; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013; Sez. 6, n. 6575 del 10/01/2013).

Gli elementi di prova possono essere desunti per esempio dall’assenza di dimostrazione dello stato attuale di tossicodipendenza che insieme alla non compatibilità del quantitativo con una scorta per uso personale (tenuto conto del naturale processo di decadimento della sostanza), nonché l’incongruenza tra il prezzo dichiarato e il valore di mercato, costituiscono elementi idonei a far propendere verso la finalità di spaccio. Gli stessi giudici della cassazione hanno poi espresso una interessante valutazione sul concetto di recidiva contestata ai fini dell’aumento di pena. Secondo quanto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 9561/2025 il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia un reale ed effettivo indicatore di pericolosità, considerando “la natura dei reati, tipo di devianza, qualità e grado di offensività dei comportamenti, distanza temporale tra i fatti, livello di omogeneità tra loro, eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante della personalità del reo.”  Per esempio l’omogeneità dei reati oggetto della recidiva ed una breve distanza temporale tra gli stessi sono indici di maggiore pericolosità sociale e possono giustificare l’aumento di pena, mentre la presenza di precedenti penali è motivo sufficiente per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

 

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