GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LO SCOPO DI LUCRO

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LO SCOPO DI LUCRO

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E LO SCOPO DI LUCRO

di Saverio Linguanti

L’assenza dello scopo di lucro e lo svolgimento di un’attività c.d di interesse generale, rappresentano le due caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo settore dopo la riforma operata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il decreto prevede espressamente che agli Enti del Terzo Settore è vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi, fondi o riserve.

Per distribuzione diretta si intende il trasferimento di risorse ai beneficiari, mentre per quanto riguarda la distribuzione indiretta il decreto legislativo è intervenuto definendo esplicitamente alcune fattispecie che sono da considerare tassativamente distribuzione indiretta di utili.

Infatti le situazioni considerate tassativamente distribuzione indiretta sono previste dall’articolo 8 comma 3 del dlgs n. 11/2017:

  1. corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
    divieto di acquistare beni e servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale in assenza di valide ragioni economiche;
  3. cedere beni e prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  4. corresponsione di interessi passivi su prestiti superiori ad un determinato limite, a favore di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.

Di particolare rilevanza è il controllo dell’assenza dello scopo di lucro di un ente del terzo settore, che vede in primo luogo l’ Agenzia delle Entrate e gli organi di polizia tributaria svolgere il ruolo di principali attori oltre ai Revisori dell’Ente, ma ciò non esclude anzi talvolta impone, che il controllo debba essere effettuato anche dai  enti pubblici territoriali (Comuni, Province) in particolare quando l’ente è destinatario di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di varia natura concesse dall’ente stesso.

Gli Enti citati, in pratica possono verificare non solo le casistiche espressamente previste dal decreto legislativo ma anche altre casistiche di divisione indiretta di utili notiziando dei risultati di accertamento l’amministrazione finanziaria e gli organi di controllo tributario per i successivi provvedimenti di contestazione anche riguardo all’iscrizione/mantenimento nel Registro Unico nazionale degli enti del terzo settore.  

Per la valutazione della presenza o meno dello scopo di lucro si deve tenere presente che l’accertamento di un risultato economico o finanziario positivo (cioè di un utile) non presuppone automaticamente per l’Ente la presenza del suddetto scopo, cosi come la realizzazione di un’attività commerciale non è detto sia da considerare un indicatore di presenza dello scopo di lucro, poiché con la riforma operata dal decreto legislativo n. 11772017 gli enti del terzo settore possono nei limiti indicati dal legislatore svolgere anche attività commerciali.

Al di là dunque delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore e sopra elencate, la presenza o meno dello scopo di lucro deve essere effettuata a seguito di una valutazione complessiva dello scopo dell’ente/associazione e dei fatti concludenti nella gestione operativa.

In base alla Sentenza n.488/18 del 10 dicembre 2020 della Corte di Giustizia UE l’assenza di lucro dev’essere ricercata con riferimento allo scopo perseguito dall’ente nel senso che esso non deve tendere a produrre alcun profitto per i suoi associati.

Al tempo stesso si deve precisare che per attività senza fine di lucro non significa chiudere i bilanci “a zero”.  

La seconda caratteristica fondamentale dell’Ente del Terzo Settore è lo svolgimento di attività di interesse generale. Le attività di interesse generale sono quelle indicate all’art. 5 del Testo Unico del Terzo Settore D.lgs n. 117/2017 e sono indicate alle lettere dalla a) alla z).

Cosi gli enti del Terzo Settore, oltre alle attività di interesse generale, possono anche svolgere attività diverse ed attività commerciali, come indicato dall’ articolo 6, tuttavia perché l’Ente possa mantenere la caratteristica di ente non commerciale è necessario che l’incidenza delle attività diverse, che sono e devono restare secondarie sulle attività di interesse generale dell’articolo 5, siano contenuta entro i limiti previsti dal dm 107/2021.

In particolare le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • i relativi ricavi non sono superiori al  30%  delle  entrate complessive dell’ente;
  • i relativi ricavi  non  sono  superiori  al  66%  dei  costi complessivi dell’ente.

 

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