HOBBISTY, PRODUTTORI DI OPERE DELL’INGEGNO E ARTIGIANI: IL CORRETTO INQUADRAMENTO
di Renato Salvini
Il tipico esempio è quello dei produttori di opere dell’ingegno e degli hobbisty privati imprenditori in quelle regioni priva di specifica normativa che li disciplina.
Da molto tempo ormai si ripropone la problematica di coloro i quali, non volendo regolarizzarsi fiscalmente con l’attribuzione della partita IVA e con l’iscrizione al registro delle imprese, si trascinano in tutte le regioni da una manifestazione all’altra, vendendo materiale che generalmente consiste in oggetti come collanine, prodotti vari in legno, uova di pasqua decorate, decoupage, pizzi e merletti, ed altro ancora. Queste vendite avvengono sia all’esterno su area pubblica sia all’interno di centri commerciali e medie o grandi strutture di vendita.
Tali operatori pretendono, ma talvolta sono alcuni comuni che suggeriscono, di presentare una dichiarazione nella quale autocertificano di esporre e vendere proprie opere d’arte e dell’ingegno creativo, facendo riferimento all’art. 4, comma 2, lett. h del D.Lgs. 114/98 senza però richiedere o possedere alcuna licenza di commercio; gli stessi operatori, ed anche in questo caso alcuni comuni, chiedono addirittura una “presa d’atto” del Comune, che utilizzano alla stessa stregua di una licenza di commercio, sentendosi con ciò legittimati all’attività che in realtà è una potenziale “attività non legittimata”.
Il ragionamento per un corretto inquadramento della fattispecie, inizia dalla disposizione del dlgs n° 114/98 sopra citata, secondo cui è escluso dalla disciplina del commercio “colui che vende o espone per la vendita proprie opere arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico“. Pertanto, fatto salvo l’ottenimento di una eventuale concessione di suolo pubblico, nessuna licenza necessita per questi soggetti, anche se gli stessi dovranno, dal punto di vista fiscale, dichiarare quanto ricavato dalla suddetta vendita rimanendo comunque nel limite di reddito che la caratterizza come occasionale , vale a dire 5.000 euro l’anno.
Tuttavia a norma del dlgs n° 114/98 siamo in presenza di soggetti che espogno e vendono proprie opere d’arte o dell’ingegno e quindi l’intera vicenda ruota attorno alla necessità di chiarire quale sia effettivamente questa categoria le cui caratteristiche sono spesso confuse con la corrispondente attività artigianale.
E’ dunque necessario prima definire quest’ultima, cioè l’attività artigianale, ed in negativo trarre le considerazioni su cosa siano le proprie opere d’arte e dell’ingegno. L’artigianato come forma giuridica di impresa è regolato dalla legge 8 agosto 1985 n° 443 il cui articolo 4 primo comma, lettera c) sancisce che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura devono essere individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato. Tale individuazione è puntualmente avvenuta con il D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288 il cui allegato elenco esemplificativo indica quelle attività sulla base delle seguenti definizioni:
- a) settore delle lavorazioni artistiche:
- b) settore delle lavorazioni tradizionali:
- c) settore dell’abbigliamento su misura:
Secondo l’articolo 1 del DPR n. 288 sono lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica ; queste attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche mediante apparecchiature esclusi però processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
“Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico “.
Sono invece considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale; fanno parte del settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d’uso. E’ presa in considerazione nelle lavorazioni tradizionali anche la produzione alimentare tradizionale, cioè quella risultante “da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale ed il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità, ed i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali “.
Infine rientrano nell’ abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente.
Ecco dunque che individuando e classificando le tre categorie sopra indicate come attività artigianali, non è possibile procedere ad una considerazione delle stesse lavorazioni come “opere d’arte o dell’ingegno” , Consultando in modo analitico l’elenco del DPR n° 288 scoviamo tra le lavorazioni da considerare artigianali per esempio :
– decorazione del cuoio;
– decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
– decorazione di pannelli in materiali vari per l’arredamento;
– composizione fotografica;
– lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
– fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
– lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
– fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
– fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
– lavorazione del ferro battuto e forgiato
– fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
– lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino
– lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
– lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
– formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili
– lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
– produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
– fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
– produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
Sono soltanto alcuni esempi di produzioni che hanno tuttavia il dono di chiarire come la vendita di questi oggetti non possa in alcun modo avvenire , neanche nei mercati del collezionismo o dell’antiquariato, in forma non professionale sotto le insegne della “vendita di proprie opere dell’ingegno” . Il soggetto deve essere pertanto iscritto all’albo imprese artigiane e legittimato a vendere nei locali di produzione o ad essi adiacenti (come indIca il dlgs n° 114/98) , oppure se decidesse di vendere tali produzioni in forma itinerante o su posteggio, il medesimo non potrà più essere considerato artigiano ma dovrà sottostare alle regole della disciplina del commercio su area pubblica nonché alla concessione del suolo pubblico quando necessario.
La definizione di Opera dell’Ingegno si ricava invece dall’articolo 1 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n° 633, secondo cui sono tali le espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letterature, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
I requisiti giuridici che giustificano la protezione dell’opera dell’ingegno sono dunque:
- l’originalità e la creatività, nel senso che l’opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; l’opera in altre parole deve essere diversa e nuova rispetto all’esistente e quindi deve essere idonea ad esprimere un’idea, un fatto o un sentimento in modo personale
- l’espressività intesa come un elemento in grado di rappresentare l’idea e renderla fruibile ai terzi, non necessariamente una forma materiale potendo costituire “espressione” anche quella verbale;
- l’appartenenza alle scienze ed alle arti in genere;
E’ importante precisare che secondo la Corte di Cassazione “l’originalità e la novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale, quindi con riferimento esclusivamente al contenuto, tema o argomento dell’opera, ma possono riguardare anche la forma dell’esposizione del lavoro intellettuale“. Per questo motivo anche notizie già di dominio pubblico “possono costituire oggetto di un opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che esprima l’apporto di una elaborazione personale dell’autore “.
Il “diritto di autore” nell’attuale sistema giuridico nazionale trova le sue basi nel codice civile all’articolo 2575 c.c., il cui contenuto è stato ripreso dalla citata legge sul diritto di autore secondo il quale formano oggetto del diritto di autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o forma di espressione”.
Conformemente alla giurisprudenza di Cassazione (C.C sez. I n° 18037 del 19.10.2012) si può affermare che “oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una “sorgente di utilità”. Essa, è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell’autore“.
Per quanto riguarda il presupposto dell’appartenenza alle scienze ed alle arti in genere l’elenco originario indicato all’articolo 1 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’Autore) che prevedeva la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro e la cinematografia, è stato ulteriormente specificato ad opera dell’articolo 2 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 modificato dal D.P.R. 8 gennaio 1979 n.19, dall’art.2 del D. Lgs. 29 dicembre 1992 n.518, dall’articolo 2 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, dall’art. 22 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95) che tra le opere soggette a potenziale tutela prevede:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico – musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Peraltro con sentenza 16 Gennaio 2009 n.1243 la Corte di Cassazione ha ritenuto per esempio che gli stessi videogiochi sono “opere dell’ingegno complesse e multimediali e che eventuali alterazioni apportate costituiscono violazioni al diritto d’autore.
Date le premesse sulla base delle quali non è possibile considerare opera dell’ingegno un’opera artigianale, dobbiamo tuttavia osservare che potrebbe verificarsi la circostanza che una produzione artigianale possa rappresentare un’opera dell’ingegno a carattere creativo, che riveli cioè “un apporto soggettivo ed inventivo “ed una impronta dello stesso autore, come afferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n° 7397/1990 , n° 10516/1994 e n° 12089/2004).
In questo caso però dovremmo essere in presenza di una creazione originale, oggettivamente tale rispetto ad opere dello stesso genere, e quindi non riprodotta in molteplici esemplari.
Su quest’ultimo aspetto è bene precisare come, sul piano amministrativo di disciplina, sia impossibile valutare in modo generale quando una creazione artigianale sia divenuta un’opera d’ingegno a carattere creativo.
Si deve cioè escludere qualunque discrezionalità del soggetto “amministrativo”, ed anche di qualunque forma regolamentare di disciplina , in quanto il giudizio sulla connotazione dell’opera , se cioè essa sia originale e creativa e dunque appartenente “all’ingegno” dell’autore , è riservata nel nostro ordinamento alla competenza valutativa del solo organo giurisdizionale , cui spetterà accertare la sussistenza dei caratteri giuridici fondamentali di opera dell’ingegno (si veda anche Corte di Cassazione sent. n° 5089/2004 ).
Un’ultima considerazione deve essere fatta sulle c.d prese d’atto rilasciate dai comuni agli assertori di presunte opere dell’ingegno : non solo la presa d’atto nel diritto amministrativo si configura come una semplice manifestazione di conoscenza che può benissimo essere sostituita con una attestazione di protocollo , ma oltre a ciò deve essere considerata priva di qualunque valore giuridico legittimante sulla base del principio di “tipicità” degli atti amministrativi in quanto non prevista in alcuna delle tipologie di autorizzazioni previste dalla legge sia nazionale che regionali.
In sostanza la presa d’atto assume la veste di “mera dichiarazione di scienza“, priva di effetti costitutivi di alcun genere , non impugnabile in quanto non costituisce una determinazione amministrativa (TAR Sicilia 10 luglio 1985 n. 916, TAR Puglia sez. I n° 622 24 febbraio 2010) e dunque sempre contestabile da qualunque autorità di controllo.
La situazione dei falsi produttori di opere dell’ingegno, in realtà privato venditori “artigiani” non iscritti nel registro imprese artigianali e privi di partita IVA, assume in certe regioni una configurazione grottesca in particolare in Lombardia ed in Sardegna. Non esiste la figura giuridica del venditore “hobbista” in regione Lombardia e neppure in Sardegna, non avendo questi legislatori regionali mai approvato una legge specifica in tal senso. Tutte le iniziative poste in essere di “mercatini” in cui questi “operatori privati” vendono prodotti che definiscono di “loro creazione”, rappresentano delle iniziative illegittime nonché vere e proprie “invenzioni” dal punto di vista amministrative; il danno prodotto per chi invece opera regolarmente nel rispetto della norma è molto alto perché queste cattive prassi vengono veicolate e prese come esempi in altri comuni che “ignorano” la reale situazione normativa regionale del commercio su area pubblica e consentono a loro volta queste vendite da parte di soggetti assolutamente privi di autorizzazione ad operare, quindi in violazione delle norme previdenziali, fiscali ed assicurative.
Si aggiunga che talvolta addirittura viene concesso il suolo gratuitamente a “pseudo associazioni” di privati hobbisty che si propongono di organizzare veri e propri “mercatini” , senza essere iscritti e qualificati come enti del terzo settore ed in violazione anche delle norme tributarie locali.
Sotto il profilo squisitamente fiscale l’art 67 del Testo Unico Imposte dei redditi regola l’attività di vendita occasionale dei privati indicando l’obbligo di inserire i redditi prodotti nella denuncia dei redditi, MA NON FORNISCE la legittimazione amministrativa di esercitare l’attività perché quest’ultima è di competenza della legge, nazionale o regionale ! in altre parole, la possibilità di riconoscere la legittimazione a vendere occasionalmente è riservata alla legge amministrativa regionale . Il legislatore regionale lombardo invece NON HA MAI APPROVATO ALCUNA normativa regionale che regolamenti l’attività di vendita occasionale da parte di privati.
Nella legge regionale n°6/2010 Lombardia, come del resto nella legge regionale Sardegna n. 5/2006 e s.m.i , anzi è chiaramente affermato che su suolo pubblico sono legittimati a vendere SOLO COLORO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ITINERANTE, rilasciata ad iscritti al registro imprese ed in possesso quindi di partita IVA ed iscrizione INPS ed INAIL.
In aggiunta a quanto sopra espresso si sottolinea addirittura che la legge regionale sul commercio Lombardia n° 6/2010 combatte le forme abusive di occupazione del suolo da parte di chi non è in regola e quindi da parte di chi non ha l’autorizzazione di commercio itinerante cosi prevedendo espressamente all’articolo 31:
Art. 31 Occupazioni abusive.
- Le occupazioni con l’esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.
Le norme fiscali rappresentate dall’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) non hanno il potere di legittimare dal punto di vista amministrativo l’esercizio dell’attività di vendita da parte di privati ma forniscono la regolamentazione fiscale ovviamente laddove ( in quelle regioni ) ove esiste una normativa che dal punto di vista amministrativo legittima la vendita dei privati su area pubblica.
Pertanto rappresenta una forma di illegittimità palese approvare dei “pseudo” regolamenti di disciplina degli hobbisty e dei loro mercatini, prassi in uso per esempio in alcuni comuni della Sardegna, perché sulla base dei principi del diritto amministrativo i REGOLAMENTI COMUNALI NON HANNO POTESTA’ ULTRATTIVA, CIOE’ NON POSSONO SOSTITUIRSI ALLA LEGGE MA POSSONO SOLO DISCIPLINARNE L’ APPLICAZIONE (SE ESISTE A MONTE LA LEGGE)
Chiunque proponga o approvi regolamenti di tal genere si assume responsabilità amministrative e fiscali nel legittimare attività non normate.
Riepiloghiamo quanto previsto per esempio dalla legge regionale Lombardia n.6/2010 articolo 21 :
- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
I successivi commi 3 e 4 :
- L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20.
- Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
In base a quanto sopra descritto è evidente come il tentativo messo in atto da alcuni “fenomeni del diritto” di considerare gli “hobbisty” privati venditori come produttori di opere dell’ingegno, appaia non solo illegittimo ma oltremodo rappresentativo di una concorrenza sleale nei confronti di tutti i commercianti regolari.
Ricordiamo ancora che la definizione di Opera dell’Ingegno si ricava dall’articolo 1 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n° 633, secondo cui sono tali le espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letterature, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia. L’elenco delle potenziali opere dell’ingegno è previsto dalla stessa legge n. 633/1941 e non prevede certamente quegli oggetti che invece “animano” i mercatini degli hobbisty.
Tenuto conto anche delle conferme arrivate con il recente D.L 2 marzo 2024 n. 19 convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56 è doveroso ricordare che l’individuazione delle lavorazioni artigianali deve essere fatta alla luce del D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288 il cui allegato elenco esemplificativo indica appunto cosa debba essere considerata come opera artigianale; in particolare l’allegato b) settore delle lavorazioni tradizionali ricomprende a titolo esemplificativo tutti quei prodotti proprio messi in vendita in tali mercatini, confermando che non si tratta di opere dell’ingegno ma di opere “della mano” artigianali .. !



