TRASFERIMENTO D'AZIENDA E CONTRATTI DI VENDITA O COMODATO DEI BENI

TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONTRATTI DI VENDITA O COMODATO DEI BENI

TRASFERIMENTO D’AZIENDA E CONTRATTI DI VENDITA O COMODATO DEI BENI

di Saverio Linguanti

Sono abbastanza diffusi i casi in cui due o più soggetti pongono in essere dei contratti di comodato d’uso di determinate attrezzature e/o di locazione immobiliare degli immobili d’impresa, se non addirittura di allevamenti di bestiame, presentando il tutto all’amministrazione comunale come un avvenuto trasferimento d’azienda. Tali situazione talvolta avviene al contrario, cioè vendendo per esempio delle attrezzature di un’attività produttiva, o il bestiame di un allevamento, non facendo figurare una cessione d’azienda “di fatto” ma un semplice trasferimento dei beni aziendali, quando invece a causa del trasferimento l’originario esercente cessa di fatto l’attività o non è più in grado di continuare l’attività intrapresa. Le due diverse situazioni rilevano ai fini amministrativi ed in alcuni casi hanno incidenza anche ai fini sanitari (si pensi agli allevamenti che a seguito della vendita del bestiame restano in possesso del codice aziendale ma con zero capi). Si rende quindi opportuno formulare alcune precisazioni per un corretto inquadramento della fattispecie del trasferimento d’azienda.

Il trasferimento dell’azienda viene definito dall’art. 2112, co. 5 del codice civile come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Il contratto di affitto d’azienda regolato dal codice civile è un contratto di natura “formale”, ossia è richiesta necessariamente la forma scritta ad substantiam, quindi per la sua validità, con obbligo di osservanza della forma richiesta in base ai diversi beni che compongono l’azienda oggetto del contratto. In questo modo quei contratti che richiedono la forma pubblica o la scrittura privata autenticata devono essere depositati, entro trenta giorni, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura del notaio rogante o autenticante.

Il trasferimento dell’azienda presuppone che, indipendentemente dal tipo di contratto utilizzato, cambi la titolarità del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività economica.

Ciò che caratterizza in sostanza il trasferimento dell’azienda è il mutare del soggetto titolare dei beni destinati all’esercizio dell’impresa.

La giurisprudenza appare concorde nel ritenere che “l’ipotesi del trasferimento d’azienda ricorre non solo nei casi di vendita, affitto od usufrutto d’azienda, ma altresì in tutte le altre molteplici ipotesi in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, qualunque sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua (cfr. Cass. 5aprile 1995 n. 3974 ed anche Cass. 19 agosto 1991, n. 8907).

Questo principio si ritrova anche quando i giudici hanno affermato che “l’ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. ricorre non solo nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda ma anche in tutte le altre ipotesi in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si verifica (nella specie, contratto di comodato) ” (Tribunale Reggio Emilia, 23 marzo 1998) .

Dalla giurisprudenza ricaviamo anche che si configura un trasferimento d’azienda anche nell’ipotesi in cui non ricorra un unico atto di cessione, ma anche nelle ipotesi in cui “il trasferimento – concernente l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa – si realizzi con una pluralità di contratti, anche se succedutisi in un certo arco di tempo (Cass. 4 marzo 1997 n. 1887) (Cassazione civile, sez. lav., 02 ottobre 1998, n. 9806);

Se questa dunque rappresenta l’essenza della fattispecie, il dubbio è se il contratto di comodato d’uso avente ad oggetto gli arredi di un esercizio produttivo ed un contratto di locazione immobiliare, intervenuti a mezzo di scrittura privata tra le parti, siano idonei ad attuare il trasferimento dell’azienda.

Ebbene la risposta deve essere negativa in quanto l’inidoneità di tali negozi giuridici deriva dal fatto che l’oggetto di tali contratti sono esclusivamente gli arredi ed i locali, e non già il complesso organizzato dei beni aziendali; con questi negozi giuridici non si attua di fatto una sostituzione della titolarità dell’azienda, ma soltanto una sostituzione dei soggetti che possono godere di tali beni, quindi una variazione nella disponibilità degli stessi.

Nel caso opposto, quando cioè vengono trasferiti per esempio dei capi di bestiame tra un soggetto ed un altro con una semplice scrittura privata, o viene ceduta un’attrazione dello spettacolo viaggiante, ai fini amministrativi oltre che civilistici sarà necessario verificare se si è operato di fatto una cessione d’azienda o altro. Tale verifica deve essere fatta in base alla situazione preesistente (se cioè gli animali ceduti fossero gli unici posseduti o l’attrazione fosse l’unica costituente l’azienda) ed anche in base alla situazione risultante a seguito della vendita del bene o degli animali. Infatti se a seguito della vendita l’originario imprenditore cessasse l’attività appare evidente come la scrittura privata mascherasse di fatto una vendita dell’azienda e lo strumento negoziale utilizzato sia servito esclusivamente ad eludere la norma civilistica sulla forma ad substantiam prevista dal codice all’articolo 2558. Se al contrario dopo la vendita del bene l’imprenditore venditore continuasse l’attività con altri animali rimasti o comperandone di nuovi, così come il proprietario dell’attrazione continuasse l’attività utilizzando altre attrazioni o comperandone di nuove, potremmo essere certi che non si è verificato un trasferimento d’azienda , fermo restando l’obbligo del rispetto di una determinata forma contrattuale per la vendita di certi beni aziendali quando prevista dal codice civile ( si pensi ai beni mobili registrati o ai beni immobili ) .

Il trasferimento dell’azienda provoca anche altri effetti giuridici: l’art. 2558 del codice civile in materia di cessione di azienda, applicabile anche all’affitto di azienda, stabilisce infatti in linea generale il trasferimento ex lege dei contratti aziendali a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite da entrambe le parti e che non abbiano carattere personale. Tale principio è tuttavia derogabile volontariamente dalle parti. La disciplina dell’articolo 2558 si sovrappone a quella generale in materia di cessione del contratto ed a quella speciale dettata eventualmente per i singoli contratti trasferiti. Secondo l’articolo 1406 C.C ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite purchè l’altra parte vi consenta. La cessione del contratto è essa stessa un contratto a prescindere dalla natura del contratto ceduto e può essere stipulata a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Per quanto concerne il subingresso, in deroga alle regole generali di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., il subingresso in caso di cessione d’azienda avviene automaticamente ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che questi debba accettarlo o che sia necessario dargliene comunicazione (in questo senso Cass. Civ., 14 maggio 1997, n. 4242 ed anche Cass. Civ., sentenza 8 giugno 1994, n. 5534 ). Con la cessione dell’azienda, a meno che non sia stabilito diversamente tra le parti, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. La fattispecie dunque prevista dal codice civile e codificata come «trasferimento dell’azienda» dunque non si limita al solo trasferimento della proprietà dei beni aziendali perché comporta anche la cessione all’acquirente dell’azienda, di tutti quei contratti che assicuravano al venditore il godimento dei beni dei quali egli non era proprietario, come per esempio i beni in affitto o in altra forma di disponibilità contrattuale. La principale conseguenza di questa disposizione civilistica è che il terzo contraente in caso di trasferimento dell’azienda, viene a trovarsi indipendentemente dalla sua volontà, vincolato per contratto, nei confronti di un soggetto diverso dall’originario contraente. Egli può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. La risoluzione del contratto potrà avvenire solo provando l’esistenza di una giusta causa di recesso. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

Dalla giurisprudenza possiamo ricavare significativi principi in tema di traferimento dell’azienda e dei contratti ad essa riferiti, come per esempio il principio che “in caso di trasferimento d’azienda si verifica il trasferimento all’acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell’art. 2558 c.c., con la conseguente responsabilità dell’acquirente dell’azienda per l’inadempimento dei relativi contratti, però l’alienante non è liberato dalla responsabilità per i debiti dell’azienda ceduta salvo che i creditori non abbiano consentito a tale liberazione. (Tribunale Milano sez. VII  03 dicembre 2014 n. 14413).

Ma anche che “ in caso di cessione di un ramo d’azienda, l’acquirente non subentra automaticamente ex art. 2558 c.c. anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dal cedente durante l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, ma vi può rispondere ai sensi dell’art. 2560 c.c. solo in via cumulativa e sempre che risultino dai libri contabili obbligatori cosicché, nel caso in cui il debito fatto valere è c.d. puro, perché non collegato sinallagmaticamente con altra obbligazione corrispettiva verso la società, rientra nell’ambito di disciplina di cui all’art. 2560 c.c e non all’art. 2558 c.c. “ (Tribunale Torino sez. III  15 ottobre 2013 n. 6023 ).  

 

 

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