SPETTACOLI DAL VIVO: TORNA LA RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

SPETTACOLI DAL VIVO: TORNA LA RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

SPETTACOLI DAL VIVO: TORNA LA RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

di Saverio Linguanti

Dopo un anno di completa vacatio legis in tema di pubblica incolumità degli spettacoli dal vivo, finalmente il legislatore ha recepito le importanti segnalazioni degli addetti ai lavori che avevano fatto presente come l’articolo 7 del c.d Decreto Cultura n. 201/2024 convertito in Legge n.16/2025 non prevedesse più assieme alla SCIA la Relazione del Tecnico abilitato, aprendo con ciò un fronte di estremo pericolo non essendo garantita l’incolumità degli spettatori e dei lavoranti. Per un anno dunque il settore degli spettacoli dal vivo fino a 2000 persone ha visto in pratica Comuni che oltre alla SCIA non chiedevano alcunchè agli organizzatori per quanto riguardava l’incolumità dell’articolo 80 TULPS, e Comuni che invece sollecitati da esperti del settore, hanno predisposto specifiche procedure ai sensi del TULPS per richiedere comunque la presentazione della Relazione del Tecnico abilitato in sostituzione della Commissione di Vigilanza. Il grave errore normativo causato dal DL n. 201/2024 convertito in Legge n. 16/2025 è stato finalmente sanato dal legislatore nazionale con l’approvazione della legge 2 dicembre 2025 n. 182 la quale all’articolo 34 ha operato un aggiunta di comma all’articolo 7 del famigerato Decreto Cultura del 2024.

Cosi la tanto attesa Relazione del Tecnico è tornata ad essere documento imprescindibile ai fini di garanzia dell’incolumità dell’articolo 80 TULPS, da presentare assieme alla SCIA che sostituisce la licenza dell’articolo 68 TULPS. La Relazione avrà la funzione di attestare la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonche’ attestare il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

Dal punto di vista sanzionatorio il legislatore ha precisato che in caso di   dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cessazione attività e rimozione effetti dannosi anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. Ovviamente nel caso di manifestazioni la cui durata è breve, qualche giorno in pratica o anche un solo giorno, la possibilità di adottare i provvedimenti in questione (non avendo senso parlare di divieto di prosecuzione attività di un evento che è già terminato) si tradurrà necessariamente nella possibilità di sanzionare pecuniariamente ai sensi dell’articolo 666 c.p. per mancanza del titolo amministrativo di legittimazione ma soprattutto di inviare notizia di reato ai sensi dell’articolo 681 c.p. per violazione delle norme in tema di incolumità pubblica.

Ecco il testo della legge:

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Art. 34 Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

1. All’articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La segnalazione di  cui  al  comma  2  indica  il  numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario  in  cui  si  svolge  lo spettacolo  ed  e’  corredata  delle  dichiarazioni  sostitutive   di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per  quanto  riguarda  tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o  nell’albo  degli architetti  o  nell’albo  dei  periti  industriali  o  nell’albo  dei geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro dell’interno, nonche’ della  documentazione  attestante  il  rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del  rischio  applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L’attività’ oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata   dalla   data   della   presentazione   della segnalazione all’amministrazione competente.

2-quater. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle   sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

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