LA GESTIONE DI REPARTO ED IL RAMO D’AZIENDA: qualificazione giuridica e differenze
di Daniela Tedoldi *
La gestione di reparto, o affido di reparto, costituisce l’individuazione volontaria di un nuovo soggetto imprenditore destinato ad esercitare, all’interno degli stessi locali oggetto dell’autorizzazione amministrativa, una parte dell’attività complessiva.
E’ evidente il richiamo al “ramo d’azienda” ed alla sua disciplina civilistica, precisamente l’art. 2112, co. 4, come modificato dall’art. 47 della legge n. 428/90,secondo cui si intende “per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o fusione comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento é attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda”
Lo stesso art. 2112 co. 5, dopo le modifiche operate dall’art. 32 del dlgs n° 276 del 10.09.2003 provvede anche a legittimare il trasferimento di parte dell’azienda intesa “come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.”
Pertanto il “ramo d’azienda” deve intendersi come un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi.
Ecco allora che se l’attività economica deve avere autonomia funzionale, il ramo d’azienda che si cede deve avere la capacità organizzativa e produttiva di funzionare in modo autonomo.
Ponendo a confronto l’affido di reparto con il trasferimento del ramo d’azienda si può affermare come l’affidamento della gestione di un reparto, e lo stesso significato di “reparto”, possa essere inquadrato più facilmente in relazione ad una attività commerciale, dove per sua natura la differenziazione merceologica agevola una differenziazione anche nelle modalità e nell’organizzazione dell’attività di vendita.
Appare invece più difficile anche se non impossibile riconoscere in un pubblico esercizio di somministrazione la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano “una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro“, come afferma la cassazione (Cass. 4 dicembre 2002, Sent.n. 17207).
Appare altrettanto difficile riconoscere che il reparto di un pubblico esercizio si presenti, come dice il codice civile, come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”, e che lo stesso reparto “conserva nel trasferimento la propria identità”.
A conferma di quanto sopra ricordiamo che a seguito della unificazione in una tipologia unica delle precedenti diverse tipologie di attività di ristorazione e somministrazione è venuta a cadere la differenziazione giuridica che ha costituito il fondamento della legge nazionale n° 287/91 e dunque la possibilità di riconoscere che il “ reparto“/ ramo d’azienda abbia natura di “piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo” .
Come allora inquadrare l’affido di reparto?
Tenendo presente le disposizioni civilistiche si deve riconoscere che l’affido di reparto si presenta come un frazionamento dell’attività riconducibile solo alla volontà dell’imprenditore. (C. Cass. 4 dicembre 2002, Sent. n. 17207) .
Lo stesso Ministero delle Attività Produttive, nella nota prot. n°549384 del 11.03.2003 affermava in relazione alla legittimità dell’affidamento di reparto nelle attività commerciali , che “ Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell’affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all’autonomia negoziale delle parti.
Dunque nulla vieta che l’autonomia negoziale delle parti conduca a realizzare un affido di reparto nelle forme e nei limiti previsti dal codice civile ed in riferimento all’articolo 1322 relativo ai contratti c.d “atipici”, da verificarsi caso per caso, sulla base dell’accordo negoziale; resterà ferma in ogni caso la responsabilità oggettiva del titolare dell’esercizio in cui avviene l’affido di reparto in quanto proprietario dei locali. Resta inteso che colui che gestirà il reparto è tenuto ad iscriversi al Registro delle Imprese in quanto esercente attività commerciale-imprenditoriale, oltre a dover risultare in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59 del 2010 e s.m.i.
*consulente commerc. azienda formaz.



