NATURA GIURIDICA DELLE MAIL E DEI MESSAGGI

NATURA GIURIDICA DELLE MAIL E DEI MESSAGGI

NATURA GIURIDICA DELLE MAIL E DEI MESSAGGI

di Renato Salvini

Sulla natura giuridica dei messaggi e delle mail si riscontra in giurisprudenza un recente cambio di rotta dopo che la Corte Costituzionale è intervenuta in materia. Più precisamente la Corte nella sentenza n. 170 del 7 giugno 2023, ha sancito che il concetto di corrispondenza ricomprende “ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza”.

Ciò che la suprema corte ha affermato richiama dunque l’art. 15 della Costituzione e la tutela che il medesimo garantisce alla corrispondenza; infatti l’articolo 15 citato assicura la massima tutela sulla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione consentendone la limitazione “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” , ed i giudici costituzionali hanno precisato nella citata sentenza che la tutela  “si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”.

Dunque secondo la suprema Corte ogni scambio di messaggi elettronici, di e-mail, WhatsApp e simili costituisce una forma di corrispondenza tutelata dall’articolo 15 della Costituzione, ed inoltre secondo la sentenza n. 170 citata, tali messaggi di posta elettronica e whatsapp mantengono la natura di corrispondenza anche quando già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente.

Secondo i giudici, la tutela costituzionale della corrispondenza nasce nel momento in cui avviene l’invio del messaggio, che rappresenta una espressione del pensiero trasmessa attraverso un mezzo idoneo a trasmetterlo, e la stessa tutela non finisce con la ricezione del messaggio ma prosegue anche con la sua memorizzazione. Secondo i supremi giudici il messaggio è da considerare “corrispondenza” “fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse e alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico”.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2023 determina un cambio di rotta rispetto all’orientamento della giurisprudenza formatosi negli ultimi anni, orientamento in base al quale i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp già ricevuti e memorizzati nel dispositivo del mittente o del destinatario hanno natura di “documenti” e come tali acquisibili in base all’ articolo 234 c.p.p.

L’assoggettamento invece alla disciplina dell’articolo 15 della Costituzione come afferma la Corte Costituzionale determina che gli stessi devono essere acquisiti per mezzo di un provvedimento di sequestro ai sensi dell’articolo 254 c.p.p. (si veda in questo senso anche C. Cassazione Penale sez. V Sent. n. 17552 del 10 marzo 2021).

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