LA CORTE COSTITUZIONALE ELIMINA L'AUTOMATISMO DELLA POSITIVITA' AL TEST STUPEFACENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE

LA CORTE COSTITUZIONALE ELIMINA L’AUTOMATISMO DELLA POSITIVITA’ AL TEST STUPEFACENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE

LA CORTE COSTITUZIONALE ELIMINA L’AUTOMATISMO DELLA POSITIVITA’ AL TEST STUPEFACENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE

di Saverio Linguanti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10, depositata il 29 gennaio 2026, è stata chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità dei commi 1 e 1 bis dell’articolo 187 cds come modificati dalla legge 25.11.2024 n. 177 che avendo eliminato la locuzione riferita al parametro clinico dello “stato di alterazione psico-fisica”, ha contraddistinto il reato della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.

Sembra strano ma ciò che viene messo in rilevo come motivazione del pensiero  è la presunta ingiustificata disparità di trattamento che si creerebbe tra un soggetto semplice assuntore di sostanze che risulti abile alla guida, e qualsiasi altro soggetto che non ha assunto sostanze, come a dire che all’interno della “categoria” degli assuntori di sostanze che si sono messi alla guida esisterebbe un soggetto assuntore che resta abile alla guida ed uno, sempre assuntore,  che invece ha perso queste caratteristiche . L’insieme del pensiero tuttavia fa nascere perplessità, perché considerare la condizione di effettiva assunzione di sostanze pur mantenimento l’abilità di guida, e la condizione di non assunzione di sostanze da parte di soggetto idoneo alla guida potrebbe portare ad una parificazione indiscriminata tra le due che invece sono senza dubbio completamente diverse!

Eppure il filone di pensiero dei supremi giudici porta alla individuazione di una idea e di un comportamento giudiziale secondo cui ai fini dell’applicazione della sanzione penale, si rende necessario ogni accertamento relativo a quanto la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti possa avere inciso sulle capacità di guida del soggetto e quindi su quanto possa determinare la sua qualificazione in termini di pericolosità quando si pone alla guida.

In pratica, richiamando la necessità di attenersi ai canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, di tassatività, determinatezza e offensività, nonché richiamando la finalità rieducativa della pena, secondo la Corte non sarebbe sufficiente ed anzi costituirebbe un arbitrio, ai fini dell’individuazione della responsabilità penale per il reato in questione, il fatto di considerare il risultato positivo ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti relativi alla capacità di guida.

Secondo i giudici e come affermato da taluno in dottrina, eliminare il requisito dello stato di alterazione psicofisica, inoltre, presupponendo un giudizio di maggiore pericolosità alla guida del soggetto che ha assunto sostanze rispetto al soggetto non assuntore, determinerebbe l’effetto di trasformare l’illecito di cui all’art. 187 da reato di pericolo concreto in reato di pericolo astratto presunto.

Certo è che la pronuncia autorevole della Corte apre un’indubbia difficoltà perché pone gli operatori in primo luogo e successivamente i giudici chiamati a dirimere l’eventuale contenzioso, nella condizione di dover valutare come offensive solo le condotte di guida poste in essere dopo avere assunto sostanze stupefacenti che “presentino in concreto un coefficiente di pericolosità”. Ma in base a quali parametri può valutarsi tale condizione?

Non sembra possa aiutare neanche la circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025, che ha già interpretato restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», laddove ha ritenuto che si deve considerare lo «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo», precisando che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida» ; la medesima circolare aggiunge che «l’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito … occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».

Ma resta in ogni caso da capire anche quale sarebbe un lasso temporale entro il quale risulta ragionevole presumere che la sostanza assunta sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, in modo da creare un pericolo per la sicurezza stradale.

Dunque per determinare la responsabilità penale si dovrebbe dimostrare che la condotta del soggetto ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, dopo che in un breve lasso di tempo o quantomeno ragionevole lasso di tempo, si accerti la presenza nel sangue del guidatore di stupefacenti che per qualità e quantità siano idonee a creare condizioni di alterazione psico fisica del guidatore, basandosi su conoscenze scientifiche riferite ad un assuntore medio ed a normali capacità di controllo, anch’esse senza un parametro oggettivo certo a cui fare riferimento.

Il dubbio applicativo reale resta, e le difficoltà operative altrettanto, il tutto non certamente a favore di una rapidità dell’azione penale e soprattutto di una certezza del diritto, considerate anche la variabilità delle conoscenze scientifiche e la dipendenza dei risultati dalle diverse e mutabili condizioni anatomopatologiche eventualmente presenti nei soggetti.

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