LE ARMI CONFISCATE DAGLI ORGANI DI POLIZIA: DESTINAZIONE FINALE
di Saverio Linguanti
La tematica della destinazione delle cose/oggetti atti ad offendere nonchè delle armi, è materia poco conosciuta ma di sensibile interesse. La disciplina generale della materia è prevista dall’art. 86 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e da alcune delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte IV t.u. spese di giustizia. In base a tale disciplina, la destinazione “ordinaria” dei beni confiscati è la vendita.
In particolare l’art. 86, comma 1, norme att. cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che le cose di cui è stata ordinata la confisca debbono essere vendute a cura della cancelleria, «salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione». Il ricavato confluisce poi nel bilancio dello Stato, divenuto proprietario del bene a seguito della misura ablativa.
Ma in cosa possono consistere queste eccezioni alla regola generale della vendita?
Anzitutto, se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima di procedere alla vendita occorre avvisare il Ministero della giustizia, che può disporre l’assegnazione delle cose al museo criminale presso il Ministero o altri istituti (art. 152 t.u. spese di giustizia). Peraltro il giudice può disporre la distruzione delle cose confiscate «se la vendita non è opportuna» (art. 86, comma 2, norme att. cod. proc. pen.) ed in questa formula utilizzata dal legislatore è possibile ricomprendere anche i casi in cui l’alienazione risulti tecnicamente difficoltosa o antieconomica.
Numerose disposizioni poi prefigurano in effetti delle destinazioni specifiche per talune categorie di beni confiscati, o quando la confisca sia disposta in relazione a determinate fattispecie di reato. Nella maggior parte dei casi la destinazione speciale consiste nell’assegnazione del bene a determinati organismi o soggetti, in genere pubblici ma talvolta anche privati, affinché se ne avvalgano per particolari finalità.
Varie sono le ipotesi nelle quali la legge stabilisce che le cose confiscate debbano essere distrutte, escludendo quindi la possibilità che vengano rimesse in commercio o il reimpiego delle stesse. La distruzione in questi casi viene dunque imposta in modo diretto dalla legge: è il caso per esempio delle sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 87 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Rientra fra le destinazioni specifiche anche quella prevista dall’articolo 6 della legge n. 152 del 1975 il quale al primo comma stabilisce che «il disposto del primo capoverso dell’art. 240 del codice penale», che individua in via generale i casi di confisca obbligatoria, «si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi». La giurisprudenza da tempo è concorde nel ritenere che attraverso tale formula di richiamo, la disposizione ha reso obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono oggetto materiale dei reati sopra indicati (siano essi delitti o contravvenzioni), la quale deve essere sempre disposta, anche se non è stata pronunciata condanna (dunque, anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato), con due uniche eccezioni:
- quando l’imputato è stato assolto nel merito;
- quando l’arma appartiene persona estranea al reato, se legalmente detenuta (si veda per tutti Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 5-26 aprile 2022, n. 15860; sezione settima penale, sentenza 13 maggio-22 giugno 2021, n. 24370; sezione prima penale, sentenza 3 luglio-6 agosto 2019, n. 35712).
Secondo la giurisprudenza siamo di fronte ad una misura connotata da una finalità essenzialmente preventiva, e non sanzionatoria, perché “finalizzata a neutralizzare, con la privazione della disponibilità della cosa da parte del suo detentore, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l’ordine pubblico che [l’]uso illecito [degli oggetti in questione] può provocare (Corte di Cassazione penale sentenza n. 5/2023).
Sempre l’articolo 6 della legge n. 152 del 1975 nei commi 2,3 e 4 indica una articolata disciplina speciale sulla destinazione dei beni confiscati, diversamente calibrata secondo la loro tipologia.
In particolare, in base al secondo comma, le armi da guerra e tipo guerra «debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate».
In base invece al terzo comma, le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere, «ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110», i quali stabiliscono che le armi antiche e artistiche non possono essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio e, se riconosciute di interesse storico e artistico, debbono essere destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza.
Infine secondo il quarto comma, le munizioni e gli esplosivi «devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l’utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l’alienazione nei modi previsti dall’art. 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione».
La lettura del comma 3 in particolare rende necessario il chiarimento su cosa debba intendersi per “armi comuni”, ed a tal proposito si deve precisare che la locuzione «armi comuni» deve essere riferita alla generalità delle cosiddette armi proprie, cioè quelle «la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona» (secondo l’art. 585, secondo comma, numero 1, cod. pen. e art. 30, primo comma, numero 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 TULPS ), fatta eccezione per le armi da guerra o tipo guerra.
La definizione invece di «oggetti atti ad offendere» comprende le cosidette armi improprie, cioè gli oggetti realizzati per scopi diversi (come per esempio scopi lavorativi, domestici, sportivi), ma che per la loro conformazione possono essere utilizzati all’occasione per recare offesa alla persona (come indicato dall’art. 45, secondo comma, del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, Reg. attuaz, TULPS); per questi ultimi l’art. 585, secondo comma, numero 2, del codice penale e l’articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ne vietano espressamente il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo .
Per una completa disamina della questione è bene poi ricordare che con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 articolo 10-bis, è stato riformulato l’art. 33 della legge n. 110 del 1975, stabilendo il divieto in modo assoluto della vendita nelle pubbliche aste, non soltanto di armi da guerra e tipo guerra, ma anche di armi comuni da sparo.
In conseguenza di questo intervento normativo le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere obbligatoriamente inviati alla Direzione di artiglieria competente dell’esercito italiano la quale dovrà destinarli alla distruzione, ove non si ravveda un interesse storico o artistico alla conservazione in raccolte pubbliche; rimane preclusa in ogni caso, la possibilità di una loro vendita da parte delle cancellerie.
Tale invio alla Direzione citata dell’esercito italiano è previsto, insieme alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, per tutti i reati concernenti le armi comuni e ogni altro oggetto atto ad offendere (si veda in proposito Corte di cassazione, sentenze n. 47394 e n. 15860 del 2022, e n. 35712 del 2019).
Va precisato che l’invio alla Direzione prevede si traduce, dal punto di vista amministrativo, nell’adozione di una “ordinanza di rimessione”.
Laddove è possibile la vendita delle cose confiscate, questa può essere delegata, oltre che a un istituto all’uopo autorizzato (art. 13 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334), a uno dei professionisti esterni (notai, avvocati o commercialisti iscritti in appositi elenchi) indicati negli artt. 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.
La diversa disciplina che il legislatore ha previsto per le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle altre cose colpite da confisca penale, trova giustificazione nella particolare natura degli strumenti considerati. I primi infatti sono oggetti intrinsecamente pericolosi, e dal loro utilizzo improprio può derivare una grave conseguenza per la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica, beni primari costituzionalmente tutelati.
Per ciò che riguarda il rapporto tra confisca, distruzione e vendita, è necessario sottolineare come la confisca obbligatoria delle armi prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 152 del 1975 ha lo scopo di prevenire i pericoli connessi all’uso illecito di questi oggetti, e pertanto la ratio della distruzione risiede in una volontà di prevenzione, evitando che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita al miglior offerente, le armi che lo Stato stesso ha confiscato.



