MANCATA NOTIFICA QUANDO LA CASELLA PEC E' PIENA: NUOVO ORIENTAMENTO

MANCATA NOTIFICA QUANDO LA CASELLA PEC E’ PIENA: NUOVO ORIENTAMENTO

MANCATA NOTIFICA QUANDO LA CASELLA PEC E’ PIENA: NUOVO ORIENTAMENTO

di Renato Salvini

La Cassazione Civile sezione V con l’Ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023 si è pronunciata sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC, nel caso in cui la casella digitale del destinatario risulti piena.

Secondo i giudici sul notificante un ulteriore onere di attenzione perché il medesimo in caso di casella del destinatario piena, dovrà procedere a rinotificare l’atto nel termine di cui all’articolo 325 c.p.c ridotto della metà, pena l’inammissibilità del ricorso. È infatti secondo tale interpretazione onere del notificante, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto, in un tempo adeguatamente contenuto.

La conseguenza è che il notificante in caso di casella piena del soggetto destinatario non potrà depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, ma dovrà, attivarsi per effettuare la notifica all’indirizzo “convenzionale” del destinatario, precedentemente eletto, o in alternativa procedere al deposito dell’atto presso la cancelleria.

Con questa Ordinanza n. 2193 la Cassazione si pone in direzione opposta ad una precedente interpretazione secondo cui, in caso di casella piena, la notifica si riteneva perfezionata con la produzione della relativa attestazione, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto (si veda Cassaz. 11 febbraio 2020 n. 3164). Nella citata sentenza n. 3164/2020 infatti i supremi giudici hanno ritenuto che qualora non fosse stato possibile il perfezionamento della notifica a mezzo PEC di un atto giudiziario, in quanto la casella del destinatario era risultata “piena”, la produzione della ricevuta del sistema attestante tale problematica, poteva considerarsi equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna.

Secondo l’orientamento sopra descritto dunque deriva in capo al difensore l’onere di provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC, al fine di garantire che gli effetti giuridici, connessi alla notifica telematica di atti, si possano produrre. In pratica sarebbe esclusiva responsabilità del destinatario l’inadeguata gestione dello spazio di archiviazione, e l’impossibilità di ricevere nuovi messaggi nella casella di posta certificata per esaurimento della capienza è stata equiparata dalla Cassazione ad un rifiuto di ricevere l’atto.

Il filone giurisprudenziale cui appartiene la sentenza n. 3164/2020, opposta all’Ordinanza 2193 del 2023, peraltro trova un fondamento giuridico plurimo facendo riferimento in primo luogo all’art. 149 bis terzo comma c.p.c secondo cui la notifica si ha per perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; ma ulteriori riferimenti sono anche:

– l’ articolo 138 comma 2 c.p.c sul rifiuto del destinatario di ricevere l’atto – nel D.L. n. 179/2012;

– l’articolo 16 sexies D.L n. 179/2012 che prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, quando non possa procedersi alla notifica via PEC per causa non imputabile al destinatario;

– l’articolo 20 del D.M. n. 44/2011 secondo il quale la casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto.

Al contrario del sopra descritto orientamento, l’ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023 si incanala in un filone di pensiero (si veda anche Cassazione 20 dicembre 2021 n. 40758)  secondo cui pur non eliminando per il destinatario l’onere di controllo della propria casella PEC, tuttavia in caso di mancata generazione della ricevuta di consegna, impone al notificante di non restare inerte e di riattivare il processo notificatorio presso il domicilio eletto in un termine congruo, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo.

Da segnalare che già con la Sentenza della Cassazione a sezioni unite 24 luglio 2009 n.17352 i giudici avevano affermato che quando la notificazione di un atto vada effettuata entro un termine perentorio, e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al notificante, questi ha l’onere, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In tali casi la notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la nuova notificazione sia intervenuta entro un termine ragionevole.

Da segnalare anche che nella recente Riforma “ Cartabia “ D.lgs n. 149/2022 entrata in vigore il 1° marzo 2023 si stabilisce che la notifica degli atti giudiziari, premesso il possesso di un indirizzo digitale, vada effettuata prevalentemente a mezzo PEC dal procuratore o dall’ufficiale giudiziario, ma senza riferimenti ad adempimenti ulteriori in capo al soggetto notificante.

In particolare, l’articolo 149 bis c.p.c., prevede che la notifica si intenda perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e nel caso la casella sia piena l’articolo non fornisce una soluzione che pertanto sarà rimessa al giudice.

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