IL NUOVO FERMO DI POLIZIA DEL D.L “SICUREZZA” N. 23/2026

IL NUOVO FERMO DI POLIZIA DEL D.L “SICUREZZA” N. 23/2026

IL NUOVO FERMO DI POLIZIA DEL D.L “SICUREZZA” N. 23/2026

di Saverio Linguanti

Con il nuovo decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026 il legislatore nazionale introduce con l’articolo 7 comma 2 nel nostro Ordinamento il «fermo di polizia» traendo spunto da quello in precedenza disciplinato dall’art. 11 del Decreto Legge n. 59 del 1978. Infatti il DL n. 32.2026 modifica lo stesso decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 19, aggiungendo dopo l’articolo 11 il nuovo articolo 11 bis ed il nuovo strumento.

In linea generale l’istituto del “fermo di polizia” trova necessariamente un limite nel diritto costituzionalmente garantito della libertà personale e specificatamente nell’articolo 13 comma 2 Cost. secondo il quale l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire limitando il suddetto diritto solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. Il fermo previsto dall’articolo 11 del citato Decreto n. 59 rappresenta un intervento specifico comunque non permanente, di carattere temporaneo fino ad un massimo di 24 ore, che necessita di una informativa al magistrato e quindi della conseguente approvazione dell’autorità giudiziaria. Analogamente, il nuovo fermo dell’articolo 11 bis come misura eccezionale e temporanea (fino ad un massimo di 12 ore) qualora non sia convalidato dal PM perde i propri effetti di inibire la libertà personale di circolazione, e termina la propria vita senza alcuna conseguenza giuridica. A tale proposito è bene ricordare che sempre la Costituzione all’art. 16 Cost., prevede che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”, dunque in nessun caso il fermo può essere utilizzato con quest’ultima finalità per evitare che del fermo se ne faccia un uso arbitrario. Il fermo di polizia rappresenta però un utile strumento durante lo svolgimento di specifiche operazioni di polizia per rendere efficaci i servizi di ordine e di sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche solo temporaneamente.

Non dobbiamo dimenticare che uno Stato democratico ha il duplice compito di garantire la libertà di manifestare ma al tempo stesso ha l’obbligo di vigilare che tali manifestazioni avvengano nel rispetto dei diritti dell’intera collettività oltre che degli stessi manifestanti.

Dunque una eventuale discussione sulle motivazioni dell’adozione di tale misura da parte del legislatore non dovrebbero scadere sul piano ideologico ma dovrebbero trovare un filo conduttore di valutazione sull’utilità pratica dello strumento in entrambe le direzioni: gli interessi della collettività e quelli dei manifestanti, e sempre in un’ottica di prevenzione.

Secondo l’articolo 11 bis del DL n. 59/78 convertito il presupposto per l’adozione del fermo di polizia nel corso di specifiche operazioni svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, è rappresentato dalla presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo presupposto “oggettivo” non è di fatto l’unico in quanto la norma individua ulteriori presupposti questa volta “soggettivi” rappresentati dalle condizioni personali e qualità di coloro nei confronti dei quali «sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione».

La valutazione di questi ultimi potrebbe apparire  “discrezionale assoluta” da parte della Polizia ma a  ben vedere così non è perché l’articolo 11 bis fa preciso riferimento alla presenza di “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo” ed anche a “elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4 -bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5 -bis della legge 22 maggio 1975, n. 152” quindi in pratica coltelli, strumenti atti ad offendere e caschi protettivi. Ma la valutazione si estende anche alla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, dunque un insieme di elementi che giustificano l’azione preventiva della Polizia peraltro sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria perché a seguito della immediata notizia al pubblico ministero spetterà poi a quest’ultimo convalidare oppure ordinare il rilascio della persona anche prima delle 12 ore.

Sul concetto di pericolo attuale, la riflessione da effettuare è quella in base alla quale il pericolo è correlato ad una azione in corso ed un’offesa imminente che il soggetto sta per compiere contro i diritti della collettività, contro l’ordine pubblico e la convivenza civile.

Si tratta di condotte non definite e non definibili perché rimesse queste alla valutazione degli ufficiali ed agenti di polizia ai quali spetta anche la valutazione della sussistenza del “nesso causale” delle «specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo».

E’ legittimo pensare che per luogo e tempo non debba necessariamente farsi riferimento al momento di svolgimento della manifestazione perché a ben vedere anche un luogo in prossimità o un tempo durante il quale i soggetti si recano alla suddetta, possono rappresentare una “specifica circostanza”, cosi come un determinato “abbigliamento” utilizzato per la manifestazione potrebbe far presumere la finalità di partecipazione alla stessa con intenzioni non pacifiche (si pensi al fermo di individui intercettati con bandiere, dal volto coperto, in atteggiamenti “bellicosi”, in gruppo etc).

Dunque una valutazione su elementi di fatto ma anche su elementi “desunti” che comunque sommati alla rilevanza eventuale di precedenti penali o di segnalazioni di polizia, non costituiscono come taluno vorrebbe affermare una “discrezionalità assoluta” degli organi di polizia ed un passaggio ad uno “stato di polizia”. Del resto non si vede come un’azione preventiva a scopo cautelativo della collettività e degli stessi manifestanti pacifici potrebbe altrimenti svolgersi!

Appare evidente che gli eventuali precedenti non possano essere verificati al momento del fermo ma solo successivamente attraverso uno SDI e previa identificazione dei soggetti ma ciò non significa che lo strumento del fermo sia “inutile” ed “inefficace” come taluno afferma, proprio in virtù della natura cautelativa dell’azione di polizia che mira ad evitare o prevenire potenziali ricadute negative o turbative accompagnando i soggetti presso gli uffici di polizia e trattenendoli «per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia». Anche su quest’ultimo punto si accentra la critica di taluno secondo cui non si comprenderebbe che tipo di accertamenti potrebbero essere fatti. Ebbene la locuzione del legislatore è necessariamente indefinita e per accertamenti di polizia appare corretto intendere l’utilizzo di tutti quegli strumenti che il codice di procedura penale pone a disposizione della polizia giudiziaria non solo per l’accertamento in flagranza del reato ma anche per la ipotesi del reato tentato, senza contare che i soggetti fermati oltre alle circostanze di tempo e luogo sopra descritte potrebbero anche rifiutarsi di fornire identità rendendo il loro fermo ed accompagnamento negli uffici necessario al fine della loro identificazione, anche se in questo modo si realizzerebbe un “assorbimento” tra fermo per l’identificazione previsto dall’articolo 11 del DL n. 59/1978 convertito e “nuovo fermo” dell’articolo 11 bis del medesimo Decreto, assorbimento però del quale non si ravvedono illegittimità potendo l’uno essere propedeutico all’altro ma soprattutto essendo entrambi sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria che valuterà i presupposti dell’agire degli organi di polizia. Dove starebbe dunque la presunta “pericolosità” dell’azione di polizia? a meno che non si voglia ideologicamente presumere un’illecito utilizzo del fermo…

Allo stato dell’arte appare opportuno attendere gli sviluppi e gli effetti dell’applicazione del nuovo strumento e le correlate pronunce giurisprudenziali che ne potranno scaturire per definirne i contorni ed i limiti normativi.

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