IL DECRETO SICUREZZA DL N. 48/2025 CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2025 E LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI PIROTECNICI

IL DECRETO SICUREZZA DL N. 48/2025 CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2025 E LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI PIROTECNICI

IL DECRETO SICUREZZA DL N. 48/2025 CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2025 E LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI PIROTECNICI

di Renato Salvini

Il decreto Sicurezza n. 48/2025 all’articolo 8 modifica la definizione di “articolo pirotecnico”, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123, di recepimento della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Con la modifica in questione viene ora definito «articolo pirotecnico» qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute.

Come anche evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 2355, la proposta emendativa in oggetto trova quindi il suo fondamento nella necessità di adeguare l’ordinamento interno alla normativa unionale che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico. In virtù di quest’ultima, afferma la relazione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

La Disciplina sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici è contenuta nella direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che ha abrogato la precedente direttiva 2007/23/CE. La Direttiva 2013/29/UE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

La direttiva 2013/29/UE NON si applica a:

a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;

b) l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;

c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;

d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;

e) gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

f) le munizioni;

g) i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.

La direttiva elenca le categorie di articoli pirotecnici a cui è applicabile, in base al tipo di impiego, e fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Tali requisiti figurano nell’Allegato I (articolo 1). La direttiva stabilisce le procedure di valutazione della conformità e stabilisce i limiti minimi di età e altre restrizioni sull’accesso agli articoli pirotecnici. In particolare, i limiti di età sono i seguenti:

– Fuochi d’artificio: categoria F1: 12 anni; categoria F2: 16 anni; categoria F3: 18 anni.

– Articoli pirotecnici teatrali: categoria T1: 18 anni.

– Altri articoli pirotecnici: categoria P1: 18 anni.

Alcuni articoli pirotecnici possono essere messi a disposizione unicamente di persone con conoscenze specialistiche, ad esempio i fuochi d’artificio di categoria F4, ovvero i fuochi d’artificio per uso professionale, che presentano un rischio potenziale elevato.

Gli Stati membri possono innalzare i limiti di età e aumentare le restrizioni sulla disponibilità al pubblico di alcuni articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.

Tutte le imprese e aziende operanti nella catena di fornitura e distribuzione devono garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. La direttiva definisce gli obblighi di ognuna delle parti che intervengono lungo la catena.

I fabbricanti devono indicare sull’articolo pirotecnico il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento di ciascun articolo. Le informazioni relative ai recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui l’articolo viene reso disponibile sul mercato.

L’etichettatura deve essere nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione. L’etichetta deve comprendere almeno le informazioni minime richieste dalla direttiva.

Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti devono compilare una dichiarazione di conformità dell’Unione per ciascun prodotto a norma del modello indicato nell’allegato III della direttiva, che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza. Tramite la compilazione della dichiarazione di conformità dell’Unione, il fabbricante si assume la responsabilità legale della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti della direttiva. I fabbricanti devono garantire che l’etichettatura rechi il numero di registrazione assegnato al prodotto dall’organismo notificato che esegue la valutazione.

Le aziende importatrici devono garantire di immettere sul mercato solo prodotti conformi alla presente direttiva e assicurare che:

– il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione di conformità;

– la marcatura di conformità CE sia apposta sull’articolo pirotecnico;

– l’etichettatura soddisfi i requisiti;

– i documenti compilati dall’azienda produttrice siano disponibili alle autorità competenti su richiesta.

I fabbricanti e gli importatori conservano entrambi i numeri di registrazione degli articoli che mettono a disposizione sul mercato.

La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i venditori al minuto ecc. possano immettere sul mercato solo articoli pirotecnici che siano adeguatamente immagazzinati e usati per la finalità prevista, affinché non mettano in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili nel caso in cui le parti non rispettino i requisiti della direttiva. Tali norme possono comprendere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

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