INSTALLAZIONE DI GIOSTRE E PERMESSO DI COSTRUIRE

INSTALLAZIONE DI GIOSTRE E PERMESSO DI COSTRUIRE

INSTALLAZIONE DI GIOSTRE E PERMESSO DI COSTRUIRE

di Renato Salvini

La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 10059 del 16 marzo 2026 si esprime in materia di attrazioni dello spettacolo viaggiante e loro collocazione in area urbana, per definire che rapporto intercorre tra tale collocazione ed i titoli edilizi necessari.

I supremi giudici cosi affermano che la disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (Legge n. 337 del 1968) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma è riferita esclusivamente ad interventi che per loro natura nella generalità dei casi devono essere considerati precari e temporanei, e quindi destinati a soddisfare esigenze contingenti.

Se si trattasse di installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, ciò comporterebbe una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione urbanistica qualora si trattasse di zona agricola, e ciò integrerebbe il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un’opera però non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell’attività, in quanto si deve ricollegare ad un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione.  I supremi giudici affermano nella sentenza n. 10059/2026 che “in difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell’autorizzazione paesaggistica”.

Nella sentenza si legge chiaramente che la eventuale precarietà della collocazione giustifica la NON necessità di un permesso di costruire, ma è bene precisare che la Legge n. n. 337/68 sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non stabilisce espressamente alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia e paesaggistica, né urbanistica; quindi se non fosse accertato il carattere “precario”, deve essere adottato un permesso di costruire o un titolo alternativo. Secondo i giudici, “l’assenza della necessità del predetto titolo, comunque, non esclude nel contempo la richiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di uso del territorio, pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR 380/01”. Nella sentenza in commento la Cassazione aggiunge : “giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili” (si veda in proposito anche Cassazione Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019).

Dunque nella materia edilizia, per poter considerare non necessario un preventivo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un manufatto, si deve determinare la precarietà dello stesso, precarietà che non può essere desunta dal suo carattere stagionale, “ma deve ricollegarsi alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione” (si veda C. Cassaz. Sez. 3 Sent. n. 36107 del 30/06/2016).

Questo in base a quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010).

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