LA BRUCIATURA DI RESIDUI VEGETALI IN LOMBARDIA
di Renato Salvini
Una delle cause di emissioni di inquinanti, in particolare polveri sottili PM10, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) e tossici, idrocarburi policiclici (IPA) e diossina, è rappresentata anche dalla semplice bruciatura di residui vegetali. Tale combustione all’aperto avviene principalmente in ambito agricolo ma anche in occasione dell’accensione di roghi e falò per scopi ludici-ricreativi e di ricorrenze folkloristiche.
Rispetto ad un divieto generale di accensioni di fuochi e falò sono stabilite deroghe dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale D.lgs n. 152/2006 relativamente alla combustione in loco dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) dello stesso decreto in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Il D.lgs n. 152/2006 tuttavia lascia alle Regioni la facoltà di limitare o vietare anche le suddette fattispecie di piccoli cumuli per finalità legate alla qualità dell’aria.
A livello normativo nazionale bisogna registrare come nel 2023 sia stato introdotto dal decreto-legge n. 69/2023 il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche per i piccoli cumuli (< 3 metri steri), nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10 e nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno, divieto la cui violazione è sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrative da euro 300 a euro 3.000.
In attuazione delle norme statali la Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) ed ha adottato la Delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale che come detto è previsto da novembre a febbraio e nei mesi di luglio e agosto. Pertanto in Lombardia nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno è vietato bruciare nel luogo di produzione anche piccoli cumuli di materiali vegetali seppur in quei Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m. Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.
Il divieto cosi descritto influisce necessariamente su quei falò che in occasione di ricorrenze storico-rievocative vengo accesi in occasione di feste popolari.
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sul divieto ampliato dal legislatore regionale sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria ed in caso di violazione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300 euro a 3.000 euro.
Secondo la stessa legge regionale n. 24/2006 art.27 comma 18 e 18 bis, l’autorità competente all’esercizio della funzione sanzionatoria è il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo accertatore e i proventi vengono incamerati dall’ente accertatore medesimo.
L’elenco dei Comuni aventi quota altimetrica < 300 metri sul livello del mare in base al dato ISTAT è contenuto nell’allegato 5 della dgr n. 2634/2024.

