IL CONSIGLIO DI STATO SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ED IL DISTURBO AI CITTADINI

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ED IL DISTURBO AI CITTADINI

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ED IL DISTURBO AI CITTADINI

di Renato Salvini

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 30 giugno 2022 n. 5420, chiamato in causa per la riforma della sentenza resa dal TAR Abruzzo n. 507/2014 ha affrontato il tema dell’inquinamento acustico ed in particolare la valenza del piano di zonizzazione acustica.

I supremi giudici sono partiti nella valutazione dal principio generale secondo cui l’inquinamento acustico è pericoloso per la salute umana, e per questo motivo il Legislatore nazionale con l’articolo 6 della legge n. 447/95 ha imposto ai Comuni l’adozione di misure di contenimento delle immissioni rumorose mediante atti di pianificazione, prevenzione, risanamento, misurazione dei limiti delle emissioni sonore. Da ciò deriva secondo i giudici che “sono titolari di una situazione differenziata (in base al criterio accolto in materia ambientale) coloro i quali si trovino in prossimità dei luoghi interessati, ovvero in una situazione di stabile collegamento con essi”.

Già quest’anno il TAR Lombardia sez . III con sentenza 10 gennaio 2022 n.36 si era espresso in questo senso affermando che coloro che si trovano in prossimità dei luoghi interessati o in una situazione di stabile collegamento con essi, “hanno un interesse concreto ed attuale all’adozione di ogni misura che la legge pone a carico dei Comuni al fine di prevenire danni alla salute in conseguenza dell’esposizione all’inquinamento acustico “.

Sempre nel corso del 2022 il Consiglio di Stato sez. II con sentenza 27 aprile 2020 n. 2684 era tornato sull’argomento affermando che in sede di pianificazione le limitazioni acustiche vanno stabilite in funzione delle peculiarità dell’area al fine coniugare le esigenze produttive con la vivibilità e non in conseguenza dei livelli sonori riscontrati sul posto.  Ciò comporta la conseguenza che il Comune “non deve motivare la classificazione acustica in ragione dello status quo acustico ma attraverso l’analisi delle caratteristiche produttive e residenziali dell’area d’interesse”.

Secondo i supremi giudici è necessario tenere presente che l’amministrazione comunale deve rispettare anche il criterio del cd. “pre-uso”, vagliando la destinazione urbanistica e l’utilizzo degli immobili.

Questo criterio rileva sotto due profili:

– sotto il primo profilo, rileva l’interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, che riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio;

– sotto il secondo, rileva l’interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità edificatorie connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione.

I due interessi generali – quello della pianificazione urbanistica e quello della tutela dall’inquinamento acustico – che potrebbero entrare materialmente in conflitto nel momento in cui al pianificatore comunale venissero imposti limiti troppo stringenti, secondo i giudici devono essere regolati con il dare rilievo alle preesistenti destinazioni urbanistiche.

Il tutto fermo restando che la natura regolamentare del piano di zonizzazione acustica ne assimila gli effetti e la portata agli strumenti urbanistici.

La giurisprudenza ha così più volte ribadito che “la pianificazione acustica, proprio perché intesa a governare l’assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità, deve necessariamente porsi l’obiettivo della riduzione dei rumori, e non limitarsi a fotografare l’esistente, al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno”. (TAR Lombardia sez. III sentenza 6 aprile 2022 n.780).

Richiamando precedente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV sentenza 12 dicembre 2019 n. 8443) i giudici hanno ricordato nella sentenza in commento che il Sindaco a norma della L. n. 447/1995, articolo 9 , qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente può, con provvedimento motivato, “ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”.

La legge quadro n. 447/95 ridefinendo il concetto di inquinamento acustico rispetto alla nozione individuata in passato ha voluto estendere la tutela a tutto l’ambiente esterno ed ha dato rilevanza, inoltre, per la prima volta, al disturbo arrecato al riposo e alle attività umane.

Praticamente il rumore è stato inteso dal legislatore come “fenomeno inquinante, tale cioè, da avere effetti negativi sull’ambiente, alterandone l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti (Cons. stato sez. I, parere 14 aprile 2021, n. 1245)”.

Rileva così un concetto di quiete pubblica quale limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazioni alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilità.

Nella precedente sentenza del 31 gennaio 2022 n. 654 la sezione IV del Consiglio di Stato aveva affermato che in tema di sanzioni amministrative, il superamento dei valori limite “differenziali” di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore volti a proteggere la salute pubblica e da rilevarsi ai sensi dell’Allegato B al D.M 16 marzo 1998 sia a finestre aperte sia a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa (sebbene, una volta accertato il superamento della soglia di tolleranza con la misurazione a finestre aperte, non occorra ripetere la misurazione a finestre chiuse); tale superamento inoltre costituisce illecito amministrativo anche se si verifichi nel territorio di un Comune che non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica, poichè la citata Legge quadro non prefigura alcun differimento nell’utilizzo del criterio differenziale in attesa del piano di zonizzazione ( Cassazione Civile sez. II ord. 14 luglio 2021 n. 20065).

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