LA SCIA 2000 PERSONE PER SPETTACOLI DAL VIVO DIVENTA DEFINITIVA, MA NON SENZA DUBBI
di Saverio Linguanti
Con la conversione del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 201 nella legge 21 febbraio 2025 n. 16 la SCIA per spettacoli dal vivo fino a 2000 persone si inserisce permanentemente nel panorama normativo della polizia amministrativa. L’articolo 7 del decreto n. 201 convertito cosi prevede:
2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività’ culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonche’ le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente ((compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative)), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e’ sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Dopo alcune proroghe e periodi sperimentali dunque questo istituto di semplificazione diviene permanente, ma non senza dubbi. Infatti nella formulazione ultima dell’articolo 7 in commento, il legislatore non ha fatto riferimento alla necessità di presentare insieme alla SCIA la Relazione del Tecnico abilitato che costituisce la modalità di verifica dell’incolumità dell’articolo 80 TULPS in sostituzione della Commissione di Vigilanza. Evidenziare questa dimenticanza può sembrare una pignoleria ma in realtà è mettere in evidenza e prevenire una sicura problematica interpretativa che sorgerà quando negli addetti ai lavori accorti ed attenti sorgerà il dubbio se la SCIA dovrà o non dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica prevista dal RD n. 635/1940. In pratica, l’articolo 7 non cita la necessità di presentare la Relazione del Tecnico abilitato come invece il precedente articolo 38 bis della legge n. 120/2020 espressamente prevedeva!
L’articolo 7 citato, ad oggi si limita a richiamare l’articolo 19 della legge n. 241/90 il quale a sua volta cosi afferma : “la segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati.”
Dunque l’espressione “ove espressamente previsto” deve far ritenere che la Relazione del Tecnico abilitato debba essere espressamente prevista da una norma speciale, che nel caso degli spettacoli è costituita dal TULPS RD. N. 773/1931 e dal R.D n. 635/1940 che è il regolamento di esecuzione. Ma né il TULPS, né il suo regolamento di esecuzione prevedono la relazione del tecnico abilitato per spettacoli fino a 2000 persone !!
Infatti, in particolare nel RD n. 635/1940 articolo 141 leggiamo che : “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”. Si tratta della Relazione che accompagna la SCIA per i trattenimenti fino a 200 persone in riferimento all’articolo 68 o 69 del TULPS.
Nessun cenno invece nel RD n. 63571940 alla necessità di una Relazione del tecnico abilitato per questi spettacoli dal vivo fino a 2000 persone! Quindi cosa pensare ??
Che per questi spettacoli dal vivo debba essere presentata la sola SCIA senza la Relazione del Tecnico abilitato? ma in questo caso verrebbe a mancare la verifica dell’incolumità prevista dall’articolo 80 TULPS! oppure che assieme alla SCIA, anzi, prima della SCIA debba essere svolta la verifica di incolumità dell’articolo 80 TULPS dalla Commissione di Vigilanza? ma in quest’ultimo caso non si tratterebbe allora di una “semplificazione” come l’ha voluta inquadrare il legislatore !!
Beh, è difficile dare una risposta e rimediare a chi scrive testi di legge senza avere la capacità di collegare le norme di riferimento, ed ancor prima senza conoscere in modo approfondito la normativa speciale di riferimento……
Rimaniamo in attesa di vedere se e quando qualcuno si accorgerà di questa dimenticanza che non può essere definita sola superficialità, ed aspettiamo di vedere come qualcuno cercherà di giustificare un tale errore, la cui evidenziazione non è un esercizio di “pignoleria” bensì la dimostrazione di voler lavorare con professionalità e chiarezza. Nel frattempo siamo convinti della necessità di procedere con la verifica di incolumità dell’articolo 80 TULPS quindi con la verifica della Commissione di vigilanza o con la Relazione del Tecnico abilitato ma è necessario che il legislatore ponga rimedio chiarendo espressamente cosa è necessario presentare insieme alla SCIA 2000; in mancanza di chiarimento legislativo riteniamo altamente rischioso applicare la disposizione dell’articolo 7 del decreto n. 201/2024 convertito nella legge n. 16/2025 senza contestualmente adottare un’ordinanza con la quale si stabilisce proceduralmente di presentare assieme alla SCIA amministrativa anche la Relazione del Tecnico abilitato, come era la precedente versione della norma, il tutto in riferimento alla possibilità offerta dal TULPS di imporre prescrizioni da parte dell’autorità.
Resta nel testo vigente dell’articolo 7 il limite di utilizzo di tale SCIA 2000 nel caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggisti e culturali nel luogo dove si intende svolgere lo spettacolo, mentre l’aggiunta fatta che la SCIA vale anche per festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, serve a chiarire che questo istituto semplificativo può essere legittimamente utilizzato anche per spettacoli che si ripetono nei giorni seguenti il primo spettacolo, sconfessando dunque tutti coloro che negavano la possibilità di utilizzare tale SCIA quando lo stesso spettacolo fosse stato riproposto nei giorni successivi.
3.6.2025



