IL REGISTRO ELETTRONICO RENT PER NCC E TAXI: UNA STORIA INFINITA

IL REGISTRO ELETTRONICO RENT PER NCC E TAXI: UNA STORIA INFINITA

IL REGISTRO ELETTRONICO RENT PER NCC E TAXI: UNA STORIA INFINITA

di Renato Salvini

Con sentenza n. 23624 del 23 dicembre 2025 il TAR Lazio ha esaminato il ricorso presentato da alcuni utenti di NCC relativamente al decreto Ministero Trasporti n. 226/2024 che disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico. Il ricorso presentato contestava l’istituzione di un sistema informatico centralizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede la raccolta, conservazione per tre anni e interoperabilità con il registro nazionale di tutti i dati relativi ai servizi NCC, compresi i dati personali degli utenti, senza loro consenso. In modo correlato è stata impugnata anche la circolare applicativa del MIT e il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Nella sentenza del dicembre 2025 i giudici del TAR Lazio hanno sancito che in materia di servizio di noleggio con conducente, il foglio di servizio in formato elettronico previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 non presenta una natura diversa, salvo che per il formato, rispetto a quello cartaceo.

Il registro deve essere compilato e tenuto dal conducente per essere esibito agli organi di controllo, ma a detta dei giudici del TAR “la normativa primaria non autorizza l’istituzione di un sistema informatico centralizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che comporti l’accentramento, la conservazione prolungata e il controllo generalizzato di tutti i dati concernenti i servizi degli operatori attivi sull’intero territorio nazionale, compresi i dati personali degli utenti”.

Secondo i giudici del TAR il termine di quindici giorni previsto dal legislatore per la conservazione del foglio di servizio cartaceo “costituisce l’intervallo temporale ritenuto sufficientemente congruo per assicurare l’effettività dei controlli e rappresenta il parametro di riferimento anche per il foglio elettronico, mentre risulterebbe sproporzionata e illegittima la previsione ministeriale che impone la conservazione dei dati per un periodo di tre anni”, in assenza di una espressa previsione normativa primaria e senza una motivazione argomentata che giustifiche tale scelta.

Nella sentenza i giudici aggiungono che la comunicazione di dati personali degli utenti a un’autorità pubblica e la loro conservazione centralizzata costituiscono ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare il fatto di obbligare ad una raccolta centralizzata dei dati ed una loro conservazione generalizzata per un periodo triennale secondo i giudici è sproporzionata e incompatibile con i principi europei in materia di trattamento dei dati personali, perché il rischio è quello di un uso non proporzionato o addirittura un abuso degli stessi derivanti dalla quantità rilevante di dati conservati continuativamente.

Per questi motivi la sentenza del TAR Lazio accoglie il ricorso presentato ed annulla il decreto ministeriale 16 ottobre 2024 n. 226 ma anche la circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2024, n. 34247 ed il parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2024.

L’iscrizione al RENT

Appare utile ricordare che le modalità di iscrizione ed utilizzo al RENT Registro unico nazionale NCC e TAXI, istituito con Decreto n. 203 del 2 luglio 2024, sono illustrate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024.

Premesso che entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente erano tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale N. 203, si deve sottolineare come il RENT sia stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

Contenente i dati di cui all’Allegato A, il RENT è diviso in distinte sezioni relativamente a:

– imprese titolari di licenza per il servizio taxi;

– imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;

– imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

Modalità di accesso e iscrizione

Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e doveva essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate successivamente.

La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, compreso l’inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

– Taxi

– NCC

– Natanti

Ogni impresa di noleggio deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

Una volta presentata l’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche: in base all’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, la fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Successivamente all’avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

Tagliandi di iscrizione

Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

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