IL CONSIGLIO DI STATO SULL’ATTRIBUZIONE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI FUNZIONI
di Saverio Linguanti
Si tratta di un tema che ricorre spesso, quello della presunta incompatibilità tra le funzioni di controllo e le funzioni di rilascio delle licenze ed autorizzazioni da parte del Comandante della Polizia Locale, tema peraltro affrontato in maniera talvolta strumentale per giustificare l’una o l’altra delle posizioni. In realtà premesso che le ipotesi di incompatibilità nel nostro ordinamento amministrativo esistono e possono essere invocate quando espressamente una norma di legge lo prevede e ne chiarisce l’ambito di riferimento, ciò premesso esiste dal punto di vista giurisprudenziale una interessantissima sentenza del Consiglio di Stato che fornisce una disamina precisa e completa.
Si tratta di una decisione in tema di attribuzioni di funzioni al Comandante della Polizia Locale da parte dell’amministrazione comunale che costituisce un principio di riferimento per l’annosa questione che il Comandante non possa essere anche il soggetto funzionale che rilascia le autorizzazioni .
I supremi giudici della Sez. V, con sentenza 02 aprile 2019, n. 2174 hanno ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1201/2018 . Secondo il Tribunale, per effetto di una modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi il Comune avrebbe aggiunto alle tipiche funzioni di polizia stradale, di sicurezza ed amministrativa di competenza del corpo di polizia locale, secondo le leggi ordinamentali nazionale e regionale (Legge 7 marzo 1986 n. 65) Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, e L.R. della Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 – Ordinamento della polizia locale), compiti “di carattere gestorio” e di amministrazione attiva estranei alla specificità delle funzioni di polizia locale e con esse incompatibili.
Nello specifico si trattava dei seguenti compiti e funzioni che il comune aveva attribuito al Comandante della P.L.:
– procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l’acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
– procedimenti di rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l’esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi;
– procedimenti di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio;
– concessione loculi comunali;
– notifica degli atti giudiziari e non giudiziari;
– procedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico
– procedimenti attinenti la materia del “commercio e pubblici esercizi.
tutti procedimenti che il comandante della P.L ricorrente aveva ritenuto non di competenza del settore al quale era preposto.
La sentenza di primo grado del TAR aveva dato ragione al Comandante ed i nuovi compiti non potevano ritenersi legittimi nemmeno in virtù dell’art. 1, comma 221, della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), secondo cui per una maggiore flessibilità della figura dirigenziale e per il corretto funzionamento degli uffici “il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti (…) della polizia municipale”, come invece sostenuto dall’amministrazione resistente. Questo perché secondo i giudici del TAR il ricorrente non è in possesso della qualifica dirigenziale ed inoltre sulla base del rilievo per cui una deroga alla specialità delle funzioni del corpo di polizia municipale avrebbe richiesto “una motivazione che lo giustificasse” ed una “ragionevole delimitazione delle funzioni conferite -tali da non determinare sovrapposizione con i compiti istituzionali di vigilanza e controllo propri del ruolo”.
Il comune ha presentato ricorso contro la sentenza del TAR motivando che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere che sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 1, comma 221, della sopra citata legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 2015, secondo cui “allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale”. L’applicabilità della disposizione secondo il Comune non sarebbe in contrasto con il fatto che il Comandante non rivestiva all’epoca dei fatti la qualifica dirigenziale, poiché a quest’ultima è comunque equiparata la responsabilità di uffici e servizi in Comuni privi di posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Mentre l’amministrazione appellante contesta che per attribuire nuovi compiti al settore polizia municipale fosse richiesta una motivazione puntuale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado , il Comandante ricorrente sostiene al riguardo che, mentre sarebbe legittimo “collocare il dirigente della polizia municipale a capo di un macrosettore che comprenda anche la P.M.”, non altrettanto percorribile sarebbe la soluzione di “attribuire al Responsabile del Servizio di P.M. singoli e parcellizzati compiti gestionali che sono di competenza di altre strutture burocratiche dell’ente” e che sono “incompatibili con le funzioni di polizia municipale”.
Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del Comune affermando che il superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale, sancito dalla norma di legge di stabilità in funzione del contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni locali e regionali, attraverso strumenti di flessibilità nella ripartizione delle funzioni e dei compiti interni all’ente, pur previsto per i comuni di consistenza organica tali da prevedere al vertice dei settori posti di rilievo dirigenziale, è comunque estensibile anche per i comuni di più ridotte dimensioni, dove l’esigenza di concentrazione di funzioni omogenee in strutture unitarie è maggiormente avvertita proprio per tale minore consistenza .
Le contestazioni del Comandante in relazione ai procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l’acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
a quelli di rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l’esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi;
ai procedimenti “di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio e concessione loculi comunali;
alla notifica degli atti giudiziari e non giudiziari;
ed ancora ai procedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e alla materia del commercio e pubblici esercizi, che il comandante aveva ritenuto non di competenza del settore al quale era preposto , secondo il giudici del Consiglio di Stato non possono ritenersi estranee alle funzioni di polizia municipale.
Infatti nella sentenza 02 aprile 2019, n. 2174 è chiaramente affermato che le funzioni in questione: “o sono attinenti alla circolazione stradale (segnaletica e rilascio di contrassegni di auto per soggetti disabili o autorizzazioni per passi carrabili); o ad esse è riferibile l’attività di prevenzione, accertamento degli illeciti amministrativi e/o penali correlata alle funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria assegnate alla polizia municipale dall’art. 5 della legge quadro n. 65 del 1986 (servizi cimiteriali, rilascio permessi di caccia e per la raccolta di funghi, occupazioni di suolo pubblico e commercio); o ancora concernono attività strumentali alle precedenti (notifica di atti giudiziari e non)” . I giudici aggiungono nella motivazione che “ai sensi del poc’anzi richiamato art. 5 della legge quadro n. 65 del 1986 il personale del corpo “esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria (…) b) servizio di polizia stradale (…); c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge”, nel cui ambito si collocano le attività di “prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori”, come stabilito nel precedente di questa Sezione richiamato dallo stesso originario ricorrente (sentenza 12 agosto 1998, n. 1261).


