IL GIOCO A DISTANZA E IL DIVIETO DEL DECRETO BALDUZZI: INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE

IL GIOCO A DISTANZA E IL DIVIETO DEL DECRETO BALDUZZI: INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE

IL GIOCO A DISTANZA E IL DIVIETO DEL DECRETO BALDUZZI: INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE

di Renato Salvini

Importanti novità nel settore del gioco a distanza: a partire dal 13 novembre 2025 i giocatori potranno accedere alle loro aree personali attraverso esclusivamente il portale principale della società titolare della concessione, eliminando l’utilizzo delle cosiddette skin, vale a dire quei siti affiliati che ad oggi hanno permesso l’accesso.

Con determina del 17 settembre poi l’Agenzia della Dogane ha reso noto i 46 aggiudicatari delle nuove 52 concessioni per il gioco a distanza (GAD).

Sotto il profilo pratico per i giocatori ci saranno pochi cambiamenti visibili in termini di fondi o credenziali di accesso perché i conti ed i saldi non subiranno variazioni. La differenza principale sarà visibile a livello d’interfaccia, poiché non sarà più possibile usare i vecchi siti secondari ed i giocatori possessori di un conto attivo dovranno accettare nuovamente le condizioni generali di contratto e impostare limiti di autolimitazione per le giocate e le spese.

E’ però sotto il profilo giurisprudenziale che devono segnalarsi le novità derivanti da una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il divieto nazionale di dispositivi per il gioco d’azzardo nei negozi e in altri luoghi pubblici. Con la sentenza n. 104/2025 i supremi giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 3-quater, del Decreto-Legge n. 158/2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi) il quale vietava negli esercizi aperti al pubblico (bar, esercizi commerciali, tabaccherie e simili), la messa a disposizione di qualsiasi dispositivo in grado di connettersi a Internet e utilizzabile per il gioco d’azzardo online, anche qualora tale offerta fosse autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La regola dell’articolo 7 riguardava non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete.

Infatti, la disposizione fa generico riferimento ad «apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco». Il divieto di messa a disposizione riguardava, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.

La Corte Costituzionale in un passaggio della sentenza cosi stabilisce:

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell’offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l’estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.

Anche la stessa Corte di Giustizia Europea ha già stabilito che occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che un divieto risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15).

In conclusione pertanto la Corte Costituzionale ha giudicato che il divieto posto dall’articolo 7 comma 3 quater del Decreto Balduzzi n. 158/2012 convertito poi in Legge, a causa della sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa, e quindi deve essere dichiarato incostituzionale.

Le conseguenze operative della sentenza sono importanti in relazione soprattutto alla diffusione sul territorio dei punti vendita ricariche (PVR), negozi che vendono voucher per il gioco. Se i PVR potranno ora mettere a disposizione del pubblico dispositivi che permettono la connessione alle piattaforme degli operatori di gioco, si aprirà un nuovo mercato con opportunità molto più ampie per gli operatori.

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