SPACCIO DI DROGA, USO PERSONALE E CONFISCA: I LEGAMI
di Saverio Linguanti
Il tema dello spaccio di stupefacenti e la distinzione con l’uso personale alimenta da molto tempo gli scritti ed i pensieri di giudici e dottrina. Sul lato giurisprudenziale la Cassazione penale fornisce da tempo sputi interessanti di discussione non sempre univoci nelle conclusioni.
Da un esame delle varie pronunce possiamo però affermare che rappresenta un consolidato filone di giudizio quello sintetizzabile nelle conclusioni cui è giunta la Cassazione penale con l’ordinanza della Sezione 7 n. 15419 del 2 aprile 2025. In pratica è opinione maggioritaria che la destinazione allo spaccio deve essere desunta non solo dalla quantità della sostanza, ma da un esame complessivo degli indizi tra i quali il possesso di materiale per il confezionamento ma anche le dichiarazioni di terzi.
La distinzione tra detenzione ai fini di spaccio e l’uso personale di droga prescinde cioè dal dato quantitativo della sostanza sequestrata dovendo essere valutato l’intero quadro indiziario e tutte le circostanze del caso, sia oggettive che soggettive.
Quando l’articolo 73bis del DPR n. 309/1990 prevede determinati limiti tabellari, secondo i giudici supremi non si determina una presunzione automatica di destinazione allo spaccio al superamento degli stessi, ma si rende necessario valutare anche altri indizi, altri elementi che confermino o meno l’intenzione del soggetto, e dove certamente avrà un peso valutativo il fatto che dalla quantità sequestrata possa ricavarsi un elevato numero di dosi unitamente però ad altri fattori indiziari, in particolare le attrezzature rinvenute come i bilancini di precisione, il cellophane di confezionamento, la carta stagnola ed i nastrini usati per chiudere gli involucri di droga rinvenuti.
E’ dunque tutto l’insieme e la valutazione complessiva che consente di escludere o meno l’uso personale della sostanza rinvenuta: tale linea di giudizio è peraltro rinvenibile a conferma nella sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 20065 del 29 maggio 2025 che aiuta a fornire una chiave di lettura dei criteri distintivi della fattispecie collegata dello spaccio di lieve entità.
Come noto lo spaccio di lieve entità previsto dall’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 comporta un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite, ma anche per questa fattispecie la suprema Corte dichiara che la valutazione da compiere non può limitarsi alla quantità di droga ceduta in una singola occasione, dovendo essere riferita all’intero contesto operativo del soggetto imputato.
Dunque al di là del singolo episodio di spaccio è l’intera condotta complessiva dell’attività criminale che rileva per poter affermare se quella del soggetto può essere definita una condotta di lieve entità oppure no, e per questa valutazione i supremi giudici richiamano elementi sintomatici come per esempio:
* La larga diffusione dell’attività di spaccio sul territorio.
* La vendita di varie tipologie di droghe pesanti.
* La presenza di un deposito ove conservate le scorte della sostanza stupefacente, o anche la messa a disposizione dell’abitazione.
* La presenza collaborativa di altri soggetti nell’attività di spaccio.
Tutti questi elementi sintomatici denotano o meno un’operatività non occasionale e una capacità organizzativa incompatibili con la “lieve entità” del fatto.
Collegata alla fattispecie dello spaccio di droga di lieve entità è necessario poi evidenziare la recente posizione della stessa Corte Costituzionale che con la sentenza n. 166 del 7 novembre 2025 ha sancito in tema di confisca dei beni proprio nei casi di piccolo spaccio di droga. La sentenza che ha dato origine a non poche discussioni in dottrina ha sancito la legittimità della “confisca allargata” cioè della possibilità di procedere a confisca nei confronti di chi è condannato per spaccio di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5 del DPR 309/90.
I giudici costituzionali legittimando la confisca dei beni o del denaro anche per chi viene condannato per spaccio di lieve entità” hanno praticamente posto a carico del reo la dimostrazione che i beni provengano da attività lecita, in mancanza della quale dimostrazione la confisca può essere operata.
Unitamente alla suddetta dimostrazione di liceità fornita dal soggetto, il giudice è tenuto a valutare se i beni sono realmente sproporzionati rispetto ai redditi, tenuto conto anche la misura della confisca configura la fattispecie di misura di sicurezza, e non rappresenta una pena.
Dunque anche il “piccolo spacciatore” se vorrà evitare la confisca dei propri beni o del denaro rinvenuto in sede di perquisizione dovrà difendersi dimostrando la provenienza legittima del proprio patrimonio.


