L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO SENZA TITOLO E' SEMPRE ABUSIVA

L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO SENZA TITOLO E’ SEMPRE ABUSIVA

L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO SENZA TITOLO E’ SEMPRE ABUSIVA

di Renato Salvini

Più volte è stato ripetuto ma pur sempre resta un principio spesso dimenticato: per occupare il suolo pubblico non è sufficiente la domanda e l’inerzia dell’amministrazione, cosi come non è sufficiente aver pagato il suolo per accampare il diritto all’occupazione; è necessario cioè un provvedimento espresso di concessione adottato dall’amministrazione comunale.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato era quello di una gelateria che aveva allestito un dehors senza attendere il via libera formale del Comune, e tale circostanza ben integrava secondo i giudici la fattispecie di occupazione abusiva dell’area pubblica adiacente al locale e l’applicazione della misura della sospensione dell’attività.

I supremi giudici del Consiglio di Stato sez. V nella sentenza del 22 ottobre 2025 n. 8190 affermano che la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione e la successiva inerzia dell’amministrazione al riguardo non costituiscono il presupposto per la nascita della concessione e per la quale non opera l’istituto del silenzio-assenso. Tali principio era stato del resto già affermato dal Consiglio di Stato nella precedente sentenza, sempre della sezione V, n. 4660 del 7 giugno 2022, cosi come il fatto dell’inerzia non vale a configurare come illegittima l’azione dell’amministrazione comunale che ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Ecco dunque la dimostrazione che il principio del silenzio assenso non assurge a principio assoluto ma necessita di una valutazione in relazione in particolare alle concessioni cosidette “costitutive”, e l’eventuale inerzia può casomai costituire presupposto per un risarcimento, sempre a condizione che se ne dimostrino i presupposti, il chè appare quantomai complesso non essendo sufficiente il mero trascorrere del tempo.

Già da molti anni la giurisprudenza amministrativa ritiene che non possa sussistere concessione di bene demaniale in assenza di formale provvedimento concessorio, necessario per la natura stessa del bene (nella specie: suolo comunale); il Consiglio di Stato sezione IV  infatti già nel 1990 con sentenza 13 dicembre 1990, n.1054 aveva affermato che, «la demanialità impedisce che su di esso (n.d.r il suolo pubblico) possano costituirsi diritti di terzi in base a comportamenti non suffragati da formali provvedimenti amministrativi costitutivi ».

Sempre i supremi giudici del Consiglio di Stato sez. V con la Sentenza n. 04776/2013 del 9/7/2013 avevano affermato che “anche allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante” , mentre in precedenza gli stessi supremi giudici della sezione V con sentenza n. 6277 del 27 settembre 2004 avevano sentenziato che “ irrilevante al fine di considerare maturato un diritto è anche il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone (anche maggiorato), in quanto tali somme valgono solo a compensare l’occupazione sine titulo”.

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