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Domande Frequenti

Risposte a Quesiti

Benvenuto nella sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti in materia di Polizia Locale. Qui trovi un archivio in continuo aggiornamento con chiarimenti operativi, riferimenti normativi e soluzioni pratiche a dubbi reali raccolti da comandi, agenti e cittadini.

QUESITO

Buongiorno, in relazione all’attività di noleggio con conducente la legge nazionale n. 21/92 impone che il noleggiatore abbia preso il comune che rilascia la licenza sia una sede operativa che una rimessa. Si chiede di conoscere cosa si intende per sede operativa.

Grazie cortesi saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito si osserva che il Consiglio di Stato ha di recente formulato il proprio pensiero su cosa si intenda per sede operativa del noleggio con conducente. Infatti nella Sentenza n. 508/2023 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quinta), relativamente alle attività da svolgersi presso la sede operativa cosi ha stabilito:

 “…..le attività da svolgere nella sede operativa, (contrariamente a quanto assumono i ricorrenti), non consistono soltanto nella ricezione delle prenotazioni da parte dell’utenza, ma anche nella gestione di “tutte le incombenze amministrative derivanti dall’esercizio dell’attività di N.C.C.” (come si legge in sentenza); la circostanza che gli artt. 3, 8 e 11 della legge n. 21 del 1992 si riferiscano, nei commi citati in ricorso, alle richieste di prestazione da parte degli utenti non sta certo a significare che soltanto a questo scopo sarebbe necessaria la sede operativa (tanto più che, come evidenziano anche i ricorrenti, le prenotazioni possono essere effettuate, per legge, “anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”), ma soltanto a definire le modalità di funzionamento del servizio N.C.C., per lo più in contrapposizione al servizio taxi; a maggior ragione la sede operativa correttamente attrezzata è necessaria in casi quali quello di specie in cui il vettore, come la Planet Service Società Cooperativa, è conferitario di numerose autorizzazioni e quindi svolge un’attività imprenditoriale di notevole portata, che trova riscontro nelle risultanze della visura camerale evidenziate dalla difesa civica e valorizzate già dal giudice di primo grado;

I giudici del Consiglio di Stato proseguono nella sentenza affermando ancora che : ….. la sede operativa deve consistere in un “centro idoneo … a fornire all’utenza locale un punto di riferimento”.

In ragione di tale necessaria dimensione locale del servizio pubblico di N.C.C., nonché delle diverse funzionalità della sede operativa, va disattesa l’interpretazione delle parti ricorrenti secondo cui l’art. 8 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni) della legge n. 21 del 1992, comma 3 (“Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”) consentirebbe di prescindere dalla disponibilità di una sede operativa, in caso di disponibilità della rimessa nel territorio comunale. “

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno in materia di inquinamento acustico derivante da trattenimenti musicali di pubblici esercizi o esercizi di vario genere, si chiede quali situazioni possono configurarsi sia sotto il profilo amministrativo che penale in caso di accertamento da parte di agenti di questo Comando chiamati ad intervenire, e quale sia la posizione prevalente ricavabile dalle sentenze della giurisprudenza.

RISPOSTA

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che avviene a seguito di un’attività economica legittimamente autorizzata, si possono ipotizzare tre scenari configurabili:

A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in mate­ria;

B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costi­tuivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal semplice superamento dei limiti di rumore, a seguito dell’esercizio di un’attività che ecceda le sue normali modalità oppure ne sia fatto un uso smodato, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono;

C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o impartite dall’ Autorità ( Comune, Prefetto, ARPA…), relative all’esercizio dell’attività rumorosa, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica ( in questo senso si veda C.Cassaz. Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014; C. Cassaz. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, C.Cassaz.Sez. 1, n. 30773 del 25/05/2006, C.Cassaz. sez. 1, n. 46083 del 06/11/2007, C.Cassaz. Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014)

A titolo esemplificativo la giurisprudenza della Cassazione penale ritiene per esempio che integri il reato previsto dall’art. 659, comma primo, cod. pen., l’esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle persone abitanti nell’edificio in cui è ubicato il locale, nel momento in cui  “il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa al­l’intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idonei­tà a turbare la pubblica quiete”.

Rispetto a quanto esposto in linea generale, per completezza d’informazione si riscontra tuttavia un diverso orientamento espresso in una sentenza della Cassazione penale, secondo cui “il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., non essendo applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995, quando sussista la concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di per­sone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tute­lato da entrambi i commi dell’art. 659 cod. pen.” (in questo senso C. Cassaz. Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004).

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, un commerciante ambulante itinerante è subentrato, con regolare atto del notaio di acquisto di ramo d’azienda, in una fiera che si svolge in un comune vicino. Lo stesso si è rivolto a noi per sapere se sia corretta la procedura adottata da un altro comune che non ha accettato la pratica di subentro in quanto questo comune ritiene che non sia corretta la procedura; ciò in quanto l’autorizzazione interessata viene utilizzata per più fiere (non tutte intestate a quest’ultimo, che infatti ha ritenuto di acquistare SOLO il ramo d’azienda relativo alla “Fiera …” ).

Il commerciante chiede un nostro parere per sapere se la procedura dell’altro comune sia corretta.

Ed eventualmente cosa possa fare.

Grazie e cordiali saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito prospettato si evidenzia quanto segue:

La possibilità di realizzare un ramo d’azienda è prevista dal codice civile e nessuna legge amministrativa potrebbe vietare di realizzare tale possibilità; il ramo d’azienda dunque può essere creato ed essere oggetto di affitto o di vendita purchè abbia le caratteristiche previste dal codice civile e confermate da costante giurisprudenza di autonoma indipendenza. Nel caso di specie l’atto notarile dimostra che il pubblico ufficiale rogante garantisce l’esistenza del “ramo d’azienda” . La circostanza che su una autorizzazione di commercio itinerante possano sussistere più rami d’azienda è insito nella natura stessa dell’autorizzazione itinerante che appunto è un titolo di legittimazione plurimo, cioè che consente di svolgere l’attività in più luoghi e quindi consente di realizzare più rami d’azienda. La legge regionale sul commercio aree pubbliche Emilia Romagna non risulta che vieti tale fattispecie ed in ogni caso anche se una legge regionale lo vietasse si porrebbe in aperto contrasto con il codice civile e quindi sarebbe caduca.

Tutto ciò premesso si ritiene che la procedura adottata dal comune di respingere la SCIA di subingresso del commerciante itinerante sia illegittima e che lo stesso possa fare ricorso sia amministrativo che giurisdizionale contro la procedura medesima.

02.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, è stata presentata sul sistema Sardegna-Suape una pratica di inizio attività avente per oggetto “apertura attività RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE” attivando i seguenti interventi: 01 - Agenzie d'affari di competenza comunale - Avvio attività di agenzie d'affari di competenza comunale. Descrizione dell’attività: RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE. In particolare l’istante dichiara di svolgere le seguenti attività: - Organizzazione di congressi, riunioni, feste; - Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti; - Compravendita di cose usate su mandato di terzi; - Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni; - Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni; - Altro: Aiuto per lo svolgimento pratiche presso enti di patronato CAF. AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, ABBANOA ECC. ECC.

Nel modulo allegato B12, Agenzia d’affari, viene dichiarato di allegare “Elenco delle tariffe delle operazioni, recante la data e la firma del dichiarante”, ma all’interno del file in formato .pdf risulta, in luogo del contenuto dichiarato, una dichiarazione, recante firma autografa del titolare dell’esercizio che recita “Per  l’ATTIVITA’ da esercitare non è obbligatorio elencare la tariffa delle operazioni, sarà mia cura al momento dell’apertura e valutato il costo del servizio esporre le tariffe stesse”.

Si prega voler far conoscere il vostro parere in merito all’esistenza o meno dell’obbligo di comunicazione delle tariffe in fase di avvio dell’attività, e se vi siano obblighi di comunicazione delle eventuali successive variazioni tariffarie.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti con i migliori auguri di buone feste.

RISPOSTA

In base a quanto previsto dall’articolo 115 TULPS da leggere in combinato disposto con l’articolo 204 del R.D n. 635/1940 “ la domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell' articolo 115 del TULPD R.D n. 773/1931 deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi “.

Pertanto la dichiarazione rea dal soggetto titolare dell’esercizio che recita “Per  l’ATTIVITA’ da esercitare non è obbligatorio elencare la tariffa delle operazioni, sarà mia cura al momento dell’apertura e valutato il costo del servizio esporre le tariffe stesse” non solo non corrisponde a verità ma soprattutto è inaccettabile e deve essere respinta , pretendendo una conformazione/regolarizzazione della SCIA  ai sensi dell’articolo 19 comma 3 della legge n. 241/90 pena l’interruzione dell’attività segnalata.

03.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, con la presente formulo il seguente quesito sull’argomento che segue: nel comune dove lavoro (regione Sardegna) si svolge una Fiera Agro-pastorale, molto frequentata da visitatori e dagli operatori commerciali; per l’evento ci sono a disposizione spazi dati in concessione per dieci anni e spazi liberi che vengono assegnati ad ogni edizione.

Ci sono inoltre, spazi riservati ai chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, per i quali fanno le domande le associazioni ed i comitati spontanei. Quali sono i requisiti che devo controllare?

Quale documentazione devo chiedere?  Come posso stilare una graduatoria per l’assegnazione?

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti

RISPOSTA

In risposta a quanto richiesto si fa presente in primo luogo che la concessione di suolo pubblico per sua natura ed in base alle espresse previsioni dell’articolo 12 della direttiva 123/2006 Bolkestein deve essere assegnata solo ed esclusivamente tramite procedura ad evidenza pubblica, e mai a trattativa privata.

Pertanto per i posteggi indicati dal quesito che sono liberi, dovrà essere formulata una graduatoria annuale sulla base delle domande pervenute, tenendo presente che i criteri utilizzati non devono rappresentare un vantaggio per i “prestatori” (operatori) uscenti. Ciò significa che potranno essere utilizzati il criterio della maggiore professionalità del soggetto data dall’iscrizione al registro imprese ma non si potrà utilizzare il criterio del numero di partecipazioni precedenti del soggetto all’evento. Potranno inoltre essere stabiliti cosidetti criteri di qualità costituiti per esempio dalla tipologia di prodotti venduti, modalità del servizio aggiuntive post-vendita, prodotti recati marchi di qualità, utilizzo di mezzi speciali ecologici, servizi aggiuntivi alla vendita, criterio della rotazione in base agli spazi esistenti, etc..

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande si fa presente in primo luogo che i comitati definiti spontanei NON rappresentano entità giuridicamente rilevanti nel nostro ordinamento, e dunque per poter esercitare una qualunque attività anche temporanea l’ente o il soggetto deve essere obbligatoriamente in possesso di partita iva o codice fiscale e costituire una associazione o un’impresa regolarmente e validamente riconosciuta dall’ordinamento sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista fiscale . Qualunque altra forma di vendita effettuata da soggetti non imprenditori, cosi come gli “hobbisty” NON hanno alcun titolo ad operare in Sardegna e neppure in quelle regioni prive di legge regionale che disciplina i medesimi.

Per l’attività di vendita e somministrazione svolta in occasione di eventi temporanei si richiama la circolare regione Sardegna del 30 marzo 2017 prot. n. 10602.

Infine per quanto riguarda i requisiti da verificare essi sono costituiti dall’autorizzazione al commercio itinerante, dall’iscrizione al registro imprese come ditta attiva (quindi se associazione possesso di codice fiscale o partita IVA, dai requisiti morali e professionali dell’esercente, dalla regolarità contributiva e dalla notifica sanitaria se l’attività è relativa ad alimentari, oltre naturalmente alla concessione di suolo pubblico.

18.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Gentile dott. Linguanti, approfitto delle sue competenze per estenderle il seguente quesito.

FATTO:

E’ pervenuta richiesta di parere preventivo circa la possibilità di insediamento di una nuova attività di assemblaggio di piccoli oggetti (pietre naturali e relativi ganci) per realizzare per anelli, orecchini, braccialetti in ambiente residenziale (casa di civile abitazione).

Viene dichiarato:

  • l'attività non è a carattere industriale, ma svolta solamente dalla richiedente, senza utilizzo di macchinari: Utensili utilizzati sono piccole pinze, filo e colla (ex. attak).
  • l'attività non genera rumori e non prevede la saldatura di materiali in quanto trattasi di solo assemblaggio di prodotti finiti.
  • l’attività non genererebbe fumi od odori sgradevoli.
  • l’attività di assemblaggio non è continuativa ma saltuaria.
  • lo spazio che verrà adibito sarà un tavolo già presente nell’abitazione e l’illuminazione presente nella stanza. Non sarà necessari l’aggiunta di ulteriore illuminazione o l’alterazione dei locali.
  • nell’abitazione è già presente un bagno che verrà utilizzato in modo promiscuo anche per l’attività.
  • l'attività di vendita non viene svolta presso l'abitazione in cui viene realizzato l'assemblaggio, ma attraverso market o online.

RICHIESTA:

Pur essendo esplicitamente affermato che l’attività viene svolta in modo autonomo ed a carattere artigianale (non hobbistico) risulta possibile insediarla all’interno di vani abitativi residenziali, senza compartimentare e dividere i locali “artigianali” da quelli “abitativi” e senza perciò cambio di destinazione e individuazione specifica con frazionamento dei locali necessari alla stessa?

Con ciò sarebbe assimilata, per esempio, al commercio on line svolto presso la propria residenza.

 RISPOSTA

L’attività descritta configura senza dubbio un’attività artigianale come riscontrabile dall’allegato LAVORAZIONI ARTIGIANALI del DPR 288/2001, che esplicitamente tra le esemplificazioni di lavori artigianali elenca i seguenti:

- fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno

- lavorazione del ferro battuto e forgiato

- fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo

- lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino

- lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;

- lavorazione ad intarsio delle pietre dure;

Non v’è dubbio quindi che il soggetto debba iscriversi in CCIAA all’albo imprese artigiane per poter svolgere l’attività in questione mentre per l’attività di vendita on-line devono richiamarsi le norme della legge regionale n. 6/2010 forme speciali di vendita dovendo classificare la suddetta come appunto commercio on line. Non è chiaro invece cosa intenda il soggetto come vendita tramite “market” poiché qualora si trattasse di forme di vendita in mercati temporanei, l’attività deve essere in possesso di regolare licenza di vendita temporanea su area pubblica inquadrando il soggetto come commerciante itinerante. A questo punto però si porrebbe il problema dell’attività prevalente perché si dovrebbe dimostrare quale delle due attività prevale (artigianato o commercio) al fine dell’iscrizione della ditta nel corrispondente Registro o Albo.

Per quanto riguarda il regime giuridico cui deve essere assoggettata tale attività artigianale, si deve richiamare il recente D.L n. 19/2024 convertito nella legge n. 56/2024  il cui articolo 12 afferma che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione, pur restando fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività ( prevenzione incendi, acustica, emissioni, etc ). Nelle tabelle dell’allegato A troviamo indicata a titolo esemplificativo l’attività artigianali NON soggette ad autorizzazione, scia o comunicazione di sorta denominata “Creatore di articoli di bigiotteria” cui può ben essere ricondotto il richiedente.

Per ciò che concerne invece l’utilizzo dell’abitazione la problematica deve essere risolta in virtù del vigente strumento urbanistico, e delle limitazioni e previsioni in essa contenute circa la necessità o meno del cambio di destinazione d’uso. In linea generale si ritiene che l’attività artigianale svolta presso l’abitazione pur in assenza di titoli abilitativi amministrativi debba comunque rispettare la norma edilizia-urbanistica intendendo come tale la necessità di separazione tra locali destinati alle civile residenza e locali destinati alla lavorazione, nonché il rispetto delle norme del dlgs n. 81 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con successivo cambio di destinazione d’uso e relativo frazionamento.

10.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede quale sia la procedura per avvio di attività di "Baby parking" e se siano necessari requisiti professionali del personale.

Si chiede pertanto come inquadrare la fattispecie.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito si osserva in primo luogo che l’utilizzo ormai sconsiderato e diffuso della terminologia anglo sassone non è rapportabile alla disciplina nazionale o regionale esistente. In altre parole, non risulta sia vigente una normativa nazionale o regionale suddetta che disciplini le attività di “baby parking” posto che bisognerebbe prima capire cosa rappresenti e come sia esercitata e con quali modalità, tale fattispecie.

Pertanto quello che viene definito baby parking dovrebbe innanzitutto essere dettagliatamente descritto per poter capire a quale fattispecie disciplinata normativamente possa essere ricondotta, posto che la generalità dei casi in base all’esperienza porta ad affermare che trattasi di locali/aree di trattenimento (seppur per bambini) e quindi autorizzabili ai sensi dell’articolo 68 TULPS previa verifica di incolumità dell’articolo 80 del medesimo TULPS.

Bisogna tuttavia evidenziare che tale verifica propedeutica al rilascio della licenza dell’articolo 68 potrebbe non essere necessaria in base a come, con quali attrezzature, e con quali modalità, venga svolta l’attività prospettata: in questo caso infatti non è escluso che possa essere sufficiente il solo rilascio della licenza dell’articolo 68 TULPS per lo spettacolo/Trattenimento.

Potremmo pertanto concludere che si rende necessario conoscere dettagliatamente come si svolge l’attività, dove si svolge e con quale utilizzo di attrezzature eventuali prima di poter ricondurre la fattispecie ad una normativa di disciplina, fermo restando come detto che generalmente le attività cosi denominate rappresentano attività di trattenimento per bambini da ricondurre al trattenimento previsto dal TULPS R.D n. 773/1931.

24.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede se a seguito di sequestro amministrativo cautelativo ai sensi dell'art. 13 della l. 689/81 sia necessario un provvedimento di convalida dello stesso e se vi sia un termine per disporre la confisca e l'eventuale distruzione della merce.

Si chiede anche se la confisca debba essere obbligatoriamente disposta con l'ordinanza di ingiunzione oppure possa anche precederla.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

RISPOSTA

La natura della convalida rispetto ad un sequestro risiede nel concetto e principio di competenza per materia, pertanto la convalida in genere si rende necessaria quando ad operare il sequestro è un’autorità che non è individuata dalla legge come competente nella materia specifica nella quale è stato operato il sequestro.

Per ciò che concerne il secondo quesito si osserva che in base all’articolo 19 della legge n. 689/81 anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

In aggiunta a ciò, quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.  

A tale proposito si ricorda che in base all’articolo 20 comma 3 della suddetta legge esistono due tipi di confisca in quanto è sancito che le autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, mentre debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

30.06.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede quale documentazione è necessaria per avviare un'attività che consiste nell'esposizione e presentazione di prodotti di una determinata società (cosmetici, detergenza casa, accessori moda, profumi e make-up), divulgazione di materiale informativo e cataloghi, col fine di iscrivere potenziali clienti presso il sito della società che opera online. (il cliente ordina e paga online i propri acquisti direttamente alla società).

Tra i servizi offerti c'è la possibilità di non pagare le spese di spedizione, facendo recapitare gli ordini degli iscritti della zona presso il Point dell'utente che vorrebbe avviare l'attività e la preparazione dei pacchi di ogni singolo cliente.

Il compenso è dato da provvigioni e bonus che vengono riconosciuti dall'azienda madre. L'attività verrà svolta presso un locale in affitto fronte strada. Il contratto di affitto è a nome del cliente che intende avviare l'attività con partita d'iva e ditta individuale. La Camera di commercio chiede che venga presentata una pratica al suap ai fini dell'iscrizione.

Si chiede inoltre se possa essere inquadrata come attività di servizi e come agenzia di affari (anche se il rapporto di intermediazione è con un'unica azienda)

RISPOSTA

In relazione al quesito si osserva che l’attività descritta appare potenzialmente di carattere multiplo, e dunque da approfondire nelle intenzioni degli interessati,  in quanto può ravvedersi:

a) attività di vendita on line, forma speciale di vendita, relativamente all’acquisto di prodotti, previa verifica se il sito è utilizzato e gestito dall’azienda madre ( in questo caso sarà essa a dover presentare SCIA di commercio on line), oppure dalla società che effettua presentazione e promozione dei prodotti (in quest’ultimo caso la SCIA di vendita on.line sarà a carico della medesima).

b) attività di vendita mediante per corrispondenza , forma speciale di vendita, qualora nel locale preso in affitto siano mostrati al pubblico prodotti su cataloghi, raccolto gli ordini relativi e rilasciata fattura o attestazione, anche se il pagamento avvenga direttamente verso l’azienda produttrice; è compresa in questa forma di vendita anche l’invio dei cataloghi per corrispondenza agli utenti.

c) attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 115 TULPS anche se svolta verso un’unica azienda.

Verificata dunque la necessità di approfondire con precisione con i soggetti interessati cosa e come intendano svolgere, segnaliamo che spesso l’attività descritta di presentazione, promozione e vendita di prodotti per conto di un’unica azienda potrebbe essere svolta da agenti di commercio, inquadrati ENASARCO, che hanno con l’azienda madre un rapporto di esclusività.

Nelle ipotesi sopra previste ed elencate potrebbe essere aggiunta quest’ultima dopo aver acquisito dagli interessati specifica notizia in merito.

Nel caso l’utente optasse per la figura di agente di commercio enasarco, non sarebbe necessario presentare SCIA dell’articolo 115 TULPS ma, qualora l’agente gestisse un proprio sito internet o utilizzasse altro sito specializzato per vendere i prodotti, dovrebbe comunque presentare una SCIA di vendita on.line.

02.07.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

 

QUESITO

Buongiorno, questo SUAP situato in regione Toscana vorrebbe chiarire il procedimento per la denuncia di vendita degli alcolici da parte di un pubblico esercizio o di un esercizio commerciale già in possesso di licenza fiscale, e la differenza rispetto alla richiesta di licenza nel caso in cui l’esercizio non ne sia ancora in possesso; il tutto in riferimento al portale STAR della regione Toscana.

Grazie, distinti saluti.

RISPOSTA

In riferimento a quanto richiesto si osserva che a far data dal 27 luglio 2020 è disponibile sul portale STAR della regione Toscana l’endoprocedimento ADM 6 per la richiesta di nuova licenza fiscale, il quale dovrà essere utilizzato dall’utente contestualmente all’invio delle pratiche di commercio e/o somministrazione qualora non in possesso di licenza fiscale per la vendita degli alcolici. Si tratta della richiesta di autorizzazione/licenza che l’utente deve eseguire scaricando e compilando il modello pubblicato sul sito dell’agenzia delle Dogane, allegando obbligatoriamente 2 attestazioni di pagamento del bollo, una per la richiesta e l’altra per la Licenza.

Sullo stesso portale è disponibile anche l’endoprocedimento ADM 1 - comunicazione che vale come Denuncia di vendita alcolici che sarà inviata all’Agenzia delle Dogane solo nel caso in cui l’utente sia già in possesso di Licenza per la vendita di alcolici, utilizzando l’allegato E7 dell’endoprocedimento.

11.07.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Si chiede se nel caso in cui un'unica società sia titolare di due attività (bar e ristorante avviate con DUA separate) ubicate nella stessa via ma numero civico diverso, i verbali per occupazione in eccesso del suolo pubblico autorizzato, siano cumulabili ai fini della recidiva e dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività (indifferentemente se riferiti al bar o al ristorante), oppure, se sia necessario che siano riferiti alla stessa attività (bar o ristorante) nonostante il trasgressore sia unico.

Si chiede inoltre se dal verbale non è ben chiaro a quale delle due attività sia imputabile l'attribuzione (perchè oggettivamente impossibile stabilirlo a causa della contiguità dell'occupazione abusiva), debba essere applicata ad entrambe le attività la sanzione accessoria della chiusura temporanea (perchè il trasgressore è unico) oppure a nessuna delle due.

RISPOSTA

In relazione ai quesiti proposti si osserva in primo luogo che ai fini della recidiva e dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività si debba obbligatoriamente fare riferimento alla medesima attività e dunque escludendo una cumulabilità dei verbali delle attività indicate.

Per quanto concerne l’imputabilità della violazione essa costituisce, in base al principio di legalità e tassatività indicati dalla legge n. 689/81 e s.m.i., condizione essenziale per poter procedere alla contestazione e dunque l’individuazione esatta dell’attività in riferimento alla quale è avvenuta la violazione appare indispensabile, onde non porre a rischio di accoglimento un eventuale ricorso amministrativo dell’esercente. Se nel verbale redatto tale indicazione precisa non è avvenuta il ricorrente potrà presentare memorie difensive nel senso sopra indicato della non chiarezza e definizione dell’accertamento.

Qualora invece il verbale non fosse ancora stato redatto, la violazione può anche essere imputata ad entrambe le attività in uguale percentuale se sussistano le condizioni di oggettiva difficoltà.

11.07.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede se per aprire un'attività di soccorso stradale/traino siano necessarie ulteriori condizioni oltre le seguenti:

- utilizzare mezzo omologato, registrazione presso il registro delle imprese, possesso patente B o C secondo peso complessivo del veicolo, polizza assicurativa, autorimessa, possesso dei requisiti morali e possesso requisiti professionali se si opera su autostrade ex art. 374 Regolamento del C.D.S.

Nel caso concreto un soggetto ha chiesto cosa occorra per aprire l'attività di soccorso stradale/traino informando l'Ufficio SUAP che utilizzerebbe un'area all'aperto di gommista concessa in locazione.

In attesa di risposta si saluta cordialmente

RISPOSTA

In risposta al quesito è necessario premettere che l’attività di soccorso stradale è finalizzata al recupero e trasporto di un veicolo fermo per incidente o avaria, fino all’officina/luogo più vicino per effettuare la riparazione che NON necessariamente deve far capo allo stesso esercente l’attività di soccorso stradale. Ciò significa che all’attività in questione non necessariamente è legata l’attività di officina e che dunque nessun requisito professionale, né tantomeno morale, è dovuto per il solo recupero stradale.

In secondo luogo è bene precisare che non esistendo alcuna normativa che prevede una Licenza per l’attività di soccorso stradale, è da considerarsi priva di fondamento giuridico la previsione di una SCIA come alcuni comuni chiedono, in quanto come noto l’articolo 19 della legge n. 241/90 prevede la SCIA in sostituzione di una Licenza.

Ciò premesso per esercitare l’attività di recupero mezzi incidentati è necessario iscriversi al registri Imprese tenuto dalla CCIAA ed utilizzare un mezzo autocarro attrezzato ed omologato per uso speciale ai sensi dell’articolo 54 comma 1 lettera g) del dlgs n. 285/1992 nonché articolo 203 comma 2 lettera i) del DPR n. 495/1992. Per i veicoli uso speciale impiegati nell’attività di soccorso stradale non è necessario ottenere la licenza di trasporto cose per conto proprio né l’iscrizione all’Albo autotrasportatori di cose per conto terzi.

Nel caso in cui l’esercente l’attività abbia anche una officina sarà necessario, ma solo in questo caso, essere autorizzati all’attività di autoriparazione di cui all’articolo 2 della Legge n. 122/1992 secondo quanto stabilito dall’articolo 374 del DPR n. 495/1992 Regolamento C.d.S. ed essere iscritti nel Registro Imprese attività di autoriparatore ed indicare il responsabile tecnico in possesso dei requisiti.

In ogni caso per il ricovero del mezzo uso speciale sarà necessaria una idonea rimessa per la quale l’esercente dovrà presentare una SCIA ai sensi del DPR n.480/2001, rimessa al chiuso o all’aperto pur nel rispetto del DPR n. 151/2011 sulla prevenzione incendi e delle norme ambientali relative agli scarichi e recupero liquidi sversati ed esausti.

Non risulta l’obbligo normativo di polizza assicurativa per l’attività (ma ovviamente RCA per l’automezzo) mentre per quanto riguarda la patente per guidare il veicolo utilizzato, se il carro attrezzi ha una massa complessiva inferiore o uguale a 3.5 tonnellate è sufficiente la patente di categoria B, mentre se il peso supera le 3,5 tonnellate servirà la patente di categoria C.

L’esercizio dell’attività di recupero mezzi incidentati è subordinato all’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada o società concessionarie di Autostrade.

Il traino del veicolo rimosso o soccorso è ammesso con rapporto di traino non superiore 0.5 ossia la massa del veicolo traente deve essere doppia del veicolo trainato. In caso di traino veicolo in avaria mediante sollevamento parziale, è necessaria la patente C-E quando la massa del rimorchio supera 0.75 tonnellate.

15.07.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno,

Si chiede se il verbale di ispezione inerente alla sorvegliabilità dei pubblici esercizi di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, possa essere emesso in qualsiasi momento anche dopo i 60 gg. per la verifica dei requisiti di cui all'art. 19 della L. 241/90 per l'avvio dell'attività, e se, in caso affermativo, sia necessaria una richiesta al SUAPE di annullamento in autotutela della DUA/SCIA (tecnicamente inefficacia della DUA) da parte della Polizia Municipale o invece sia sufficiente la trasmissione al SUAPE del verbale di ispezione negativo senza una richiesta esplicita di adozione del provvedimento.

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti

RISPOSTA

La verifica dei requisiti di sorvegliabilità di un pubblico esercizio, come requisito strutturale dovrebbe essere autocertificato nella DUA di inizio attività e verificato dall’ufficio/Comando competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della DUA (inviata dal SUAPE) da parte dell’ufficio stesso. In tal caso l’eventuale mancanza del requisito, ai sensi dell’articolo 19 bis dovrà essere evidenziato al SUAPE dall’ufficio che ha effettuato il controllo presentando almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 3, l’eventuale proposta motivata per l'adozione dei provvedimenti previsti di cessazione attività.

Trattandosi di un requisito che deve permanere durante l’attività, ciò non significa comunque che ai sensi dell’articolo 21 comma 2-bis il suddetto requisito non possa essere verificato anche successivamente ai 60 giorni di cui all’articolo 19 bis citato. Infatti il comma 2-bis espressamente recita che “restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 della stessa legge n.241/90 “(quindi anche nel caso dell’utilizzo della SCIA/DUA e/o del maturare del silenzio assenso).

In questo secondo caso il verbale di accertamento/ispezione sarà relativo non alla verifica del requisito in fase di inizio attività bensì in fase di esercizio dell’attività, comportando comunque la necessità per l’ufficio SUAPE competente di adottare l’atto interdittivo e valutare l’eventuale sussistenza degli estremi della falsa o erronea dichiarazione resa in sede di presentazione di DUA.

16.07.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, con la presente si chiede quali siano i requisiti degli immobili locati per finalità turistiche o destinati alla locazione breve (inferiore a 30 giorni) e come si avvia l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale e non imprenditoriale in Regione Toscana.

Si chiede inoltre quale sanzione si possa applicare per non aver esposto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) ed a quale Ente siano destinati i proventi della sanzione pecuniaria medesima.

Si ringrazia e si saluta cordialmente

RISPOSTA

In risposta al quesito inviato si fa presente che gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche o destinati alla locazione breve devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione e devono possedere le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o locate per finalità turistiche, devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti (escluse quelle non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso con certezza, il rischio di rilasci di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio) nonché di estintori portatili a norma di legge.

Per quanto riguarda la situazione in regione Toscana si ricorda che l’attività di locazione turistica / breve può essere svolta sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale.

Come comunicare l’avvio dell’attività di locazione turistica o breve (in forma imprenditoriale)

L’esercizio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a SCIA da presentare esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

Codice attività regionale: 55.90.40R – Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale

Intervento previsto: Avvio

Come comunicare la locazione turistica o breve di immobili o parte di essi (in forma NON imprenditoriale)

Chi intende dare in locazione immobili o porzione di essi per finalità turistica in forma non imprenditoriale comunica al comune, con modalità telematica l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio, le informazioni relative alla sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti in essi installati, le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e caratteristiche dell’alloggio, nonché le informazioni relative all’attività di locazione.

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Arezzo e provincia

https://arezzo.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche Firenze capoluogo

https://servizi.comune.fi.it/servizi/portale-ids

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche Firenze provincia

https://turismo5firenze.regione.toscana.it/zul/locazioni/anagrafica_locazioni_toscana.xhtml

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Grosseto e provincia

https://grosseto.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Livorno e provincia

https://livorno.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Lucca e provincia

https://lucca.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Massa e Carrara e provincia

https://massa.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Pisa e provincia

https://pisa.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Pistoia e provincia

https://turismo5pistoia.regione.toscana.it/zul/locazioni/anagrafica_locazioni_toscana.xhtml

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Prato e provincia

https://turismo5prato.regione.toscana.it/zul/locazioni/anagrafica_locazioni_toscana.xhtml

Accesso alla piattaforma di registrazione delle locazioni turistiche di Siena e provincia

https://siena.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

 Esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. 

E’ possibile esporre il CIN anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle norme regionali e provinciali di settore.

 Sanzione per la mancata esposizione del CIN

La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 dell’articolo 13-ter del D.L. 18/10/2023, n. 145 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. 

Tali disposizioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 689/198. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

05.08.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, vorrei gentilmente sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:

Un supermercato (medio/grande struttura di vendita), vorrebbe procedere ad affidare alcuni reparti del non alimentare ad un'altra ditta pur mantenendo la titolarità dell'autorizzazione. Nel caso prospettato dal titolare, l'ingresso all'esercizio resterebbe unico per entrambe. Una volta entrati si configurerebbero due percorsi alternativi, uno per il supermercato ed uno per il/i reparto/i in affido che disporrebbero di proprie casse autonome. Gli spazi risulterebbero separati da scaffalature, pur prevedendo anche spazi comuni aperti per rispettare le normative in materia di sicurezza in quanto il certificato di prevenzioni incendi resterebbe ovviamente unico per l'intera struttura.

Dalle circolari ministeriali emerge chiaramente che l'affido di reparto sia comunque ammesso anche se non espressamente disciplinato. Per quanto riguarda eventuali disposizioni regionali per l'Emilia Romagna ho trovato unicamente disposizioni relative all'affido di reparto nei pubblici esercizi, pur essendo prevista sul portale SUAPER la comunicazione di affido reparto anche per il commercio. A mio avviso sulla base del principio dell'autonomia contrattuale le parti dovrebbero essere libere di disciplinare l'affido come ritenuto più opportuno dalle medesime considerato che non esistono disposizioni normative al riguardo. I dubbi nascono però dal fatto che in alcune circolari/note ministeriali in riferimento al l'autonomia fiscale della ditta in affido di reparto si fa rinvio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, del quale tuttavia non ho trovato nulla. Chiedo pertanto se al contrario risultino eventuali chiarimenti in merito sulla questione e comunque un parere circa il caso prospettato e se per l'affido di reparto sia eventualmente sufficiente una scrittura privata o se sia necessario che la stessa sia autenticata o con atto notarile.

Ringrazio e saluto cordialmente

RISPOSTA

Come più volte fatto presente in altri quesiti, osserviamo che i portali telematici (come nel caso citato del SUAPER) NON rappresentano fonti del diritto e quindi inutili sotto il profilo indicativo normativo-giuridico o interpretativo; ciò premesso il dato concreto è rappresentato dal fatto che la legge regionale sul Commercio dell’Emilia Romagna non provvede a disciplinare la fattispecie dell’affido di reparto il quale comunque deve essere ammesso facendo riferimento alla disciplina civilistica. Al proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, quando ancora denominato Ministero delle Attività Produttive, affermava correttamente nella nota prot. n° 549384 del 11.03.2003 che in relazione alla legittimità dell’affidamento di reparto nelle attività commerciali , “ Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell’affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all’autonomia negoziale delle parti “. Dunque nel silenzio della normativa regionale l’affidamento di reparto in qualunque attività sia attuato, deve considerarsi fattispecie da regolare esclusivamente nell’ambito del diritto civile con idoneo titolo giuridico avente validità “erga omnes”, che regolamenti i rapporti tra titolare dell’esercizio ed affidatario ; in pratica ciò significa che la semplice scrittura privata non è sufficiente essendo necessaria una scrittura registrata/autenticata oppure un atto pubblico notarile avendo i rapporti sopraindicati di affidamento incidenza oltre che sulle parti anche sui terzi .

Preme sottolineare in aggiunta che la gestione del reparto rappresenta una gestione aziendale in proprio, regolata da un accordo contrattuale tra le parti quindi in assenza di rapporto di dipendenza tra gestore ed affidatario, fermo restando che il titolare dell’esercizio commerciale è tenuto a comunicare al Comune l’affido di reparto ad altro soggetto; ma la circostanza che trattasi di gestione in proprio ha come conseguenza che l’affidatario debba iscriversi obbligatoriamente al Registro Imprese ed adempiere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, oltre a dover risultare in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Ai fini fiscali pertanto l’affidatario dovrà essere in possesso ed utilizzare un proprio registratore di cassa, oppure utilizzare quello dell’esercizio commerciale a condizione che risulti chiaramente dal punto di vista fiscale, a quale merce e conseguentemente a quale reparto si faccia riferimento nell’acquisto effettuato.

In ogni caso, la gestione di reparto si differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell’azienda in quanto, nel primo caso, l’azienda e l’autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare; di conseguenza, anche a seguito di affidamento di uno o più reparti, al titolare dell’esercizio commerciale resta comunque intestata l’autorizzazione riferita all’intera superficie di vendita, in quanto una riduzione della medesima per la parte occupata dal reparto in affido ad altri risulterebbe inammissibile, cosi come inammissibile deve considerarsi un’eventuale affidamento della totalità dei reperti ad un unico soggetto. Sulle modalità di individuazione di un reparto si ritiene che l’autonomia negoziale consenta una scelta varia purchè sia assicurata una “unitarietà” complessiva dell’esercizio.  

18.08.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, chiedo cortesemente un supporto relativamente alla richiesta da parte di un utente di attivare un attività artigianale presso un capannone nel quale sono già presenti altre attività, mediante una formula di co-working. Precisiamo che esisterebbe poi una società di co-working incaricata della gestione e per la quale si chiede che ruolo avrebbe e come considerarla.

Si ringrazia per la disponibilità, cordiali saluti

RISPOSTA

Il termine anglosassone co-working sta a significare “lavoro in condivisione”, che rappresenta una modalità/stile di lavoro implicante la condivisione con altre persone di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio ma mantenendo un'attività indipendente dal punto di vista fiscale ed amministrativo. A differenza della consueta modalità autonoma aziendale, coloro che sono in coworking non sono impiegati nella stessa organizzazione e tale forma di condivisione è utilizzata tipicamente da professionisti o piccole aziende.

Dal canto suo la società di coworking non è un esercente l’attività rivolta al consumatore finale ma si limita a gestire gli aspetti giuridici sui titoli di occupazione degli spazi. Al netto di questo, quando più soggetti imprenditori autonomi esercitano un’attività in condivisione di unità locale, ognuno di essi è soggetto, singolarmente, alla relativa disciplina amministrativa di esercizio con i relativi titoli abilitativi.

20.08.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede se esistano delle limitazioni derivanti da leggi o regolamenti sulla somministrazione o la vendita di bevande in recipienti di vetro per le bibite nelle discoteche e in generale nei locali notturni.

Si chiede anche se vi siano dei limiti orari per la vendita di bevande in recipienti di vetro.

Attendo cortese riscontro cordiali saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito osserviamo che non esistono normative nazionali né regionali che pongano divieti alla somministrazione e vendita di bevande in genere in contenitori di vetro all’interno di discoteche e locali notturni. Peraltro tale limitazione potrebbe essere oggetto di specifica Ordinanza sindacale in riferimento a quanto previsto dall’articolo 50 commi 5 e 7 bis del dlgs n. 267/2000 qualora ne ricorrano le condizioni e presupposti di pregiudizio alla vivibilità urbana e quindi in presenza di un nesso di causalità oggettivo tra l’attività di somministrazione in recipienti di vetro all’interno del locale e l’accertato pregiudizio.

Analogamente per le limitazioni di orario alla vendita di bevande.

15.09.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, vorremmo gentilmente conoscere cosa ne pensa la giurisprudenza sulla validità delle circolari amministrative e la loro obbligatorietà o meno nei confronti dei funzionari cui vengono inviate, possibilmente con riferimenti alle sentenze principali.

Ringraziamo ed inviamo distinti saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito da voi formulato e come più volte fato presente in altre risposte, sottoliniamo che la giurisprudenza consolidata in tema di impugnazione di circolari amministrative ha chiarito che “ note interpretative, circolari e risoluzioni amministrative sono atti diretti agli organi o agli uffici periferici ovvero sottordinati, privi di valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 4 dicembre 2017 n. 5664; Consiglio di Stato sez. IV 28 gennaio 2016 n. 310; Consiglio di Stato sez. IV 28 maggio 2013 n. 2916; Consiglio di Stato sez. VI 13 settembre 2012 n. 4859; a  contrario, Consiglio di Stato sez. III 26 ottobre 2016 n. 4478).

Dalla stessa giurisprudenza amministrativa ricaviamo che:

a) le circolari amministrative, le note interpretative e le risoluzioni non sono soggette al principio di immediata impugnazione, salva l'ipotesi -da dimostrare a cura di chi l'afferma- che le stesse rechino immediata e diretta lesione alla sfera soggettiva, limitandola in modo concreto;

b) le stesse possono invece essere impugnate unitamente all'atto amministrativo che ne faccia applicazione […]” (Consiglio di Stato sez. IV, 15.01.2019, n.367).

Le circolari amministrative, dunque, possono essere immediatamente impugnate nei casi in cui dalle stesse derivi una lesione diretta e immediata alla sfera giuridica di chi si assume leso, essendo, diversamente, principio generale, che le stesse debbano essere impugnate unitamente all’atto asseritamente lesivo che ne faccia applicazione.

19.09.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno avremmo bisogno di chiarire alcuni dubbi....

Il Comune sta predisponendo un bando di locazione di un immobile ad uso diverso da abitazione ovvero ad uso commerciale (L. 392/78); il locale in questione è un immobile adibito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'Amministrazione vorrebbe inserire nel bando alcune clausole che, nella selezione delle domande pervenute determinerebbero un punteggio diverso. In particolare l'idea è quella di "imporre" un minimo di giornate di apertura (si pensava a 305 giorni/annui), decidendo anche i mesi ritenuti più idonei, ed un orario minimo giornaliero di attività.

E' possibile "imporre" specifiche condizioni dato che normalmente gli orari ed i giorni di apertura sono a scelta del esercente?

Grazie in anticipo

RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto si conferma la possibilità di inserire nel Bando di affidamento di un immobile pubblico da destinarsi ad attività di somministrazione una clausola di condizionamento relativa agli orari minimi e giornate da garantire, fermo restando che tale clausola deve in primo luogo essere rispettosa del principio di trasparenza e proporzionalità di cui alla direttiva 2006/123, pertanto non invasiva eccessivamente nell’attività che si andrà ad esercitare, rispetto al principio costituzionalmente garantito della libertà d’impresa di cui all’articolo 41 Costituzione.

Si ritiene necessario l’obbligo di motivare adeguatamente tale scelta e di concretizzarla in una condizione di esercizio da inserire nel Bando e valevole per il vincitore, più che in un criterio che dia luogo ad eventuale attribuzione di punteggio dovendo tale obbligo essere conoscibile fin dal momento della partecipazione a valere per l’aggiudicatario qualunque esso sia.

22.09.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Alcuni mesi fa è stato comunicato al nostro SUAP l'apertura di un bed & breakfast all'interno di una villa molto grande. Per la precisione una porzione della villa è adibita a B&B e una porzione a casa vacanze. Da alcune settimane tuttavia, molti cittadini residenti nelle adiacenze hanno segnalato disturbo alla quiete poichè all'interno della villa vengono organizzate quasi tutti i giorni feste private (compleanni, comunioni, etc.) che comportano rumori molesti con presenza di persone fuori dalla villa che disturbano e il parcheggio selvaggio anche sul manto erboso di decine di auto. L'organizzazione di eventi viene pubblicizzata anche sul sito ufficiale della villa. Tuttavia all'atto della presentazione della scia per l'attività ricettiva non è stata comunicata alcuna attività di organizzazione di eventi /feste private. Fermo restando il procedimento per la verifica dei rumori molesti e la violazione al codice della strada, il quesito è se un B&b possa organizzare eventi privati, in che modo e a quale normativa si vede fare riferimento. Grazie

RISPOSTA

E’ necessario premettere che l’attività di B&B è definita dall’articolo 29 della L.R n. 27/2015 come l'attività svolta a conduzione familiare in forma NON imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in NON più di 4 camere con max. 12 posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.La stessa disposizione stabilisce che l'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell’attività NON inferiore a 90 giorni anche non continuativi .

Tutto ciò premesso, l’attività descritta nel quesito sia per il carattere ( trattenimento musicale ) sia per la pubblicizzazione della stessa, sia per il fatto che appare presente la residenza effettiva dell’interessato  , configura chiaramente un’attività di trattenimento / pubblico spettacolo sottoposta al regime del TULPS R.D n. 773/1931 articoli 68 previa verifica di incolumità dell’articolo 80.

In aggiunta a ciò , e fermo restando la necessità di interessare dell’attività svolta anche gli organi di vigilanza tributaria , in base al tipo di eventi ed alla loro affluenza si renderà necessario che l’organizzatore predisponga una Relazione di Safety e Security secondo quanto indicato dal Ministero dell’Interno nelle Linee Guida agosto 2018.

26.09.2025

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, un’attività di acconciatore intende installare al suo interno, ad uso dei clienti, un biliardo, un calciobalilla e 2 playstation.

Fermo restando i requisiti edilizi e igienico-sanitari, si chiede se sia possibile e che tipo di pratica debba eventualmente presentare, se scia per i giochi leciti in esercizi pubblici o domanda di autorizzazione sala giochi.

Grazie e cortesi saluti

RISPOSTA

Buongiorno, in relazione a quanto descritto osserviamo in primo luogo che l’installazione di un biliardo, un calciobalilla e due playstation è in linea di massima consentita in un esercizio aperto al pubblico, come l’attività di acconciatore, a condizione che sia presentata una SCIA articolo 86 del RD n. 773/1931 TULPS da parte dell’esercente.

In particolare i giochi descritti rappresentano la tipologia di giochi dell’articolo 110 TULPS comma 7 presi in considerazione dalla Determina Agenzia delle Dogane Prot.: n. 314538/RU Roma del 5 luglio 2022, la quale li inserisce nella Categoria A - APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, LETTERE C-BIS) (CHE NON DISTRIBUISCONO TAGLIANDI) E C-TER), BASATI SULLA SOLA ABILITÀ, FISICA, MENTALE O STRATEGICA: Biliardino, calciobalilla, air hockey e similari, Flipper, Biliardo, carambola e similari, etc.

Tali apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non distribuiscono tagliandi, mentre quelli di cui alla lettera c-ter), sono basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore.

Gli apparecchi sono inseriti in un elenco denominato AMEE e non necessitano del nulla-osta e della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori nonché ai loro gestori da parte di ADM, fermo restando la SCIA di cui sopra da presentare al Suap comunale. 

Sono soggetti però alla presentazione di una autodichiarazione di installazione presente sul sito dell’ADM, al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (entro 5 giorni); la quietanza del versamento e la dichiarazione inviata vanno conservati in sede, a controprova dell’assolvimento degli obblighi.

Il numero massimo di apparecchi installabili nell’esercizio è fissato dalla Determina Direttore ADM prot. 172999/RU del 1 giugno 2021, nella misura di 1 ogni 5 metri quadrati con il massimo di 10 apparecchi.

Per quanto riguarda la playstation e le console per il gaming “domestico” si ritiene non possano essere utilizzate a scopo di lucro e nei locali pubblici in quanto privi di omologazione specifica.

 La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno si chiede come si possa avere la certezza sulla effettiva attività di una società sportiva dilettantistica, cioè se la stessa possa essere veramente considerata tale e quindi possa svolgere l’attività commerciale seppur in forma secondaria e complementare ed usufruire dei vantaggi anche fiscali attribuiti alle ASD.

Ringraziamo ed inviamo distinti saluti.

RISPOSTA

In risposta al quesito si osserva che per poter usufruire delle agevolazioni normativamente previste per le società sportive dilettantistiche non è sufficiente che le stesse siano state costituite nei modi e nelle forme previste dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della L. 289/2002 e che esista una successiva affiliazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, ma è necessaria anche la successiva iscrizione nel registro del CONI che resta, quest'ultimo, l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalla società e dalle associazioni dilettantistiche.

Infatti il CONI è l’unico soggetto che può certificare l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche ed in mancanza di un riconoscimento del CONI della natura di associazione sportiva dilettantistica l’attività svolta da quest’ultima è riconducibile a quella svolta da soggetti di natura commerciale con conseguente applicazione della disciplina fiscale prevista per tali società e non il regime agevolativo previsto dall’art. 90 l. 289/2002.

In tal senso si veda anche la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 873/2015 del 9 marzo e la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 999/2015 del 5 febbraio 2015.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, chiedo cortesemente quanto segue:

Abbiamo ricevuto da AAMS un verbale di verifica effettata presso un pubblico esercizio con il quale è stata rilevata la violazione prevista dall'art. 3 comma 3 del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, ovvero è stata accertata l'assenza di una apparecchiatura da gioco che non consente vincite in denaro (altenativa di gioco).  AAMS ci trasmette tale verbale di verifica ex art. 17 ter del TULPS al fine di predisporre gli opportuni provvedimenti di competenza.

Come ci dobbiamo comportare? quali provvedimenti vanno adottati?

Ma AAMS non avrebbe dovuto fare anche il verbale di contestazione?

Ringrazio infinitamente per l'aiuto.

RISPOSTA

Per la risposta al quesito è necessario fare riferimento all’articolo 24 del DL n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 14 della legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 13 del suddetto , “gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (attualmente Agenzia Dogane), nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.”

Inoltre ai sensi del successivo comma 15, “nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria”. La lettura dei due commi, in combinato disposto con l’articolo 14 della legge n.689/81 secondo cui la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, determina la competenza dell’Agenzia stessa alla contestazione e determinazione della sanzione in quanto organo che ha provveduto all’accertamento nonché competente per materia.

Per quanto riguarda l’ambito di competenza del Comune in materia di violazioni amministrative in materia di giochi, secondo il comma 21 dello stesso articolo 24 citato “per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria” .

Dunque la comunicazione inviata dall’Agenzia assume valore per gli effetti del comma 21 mentre per quanto concerne la competenza alla contestazione ed irrogazione della sanzione vale quanto sopra esposto ed in particolare al comma 13 secondo cui sono gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che “nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge …………., nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro “.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

In tema di sanzioni sottopongo il seguente caso:

Il 12 aprile 2018 la Polizia Stradale ha sanzionato il legale rappresentante di una ditta (snc) in quanto "effettuava il trasporto di prodotti alimentari a regime di temperatura controllata con attestazione ATP scaduta a marzo 2018 e sprovvisto di richiesta di rinnovo.

Sono presenti requisiti di igienicità e salubrità e se ne autorizza il proseguo fino al luogo di scarico. Art. 17 c.1 L. 283/62 rif. DPR 320/80 - sanzione di euro 258,00". Il trasgressore, il 35° giorno dalla notifica del verbale (oltre quindi i 30 gg.) ha presentato scritti difensivi non evidenziando però che il riferimento al DPR era errato (trattasi di DPR 327/80 e non 320) ma chiedendo l’annullamento della sanzione in quanto dichiarava di avere - lo stesso giorno della sanzione (12.4.2018) - prenotato il controllo per il 18.5.2018. Successivamente la stessa Polizia Stradale con nota pec dell’8.5.2018 (in risposta alla nostra richiesta di controdeduzioni) ha comunicato al Comune (testualmente) che “la norma applicata non trova applicazione rispetto al comportamento censurato.

Pertanto si conferma la sussistenza dei presupposti per procedere all’archiviazione dell’atto”. Lo scrivente Comune, in fase di ordinanza-ingiunzione, deve archiviare la sanzione in quanto il riferimento normativo è sbagliato -come peraltro scrive lo stesso Organo accertatore- oppure può comunque confermare la sanzione considerato che gli scritti difensivi non sono accoglibili (sia perchè pervenuti in ritardo che per le motivazioni addotte) e specificando che trattasi di un mero errore nell''indicazione della norma? (cfr. sent. Cassaz. 13267/2000).

Grazie.

RISPOSTA

In merito alla situazione descritta nel quesito, si rende necessario premettere che:

1. Il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/81 al fine della presentazione degli scritti difensivi, per costante giurisprudenza deve intendersi ordinatorio e non tassativo in quanto in applicazione del diritto di difesa e quindi fintanto che l’ordinanza ingiunzione non sia emessa l’amministrazione può decidere di accettare ugualmente gli scritti difensivi anche se presentati oltre i trenta giorni.

2. Il verbale emesso dalla polizia stradale appare viziato non tanto dalla errata indicazione del numero del DPR quanto piuttosto dalla circostanza che il DPR n. 327/1980 è stato abrogato dall’articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 27/2021.

3. Il citato decreto legislativo n. 27/2021 individua chiaramente all’articolo 2 comma 1 come autorità sanitarie competenti il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze (territoriali n.d.r), precisando che le suddette sono designate, ai sensi dell'articolo 4 del Reg. 625/2017 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento 625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti ……..

Il Comune non è quindi competente nel caso specifico.

Tenuto conto di tutto quanto sopra si ritiene che il procedimento di contestazione descritto nel quesito vada archiviato visto anche le controdeduzioni dell’organo accertatore.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede Vs. cortese risposta al seguente quesito:

un privato (che si firma come avvocato) ha presentato un “esposto”, indirizzato al SUAPE, alla polizia municipale e alla procura, avente ad oggetto un presunto abuso edilizio da parte di un pubblico esercizio sito nello stesso condominio del denunciante, il quale tra l'altro contesta l'utilizzo del cortile interno da parte del PE come area destinata alla somministrazione, ritenendo che la stessa area cortilizia sia di propria proprietà esclusiva (e non parte comune del condominio concessa in uso al PE).

Il Pubblico esercizio ha presentato richiesta di accesso agli atti chiedendo gli atti del procedimento e gli esposti presentati nei propri confronti.

L'avv. denunciante, a seguito di notifica ai controinteressati da parte del SUAP, ha risposto facendo opposizione all'accesso per i seguenti motivi (minacciando eventuali richieste di risarcimento del danno): - tutela della riservatezza; - nessun collegamento causale esiste tra l’esposto ed il verbale di accertamento, ma solo tra la verifica ispettiva attivata ed il provvedimento finale, tanto più nelle ipotesi in cui manchi un rinvio espresso dal verbale di accertamento all’esposto di parte e, dunque, una eventuale motivazione per relationem dell’atto amministrativo; - segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. la Polizia Municipale per la propria parte di competenza ha differito l'accesso agli esposti per il segreto istruttorio avendo delega di P.G.

Come dovrebbe comportarsi invece il SUAP? Dovrebbe comunque accogliere l'istanza di accesso in base al principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 11353 del 16 novembre 2017 ovvero che “il privato sottoposto ad un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, ivi compresi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità, in quanto per il loro particolare contenuto probatorio potrebbero concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.

Invero: l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale?

Cordiali saluti

RISPOSTA

Relativamente al diritto di accesso agli atti è necessario riconoscere che in giurisprudenza esiste una corrente di pensiero affermata e ripetuta secondo cui il privato sottoposto ad un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, compreso esposti e denunce eventuali che hanno attivato l'azione dell'autorità, al fine di poter esercitare il diritto di difesa.

In linea generale è possibile affermare che la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato un indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso ponendo in secondo piano l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell’interesse.

Nel caso di specie, è bene premettere che un eventuale uso contestato al P.E del cortile interno come area destinata alla somministrazione rientra nell’alveo della tutela privatistica tra il condominio e l’esercente e dunque estranea ad un’azione amministrativa del SUAPE in via preventiva, dovendosi attendere solo la conclusione del giudizio civilistico, fatto salvo l’accertamento dell’eventuale abuso edilizio da parte della P.M.

Ciò premesso il SUAPE nella valutazione della richiesta di accesso è chiamato a bilanciare il diritto di accesso agli atti ed il diritto alla riservatezza , tenendo presente che recente giurisprudenza amministrativa (Tribunale Amministrativo della Toscana, 3 luglio 2017, n. 898) ha giudicato l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, come “documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente la disponibilità sulla propria segnalazione ; la sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396; T.A.R Lazio sent. 10 settembre 2015, n. 11188).

E’ pur vero che un orientamento difforme è stato fornito dal Tribunale Amministrativo Veneto nella sentenza 20 marzo 2015 n. 321 in linea con una precedente sentenza del Consiglio di Stato sez. 6 n. 5779 del 2014, anche se tale posizione non appare maggioritaria.

Il SUAPE valuti la soluzione di concedere l’accesso tenendo riservati i dati del denunciante , e per completezza si segnala quanto contenuto nella sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, sezione 2, 20 novembre 2014 n. 1251 secondo cui  “la giurisprudenza amministrativa maggioritaria afferma che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi un accezione talmente ampia da includervi finanche il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell’ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.”

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, avrei la necessità di un chiarimento, una Società per Azioni (SPA) può esercitare il commercio su aree pubbliche?

RISPOSTA 

Il D.lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, ha modificato il D.Lgs. 114/98 ed, in particolare l’art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche), comma 1, sostituendo il comma 2 dell’articolo 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

La nuova formulazione dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998 risulta quindi essere:

L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.

Pertanto, una società per azioni regolarmente costituita può esercitare il commercio su aree pubbliche.

L’unico vincolo che permane, in caso di autorizzazione di tipa A (con posteggio fisso) è il numero di concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico in ogni mercato / fiera in capo ad un singolo soggetto che varia in base al numero complessivo dei posteggi del mercato o della fiera.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, l’Associazione Pro Loco intende organizzare eventi, quali: spettacoli e/o trattenimenti temporanei, ovvero riunioni, incontri culturali in locali messi a disposizione dal comune e da privati. In tali casi chi è il soggetto responsabile della sicurezza?

RISPOSTA

In linea di principio il soggetto responsabile della sicurezza si può identificare:

Nell’intestatario del titolo abilitativo (licenza, autorizzazione, SCIA), nel caso di spettacoli e/o trattenimenti temporanei dove necessita il possesso di idoneo titolo. 

Nel soggetto indicato nel piano di sicurezza (safety e security), nel caso in cui per lo svolgimento dell’evento sia sufficiente la sola predisposizione del piano medesimo.

Nell’organizzatore dell’evento e nel soggetto che ha messo a disposizione il locale (comune o privato), nel caso in cui l’evento o iniziativa non necessiti di alcun titolo o piano di sicurezza.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, questo Comune intende procedere all’adozione di un Regolamento amministrativo di disciplina delle attività commerciali in determinate zone del territorio, in particolare andando a limitare l’insediamento o prevedendo prescrizioni di esercizio per le attività che producono emissioni odorigine, compreso quelle alimentari come friggitorie e kebab.

Si chiede se tale intervento regolatore possa essere considerato legittimo e sulla base di quale normativa o giurisprudenza, tenuto conto che anche la nostra legge regionale Campania sul commercio sembrerebbe prevedere la possibilità di limitare gli insediamenti commerciali in zone particolari del territorio.

Si ringrazia per la disponibilità, cordiali saluti

RISPOSTA

Rispondendo a quanto richiesto, per ciò che concerne la legittimità dell’agire del Comune con l’adozione di un Regolamento limitativo delle attività commerciali, si evidenzia in primo luogo che l'art. 31, 2° comma ult. parte del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214  stabilisce che “le Regioni e gli enti locali ...(possono) prevedere ..., senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”. La Corte cost. con sentenza 11 novembre 2016, n. 239 ha sostanzialmente confermato tale possibilità di limitare le attività commerciali a fronte di comprovati motivi di interesse primario, che in pratica possono essere riassunti nei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 8 lettera h) del d lgs n. 59/2010 e s.m.i. Secondo la giurisprudenza costituzionale citata quindi la legge dello Stato n.214.2011 non pone divieti assoluti di regolazione, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma, al contrario, consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali», con ciò richiamando un orientamento della giurisprudenza della stessa Corte suprema espresso a partire dalla sentenza n. 200 del 2012 che adotta una nozione di liberalizzazione intesa come «razionalizzazione della regolazione», compatibile con il mantenimento degli oneri «necessari alla tutela di superiori beni costituzionali».

Anche la sentenza Corte Costituzionale n. 8 del 2013 ha ribadito che «in vista di una progressiva e ordinata liberalizzazione delle attività economiche» sono fatte salve «le regolamentazioni giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario», che siano «adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite», così da «garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali».

Per quanto riguarda in particolare le emissioni odorigine, la possibilità di limitare le attività emittenti nasce anche dalla circostanza normativa che il D. Lgs 30 luglio 2020, n.102 ha introdotto nel testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006) la definizione di “emissioni odorigene”, definite come “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.”  Ciò significa che l’odore, normalmente valutato come molestia e disciplinato per i profili di responsabilità dall’art. 674 del Codice penale, diventa un fattore “inquinante” rilevante ai fini della qualità dell’aria, consentendo agli Enti locali una regolamentazione e limitazione in termini di specifici sia di limiti di emissione sia di insediamento.

 La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede di conoscere se l’amministrazione nel proprio regolamento sulla pubblicità effettuata sugli impianti comunali possa inserire vincoli e divieti a particolari forme pubblicitarie in particolare manifesti che contengano richiami alla vita sociale per sensibilizzare il pubblico su temi inerenti la difesa personale da episodi di bullismo.

Fino a che punto può spingersi il Comune nei divieti e limitazioni di messaggi pubblicitari? Esiste giurisprudenza sul tema?

Grazie per l’aiuto che vorrete darci e distinti saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito tenendo presente in linea generale che la Costituzione garantisce all’articolo 21 il diritto a manifestare il proprio pensiero, si deve evidenziare però che sussiste in capo all’amministrazione comunale il potere di stabilire limitazioni e divieti a particolari forme pubblicitarie derivante dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 507/1993.  In pratica è riconosciuto al Comune la facoltà di esercitare un controllo ‘contenutistico’ sui messaggi diffusi attraverso gli impianti pubblicitari comunali, non solo cartacei ma anche di carattere sonoro.

All’articolo 3 citato si aggiunga che espressamente l’articolo 23 comma 4 del Codice della Strada Dlgs n. 285/92 e s.m.i, prevede : "È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche."

Sotto il profilo giurisprudenziale di recente il Consiglio di Stato  sezione VII nella sentenza n. 5930 del 4 luglio 2024 richiamando la giurisprudenza comunitaria ha cosi affermato : "la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (al pari della Corte costituzionale italiana) ha costantemente sottolineato che la libertà di espressione non sia illimitata e assolutamente non controllata, ma, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta dall'autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, proprio in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l'interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui."

Nel rispetto del principio comunitario suddetto lo stesso Consiglio di Stato Sez. V nella sentenza 17 gennaio 2025, n. 362 ha riconosciuto e ribadito il potere “censorio” del Comune nel porre un limite al contenuto espressivo dei messaggi pubblicitari a condizione che “il provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato e non si traduca in giudizi di valore in merito alle questioni sollevate dalle campagne pubblicitarie”.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, si chiede se sia possibile con una Ordinanza non contingibile ed urgente, imporre ad alcuni pubblici esercizi di una certa zona della città una fascia oraria di esercizio per motivi di sicurezza e vivibilità della zona in questione.

Si chiede in particolare se ci sia giurisprudenza in tema e si richiama la possibilità per il Sindaco di determinare gli orari degli esercizi pubblici sancita dal TU Enti Locali dlgs m. 267/2000.

Si ringrazia, saluti

RISPOSTA

In risposta al quesito se deve in primo luogo far presente che la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in quanto appartenente alla materia della tutela della concorrenza. E’ fatto salvo il potere di adozione, da parte del Sindaco e sulla base di un'adeguata motivazione che specifichi le ragioni di tutela del pubblico interesse, di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 50 comma 5 del dlgs n. 267/2000. Tali ordinanze tuttavia hanno limitati effetti spaziali e temporali e devono adeguatamente trovare riscontro nei motivi imperativi di interesse generale dell’articolo 9 del dlgs n. 59/2010 e s.m.i. Dunque, l’adozione di ordinanza dirigenziali non si ritiene possa avvenire, mentre l’eventuale ordinanza del Sindaco dovrebbe indicare e dimostrare adeguatamente che tale atto rappresenta il modo per giungere al risultato del garantire la sicurezza e vivibilità della zona interessata.

Altrimenti consegue l'obbligo, per il giudice ordinario, di disapplicare le disposizioni degli enti locali che si pongano in contrasto con l'art.31 comma 1 del DL n. 201/2011 che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 223/2006, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche per quanto concerne l'obbligo della chiusura, introducono limiti a tali orari. Dal punto di vista giurisprudenziale si richiama al proposito la Cassazione Civile sez . II sentenza n. 6895 del 11 marzo 2021.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, questo Comando è spesso tempestato di telefonate e chiamate da parte di cittadini per via di emissioni moleste disturbanti, di natura odorigena, provenienti da una allevamento di galline posto appena al di fuori della città. Le emissioni sono percepibili senza misurazioni specifiche ed in casi di accertamento tendiamo a chiamare a supporto anche tecnici dell’ARPA con i quali poi ci accordiamo per elevare sanzioni, mentre loro provvedono ad impartire prescrizioni all’allevamento. E’ possibile chiarire il quadro sanzionatorio per verificare la correttezza del nostro operato? e soprattutto nel caso in cui il proprietario non ottemperi alle prescrizioni che i tecnici ARPA gli impongono ai sensi del dlgs n. 152/2006.

grazie e distinti saluti.

RISPOSTA

Dal punto di vista sanzionatorio è bene chiarire le emissioni odorigene rappresentano comunque emissioni in atmosfera. Il dlgs n. 152/2006 prevede che in caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell'art. 272 bis del dlgs n. 152/2006 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, cit. dec. se riferita a valori limite di emissione ; negli altri casi sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.  In caso di violazione delle prescrizioni relative alle emissioni odorigene imposte con l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle attività ad essa soggette si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 quaterdecies del Dlgs n. 152/2006.

Sempre dal punto di vista sanzionatorio la violazione può concorrere con il reato previsto dall’articolo 674 c.p che punisce chiunque getta o versa sostanze atte a offendere, imbrattare o molestare persone in luoghi di transito o privati, oppure provoca emissioni di gas, fumi o vapori nei casi non consentiti, causando molestie o fastidi. Il criterio di riferimento per la configurazione del reato di emissioni odorigene moleste è quello della normale tollerabilità e per la prova sono sufficienti le testimonianze degli abitanti della zona. In caso di emissioni derivanti dallo svolgimento di attività per le quali NON sono stati previsti limiti dal Legislatore, per la configurabilità dell’illecito è sufficiente verificare l’idoneità di queste a superare il limite della normale tollerabilità.

In presenza di valori-limite stabiliti per Legge sarà, invece, necessario che le emissioni provocate siano superiori ai suddetti limiti e che presentino un effettivo carattere molesto. Secondo la Giurisprudenza, il titolare di un’azienda che produca emissioni rientranti nei valori-limite, è comunque tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti ragionevolmente esigibili e previsti dalla tecnica al fine di evitare offese o molestie a soggetti terzi.

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QUESITO

Buongiorno è possibile una spiegazione semplice di cosa rappresenti il reato di falso ideologico in atto pubblico, in relazione ad atti compiuti e di competenza di questo Comando? In particolare facendo riferimento agli atti di accertamento compiuti in fase di sopralluogo presso un locale.

Grazie, distinti saluti

RISPOSTA

Facendo seguito al quesito, e specificatamente riferendosi agli atti di accertamento citati, si fa presente che rappresenta il delitto di falsità ideologica in atto pubblico punito dall’articolo 479 c.p la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare dell'attività, in realtà assente durante tutte le operazioni (Cass. pen. Sez. V Sent., 11/02/2020, n. 11753). Secondo la Corte di Cassazione ai fini dell’integrazione del falso ideologico rientrano tra gli atti pubblici, “non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi” (si veda Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2019 Sent. n. 38455).

Si precisa che in contrapposizione al falso ideologico risiede la fattispecie del falso ideologico c.d “irrilevante”, quando cioè ci si riferisce ad un profilo estraneo quindi ininfluente alla funzione dell'atto. In questo caso l'infedele attestazione (nel caso di falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale. Dunque il falso irrilevante non è punibile per mancanza di offensività in concreto.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

QUESITO

Buongiorno, in occasione dell’imminente stagione estiva si chiede se siano ancora in vigore le procedure semplificate introdotte dai vari decreti legge in merito alla facilitazioni previste per la presentazione al comune dell’istanza di rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico per la predisposizione di tavolini, sedie, ombrelloni ecc. da parte degli esercenti di pubblici esercizi.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA

In risposta al quesito si osserva che l’articolo 50 della Legge n. 182/2025 c.d. «di Semplificazioni» ha introdotto novità in materia di concessioni di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico ai Pubblici Esercizi per l’installazione di strutture amovibili (tavolini, sedie , dehors..)

Modificando l’articolo 26 della legge 193/2024 (Legge delega al Governo per il riordino delle norme sui dehors):

1) viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro il 18 dicembre 2025;

2) le disposizioni del decreto legislativo di riordino si applicheranno ANCHE ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa apposita istanza; questa istanza dovrà essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

3) il decreto legislativo di delega (quando sarà approvato) consentirà ai pubblici esercizi che hanno installato strutture amovibili usufruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori, di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali.

4) viene prorogato ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità delle concessioni ottenute per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale; tale termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, viene prorogato fino al 30 giugno 2027.

Entro il 31/12/2026 sarà approvato dal Governo il D.lgs per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili (c.d. dehors) funzionali all’attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all’uso dei beni culturali interessati.

La presente risposta al quesito formulato, è resa nell’ambito dell’attività di assistenza giuridica rivolta agli enti pubblici da sito QUIPOLIZIALOCALE.IT e riveste natura di atto riservato. Pertanto questo materiale non è divulgabile e non è utilizzabile da altri soggetti o enti senza specifico consenso della DIREZIONE del sito QUIPOLIZIALOCALE.IT cui potranno essere inviate eventuali richieste. Ogni indebito utilizzo sarà perseguito legalmente ai sensi e per gli effetti della legge n. 633/1941 e s.m.i e del codice penale.

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