LA RIFORMA DELLA TUTELA PENALE PER GLI ANIMALI
La legge n. 82/2005 rafforza in modo significativo il quadro penale e processuale sulla tutela penale degli animali ma non convince interamente le associazioni a tutela degli animali.
di Paolo Negrini, 20.06.2025
LA RIFORMA
Con la L. 82/2005 “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.6.2025, n. 137, in vigore dal 1° luglio 2025), il legislatore ha modificato il quadro penale e processuale della tutela penale degli animali.
La riforma avviene a distanza di vent’anni dalla L. 189/2004, con cui, come si ricorderà, stante la crescente sensibilità collettiva nei confronti degli animali, venne inserito nel Libro II del c.p. il Titolo IX-bis dedicato ai “Delitti contro il sentimento degli animali”.
Successivamente la tutela penale fu rafforzata con il correttivo operato dalla L. 201/2010, finalizzata a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa del 13.11.1987 per la protezione degli animali da compagnia (tradottosi in particolare un inasprimento della risposta sanzionatoria e nell’introduzione della inedita figura criminosa diretta a sanzionare il traffico illecito di animali da compagnia).
Finchè, con la novella operata dalla L.cost. 1/2022 sull’art. 9 cost., la tutela degli animali è divenuta un principio fondamentale della Costituzione.
Il pacchetto di riforma comprende modifiche al c.p. (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 13) e modiche al c.p.p. (art. 6), ma anche modiche al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (art. 8), modifiche alla L. 201/2010 sopra richiamata in materia di protezione di protezione degli animali da compagnia (art. 9), modifiche al D.Lgs. 134/2022 in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia, nonché nuove previsioni come l’estensione delle misure di prevenzione del D.Lgs 159/2011 (art. 6, comma 2) o il nuovo divieto di detenzione di animali di affezione alla catena (art. 10).
Le associazioni a tutela degli animali hanno accolto la riforma segnalando aspetti positivi ma anche evidenziando che la stessa non costituisce nel complesso quel passo avanti e decisivo richiesto anche dall’art.9, comma 3, della Costituzione che dal 2022 impone al legislatore a intervenire a tutela degli animali (così, la posizione della LAV. La riforma del codice penali per gli animali, cosa cambia, che verrà a tal fine citata a commento nel proseguo dell’articolo).
IL NUOVO TITOLO IX-BIS DEL C.P. (ART. 1)
La prima significativa, e non solo simbolica, novità della riforma è la nuova rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del c.p. che passa da “Dei delitti contro il sentimento degli animali” a “Dei delitti contro gli animali”.
In tal modo viene individuato in via chiara e diretta l’oggetto della tutela nell’animale in sé, in quanto essere senziente che direttamente subisce le sofferenze conseguenti alla condotta lesiva (e non più il sentimento che l’uomo nutre verso l’animale stesso che viene turbato, scosso, e quindi leso), in coerenza e in attuazione del riconoscimento effettuato dalla riforma costituzionale.
L’INASPRIMENTO DELLE SANZIONI DEL C.P. (ARTT. 2, 3, 5, 13)
Si registra anzitutto un generale aumento delle pene previste dal c.p.
Per l’uccisione di animali (544-bis c.p.) la pena passa dalla reclusione “da 4 mesi a 2 anni” alla reclusione “da 6 mesi a 3 anni” con l’aggiunta della multa da 5.000 a 30.000 euro. E’ inoltre introdotta un’aggravante per chi uccide adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell’animale.
Analogo inasprimento per il maltrattamento (544-ter c.p.) ove la pena passa dalla reclusione “da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro” alla reclusione “da 6 mesi a due anni” cui si aggiunge la pena pecuniaria in via congiunta e non più disgiunta.
Per gli spettacoli o manifestazioni vietati (544-quater c.p.), la multa “da 3.000 a 15.000 euro” sale a “da 15.000 a 30.000 euro”.
Per il divieto di combattimento tra animali (544-quinquies c.p.) la reclusione da “da 1 a 3 anni” sale “da 2 a 4 anni”. Sanzionati anche i partecipanti a qualsiasi titolo.
Modificato anche il delitto (fuori dal Titolo IX-bis) di uccisione o danneggiamento di animali altrui (638 c.p.) che viene interamente riscritto e consta ora di un unico comma che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni “chiunque uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria o compie il fatto su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria”. Viene meno inoltre la perseguibilità a querela.
Tuttavia evidenzia la LAV che “a tali reati continueranno ad applicarsi gli istituti deflattivi del procedimento come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di estinzione del reato come la sospensione condizionale della pena che di fatto determineranno condanne poco efficaci, prive di effetti deterrenti”.
Modificata anche la fattispecie contravvenzionale dell’abbandono di animali (727 c.p.) ove la pena “dell’arresto fino a 1 anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro” vede l’innalzamento della pena pecuniaria in “da 5.000 a 10.000 euro”.
Modificati infine anche gli artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione di o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) ove le sanzioni previste per i due illeciti contravvenzionali vengono sensibilmente aumentate.
LE AGGRAVANTI COMUNI SPECIFICHE (ART. 4)
Viene aggiunto, nel Titolo IX-bis del c.p., il nuovo art. 544-septies che elenca aggravanti comuni ai reati previsti nel Titolo IX-bis (544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies) e all’art. 638 c.p..
Le pene sono ora aumentate se i fatti sono commessi: alla presenza di minori, nei confronti di più animali, e se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso (in reazione a quanto tristemente sempre più frequente si registra accadere).
L’AFFIDO DEFINITIVO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI (ART. 6, CO. 1)
Sul piano processuale, la riforma introduce l’art. 260-bis c.p.p. che consente all ’autorità giudiziaria – nell’ambito dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 4 L. 201/2010 – quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, anche su istanza delle persone offese o delle associazioni riconosciute, di affidare gli animali in via definitiva alle associazioni medesime o ai loro subaffidatari.
La riforma ha così codificato uno strumento già applicato nella prassi dei tribunali su proposta delle associazioni che ha consentito di salvare sin da subito gli animali inserendoli in famiglie o strutture in grado di garantire il loro benessere.
L’affido è subordinato al versamento di una somma a titolo di cauzione da parte dell’associazione interessata stabilita dall’autorità giudiziaria. Le associazioni possono essere autorizzate a individuare persone fisiche o enti cui affidare gli animali. La cauzione è versata al Fondo unico giustizia e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione resta acquisita all’erario. Il decreto di affidamento costituisce titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche ove previste.
IL DIVIETO DI ABBATTIMENTO O ALIENAZIONE NELLE MORE DELLE INDAGINI O DEL DIBATTIMENTO (ART. 7)
Sempre per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 4 L. 201/2010, fatto salvo l’affido definitivo di cui sopra, la riforma ha anche introdotto nel Titolo IX-bis c.p. l’art. 544-sexies.
Il nuovo articolo fa divieto all’indagato, imputato o proprietario di abbattimento o alienazione a terzi gli animali fino alla sentenza definitiva gli altresì all’indagato, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro.
LE MISURE DI PREVENZIONE (ART. 6, CO. 2)
Viene inoltre prevista l’estensione dell’applicabilità delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I e II, del D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) ai soggetti abitualmente dediti a spettacoli o manifestazioni vietate (544-ter), ai combattimenti tra animali (544-quiinquies) o ai delitti previsti dalla L. 201/2010.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ART. 8)
La riforma introduce anche il nuovo art. 25-undecies nel D.Lgs 231/2001 in materia di sulla responsabilità “amministrativa” di società o enti per determinati reati-presupposto commessi da amministratori o dipendenti.
Entrano così a far parte dei reati-presupposto anche per i delitti contro gli animali di cui artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies 638 c.p.
Previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e, in caso di condanna, patteggiamento, decreto penale di condanna, sanzioni interdittive fino a 2 anni.
LE MODIFICHE ALLA L. 201/2010 (art. 9)
La politica di inasprimento del quadro sanzionatorio coinvolge pure la citata L. 201/2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13.11.1987.
La sanzione per il reato di traffico illecito di animali da compagnia previsto dall’art. 4 della L. 201/2010 viene quasi raddoppiata, prevedendo ora la punizione della reclusione da 4 a 18 mesi e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
Innalzate del pari le sanzioni amministrative per l’introduzione illecita di animali da compagnia previsto dall’art. 5 della L. 2010/2010 come illecito amministrativo salvo che il fatto non costituisca reato.
IL DIVIETO DI DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE ALLA CATENA (art. 10)
L’art. 10 della riforma immette una diposizione direttamente innovativa.
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione o di dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Si tratta di innovativo divieto amministrativamente sanzionato amministrativamente in parte criticato dalla LAV che evidenzia, tra l’altro, la necessità di una interpretazione sistematica su due aspetti:
- Il problema del coordinamento con leggi regionali e regolamenti comunali più stringenti;
- l’integrazione dei reati di cui agli 544-ter e 727, comma 2, c.p. in tutti i casi in cui la condotta è attuata in violazione delle prescrizioni contenute in quest’ultimo articolo determinando anche lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze agli animali coinvolti, stante la sussistenza della clausola “salvo che il fatto non costituisca reato”.
LA MODIFICA AL D.LGS. 134/2022 (art. 11)
Viene modificato nel contesto anche il D.Lgs 134/2022 in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429.
Come noto, Il suddetto decreto disciplina, all’art. 16, il sistema di identificazione e registrazione degli animali da compagnia e prevede, all’art. 20, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell’art. 16.
In particolare, il comma 1 dell’art 20, prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia che non adempie agli obblighi previsti all’articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale cui l’inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l’inadempimento si riferisce”.
La novità della riforma consiste nell’aver inserito un comma 1-bis dopo il suddetto comma 1, stabilendo che “Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all’obbligo di identificazione previsto all’articolo 16, comma 1, semprechè la violazione non sia stata già constatata”.
La modifica è stata particolarmente avversata dalla LAV che ha valutato la norma un “gravissimo passo indietro che consente ad allevatori e commercianti di identificare cani e gatti oltre i termini previsti dalla legge, minando alle fondamenta il contrasto al traffico di cuccioli contro cui con determinazione si è combattuto in questi ultimi anni. Il microchip, infatti, potrà essere inoculato anche oltre i due mesi con grave pregiudizio per la tracciabilità dei cuccioli dall’origine incerta e della sorte degli animali invenduti”.
LE MODIFICHE ALLA L. 189/2004 (art. 14)
Modificato infine l’art. 2 della L. 189/2004 in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.
Il reato ivi previsto di divieto di utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, viene esteso anche al felix catus, ossia al comune gatto domestico.


