ORDINANZE DEL CODICE DELLA STRADA E COMPETENZA DEL DIRIGENTE COMUNALE

ORDINANZE DEL CODICE DELLA STRADA E COMPETENZA DEL DIRIGENTE COMUNALE

ORDINANZE DEL CODICE DELLA STRADA E COMPETENZA DEL DIRIGENTE COMUNALE

Consiglio di Stato (sez. IV) 28 gennaio 2025, n. 367 e TAR Toscana 27 febbraio 2025, n. 312

Sulla regola generale della competenza dirigenziale e sulle deroghe eccezionali e tipizzate al principio.

di Paolo Negrini, 10.3.2025

Il potere di ordinanza comunale sulla regolamentazione della circolazione

“E’ bene rammentare che in base all’ art. 107 TUEL spetta al dirigente comunale competente e non al Sindaco l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’ art. 7 del codice della strada. Tale potere è espressione di una prerogativa gestionale, sprovvisto di alcun contenuto politico, capace di incidere sul territorio in ognuna delle direzioni sancite dalla norma. Unico margine di applicazione di un provvedimento di competenza sindacale è il richiamo al potere di ordinanza riferito al comma 1 dell’art. 6, in quanto vi è un espresso rimando ai motivi di sicurezza pubblica. Si tratta di un’ipotesi estremamente residuale che porta il provvedimento a confluenza con gli artt. 50 e 54 TUEL. Ciò significa che ci si trova di fronte ad una tipologia provvedimentale caratterizzata dalla contingibilità ed urgenza, nonché destinata a trovare vigenza esclusivamente per il tempo necessario al superamento del fattore critico della sicurezza pubblica” (DELVINO, NAPOLITANO, PICCIONI, CARMAGNINI, Nuovo codice della strada commentato, Maggioli, 2021, pp 7ss.)

Sul principio generale della competenza dirigenziale su tali atti gestori ed esecutivi e sulle possibili residuali e tipizzate deroghe, vi è una consolidata giurisprudenza amministrativa e, purtuttavia, occorre rammentarlo ulteriormente visti i recenti pronunciamenti in commento, ribadendo, sulla scorta di tale ultime sentenze, assunti e precedenti giurisprudenziali.

Consiglio di Stato (sez. IV) 28 gennaio 2025, n. 367

Il Collegio riafferma anzitutto il principio generale della competenza dirigenziale: “In termini generali, ‘i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3460 del 2017).”

Precisa poi il principio, ribadendo segnatamente l’ irrilevanza del fatto che l’ art. 7 attribuisca il potere al Sindaco, stante il sopravvenuto art. 107, nonché l’ irrilevanza del fatto che i provvedimenti di regolazione della circolazione non siano elencati nel suddetto art. 107, stante il carattere esemplificativo e non tassativo dello stesso.

Ricorda il Consiglio di Stato a tal proposito che: “in particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che, in tema di disciplina della circolazione nei centri abitati rientrano nelle competenze della dirigenza comunale, ai sensi dell’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (che attribuisce “ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale “), i provvedimenti che, adottati in esecuzione degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, siano diretti a regolamentare le aree destinate al parcheggio a pagamento, a nulla rilevando che l’art. 7 del codice della strada attribuisca la predetta materia al Sindaco e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente indicati nell’art. 107, III comma, d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione: la competenza già del Sindaco in tema di disciplina della circolazione deve, quindi, ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria (cfr. T.a.r. Campania, sez. VII, 29 novembre 2021 n. 7625; T.a.r. Veneto, sez. I, 3 aprile 2013 n. 494; Cass. civ., II, 9.6.2010 n. 13885).

TAR Toscana 27 febbraio 2025, n. 312

Del pari la pronuncia del TAR Toscana di annullamento del provvedimento di regolazione del traffico adottato dal Sindaco per “incompetenza del Sindaco…riconducibile alla violazione dell’art. 107 TUEL “poiché detta disposizione prevede che i provvedimenti attraverso cui l’Amministrazione disciplina la mobilità e la circolazione all’interno del proprio territorio hanno natura gestoria ed esecutiva, e dunque, appartengono alla esclusiva competenza dei dirigenti”.

Pure il TAR, richiamando anche un proprio precedente, riafferma l’ irrilevanza del dato testuale dell’ art. 7 del Codice della Strada superato dal sopravvenuto art. 107 TUEL:  “In questo senso sono anche alcune pronunce di questo Tribunale che ha avuto modo di chiarire che ‘I provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente […]. Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato” dagli artt. 6 e 7 ‘del D.Lgs 285/1992, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza’ (T.A.R. Toscana, Sez. I, 8.2.2021, n. 215).

Richiama infine, i precedenti ed il parere del Consiglio di Stato sul punto, in particolare sul principio generale e sulle possibili deroghe esclusivamente relative al residuale spazio di manovra extra ordinem del Sindaco (che in realtà si fonda su diversi riferimenti normativi, generali, artt. 50 e 54 TUEL, e speciali, art. 7, comma 9, D.Lgs 285/1992 Codice della strada,  art. 9 L 447/1995 LQ inquinamento acustico, art. 5 L 225/1992 Protezione civile, art. 11 DLgs 155/2010 Qualità aria ambiente, anche in combinato disposto) ed agli atti di scelta politica di gestione del territorio di competenza della Giunta Comunale individuati dall’art. 7 Codice della Strada  che preludono all’attuazione da parte del Dirigente.

Ricorda a tale scopo il Collegio che “secondo l’orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza in materia, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285 del 1992, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato n. 3460 del 2017; Cons. Stato n. 5191 del 2015). La natura propria di tali provvedimenti non giustifica alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale. Si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del sindaco solo nel caso in cui l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. Tale principio è stato precisato da questo Consiglio anche con il parere espresso dalla Sez. II, il 2 aprile 2003, n. 1661, secondo cui le misure previste dall’art. 7 del Codice della Strada devono intendersi oggi, di norma, rimesse alla competenza della dirigenza comunale, rilevando però come una deroga a tale principio valga, sulla scorta dei contenuti dello stesso art. 7, per le misure di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali lo stesso articolo del Codice prevede l’intervento di un organo politico” (Cons. Stato, Sez. V, 18.4.2023, n. 3932)”.

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